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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19898/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso della tassa sulle concessioni governative (TCG) pagata per contratti di abbonamento di telefonia mobile (periodo settembre 2007 - giugno 2010). Lamentava che il presupposto impositivo non poteva essere ricondotto al contratto di abbonamento alla telefonia mobile: sosteneva che le direttive comunitarie e il d.lgs. 269/2001 avevano escluso i telefoni cellulari dalla disciplina che autorizzava/licenziava le stazioni radioelettriche, che il d.p.r. 156/1973 art.318 era stato abrogato e che, per effetto delle riforme, il contratto di abbonamento non poteva essere equiparato a un provvedimento amministrativo costituente presupposto della TCG. Denunciava inoltre vizi di legittimità costituzionale e sosteneva che la norma interpretativa (d.l. n. 4/2014 art. 2, co.4) avesse efficacia innovativa e retroattiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 9560/2014) secondo cui la previsione tariffaria si riferisce attualmente all'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003 e che il contratto di abbonamento può sostituire la licenza o l'autorizzazione generale come fatto generatore della TCG. Ha ritenuto legittima anche la disposizione interpretativa d.l. n. 4/2014 art. 2, co.4 come interpretazione autentica desumibile dalla normativa e conforme ai principi costituzionali e al diritto UE, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare C-416/14 Fratelli De Pra) che ha escluso conflitto tra le direttive europee e la tassa nazionale applicata ai contratti di abbonamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della controparte.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, art. 1 e tariffa allegata, art. 21

    art. 1; tariffa, voce applicabile a licenze o documenti sostitutivi per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione

    La norma stabilisce che i provvedimenti amministrativi elencati in tariffa sono soggetti alla TCG; l'art.21 è stato interpretato come riferito oggi all'art.160 del d.lgs. 259/2003, con conseguente assoggettamento dei contratti di abbonamento alla tassa.

  • Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 160 e art. 218 e art. 219

    art. 160; art. 218 (abrogazioni); art. 219 (effetto non creare nuovi o maggiori oneri per lo Stato)

    L'art.160 riproduce i contenuti del previgente art.318 del DPR 156/1973; la Corte ha ritenuto che il legislatore non abbia inteso eliminare l'assoggettamento alla TCG e che l'art.219 supporti un'interpretazione che esclude la creazione di nuovi oneri pubblici, quindi la tassa è compatibile con la riforma.

  • Decreto legislativo 5 settembre 2001, n. 269

    attuazione direttiva 1999/5/CE

    Regola i requisiti tecnici per la messa in commercio degli apparecchi; la Corte ha rilevato che tale normativa coesiste con il codice delle comunicazioni e non esclude, di per sé, l'applicabilità della TCG ai terminali mobili.

  • D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4 (conv. in L. 28 marzo 2014, n. 50)

    disposizione interpretativa

    Considerata disposizione interpretativa autentica che precisa che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, attribuendo forza di legge all'interpretazione che collega l'art.21 della tariffa all'art.160 del codice.

  • D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318

    art. 318 (previgente riferimento alle stazioni radioelettriche)

    Pur abrogato formalmente, il contenuto è stato ritenuto trasfuso nell'art.160 del d.lgs. 259/2003; dunque il rinvio tariffario conserva efficacia, per rapporto di continuità normativa.

  • Direttive UE rilevanti e giurisprudenza della Corte di Giustizia

    direttiva 1999/5/CE; direttive 2002/19, 2002/20, 2002/21, 2002/22 e successive modifiche; Causa C-416/14 Fratelli De Pra (17 settembre 2015); C-355/13 Umbra Packaging; C-71/12 Vodafone Malta; C-492/09 Agricola Esposito

    La Corte di Giustizia ha affermato che tali direttive non ostano a una normativa nazionale che assoggetta alla TCG l'impiego di terminali radiomobili nei contratti di abbonamento, poiché la tassa non riguarda la fornitura di reti o servizi e il contratto di abbonamento può essere equiparato all'autorizzazione generale o licenza come fatto generatore della tassa.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Le censure costituzionali (violazione art.23 riserva di legge per prestazioni patrimoniali; art.3 disparità di trattamento; art.97 richiamo procedurale) sono state ritenute infondate alla luce della continuità normativa, dell'interpretazione autentica e della diversa natura giuridica tra abbonamento e ricarica prepagata.

  • D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3 (convertito L. 12 luglio 1991, n. 202)

    Ha consolidato l'assoggettamento dell'uso del telefono cellulare alla TCG, inserendosi nel continuum normativo che ha portato all'attuale interpretazione.

Massime di principio

  • Quando la normativa nazionale mostra un continuum tra vecchi riferimenti (es. art. 318 DPR 156/1973) e disposizioni successive (es. art. 160 d.lgs. 259/2003), il rinvio tariffario formale può essere interpretato come riferito alla nuova norma e l'assoggettamento alla TCG dei contratti di abbonamento può essere mantenuto.
  • Una disposizione interpretativa autentica (interpretazione della legge da parte del legislatore) che chiarisce il significato di una norma può essere considerata legittima se riconducibile a una delle possibili interpretazioni anteriori e se non viola princìpi costituzionali; essa può sanare dubbi applicativi su prelievi tributari.
  • Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'applicazione di una tassa alla sola modalità contrattuale di fruizione (abbonamento) non è automaticamente incompatibile con le direttive UE sulle comunicazioni, quando la tassa non grava sulla fornitura di reti o servizi ma sull'uso a fini privati e il contratto di abbonamento può assolvere alla funzione di fatto generatore equivalente all'autorizzazione/licenza.
  • La differenza sostanziale tra abbonamento continuativo e acquisto prepagato (carte ricaricabili) può giustificare un diverso trattamento tributario senza violare il principio di uguaglianza, laddove esistano elementi oggettivi che distinguono le posizioni giuridiche e fattuali degli utenti.
  • I profili di illegittimità costituzionale relativi alla base normativa del prelievo (art.23 Cost.) sono difficili da sostenere se esiste continuità normativa e un'interpretazione autentica che confermi il presupposto impositivo.
  • In contenziosi analoghi, è determinante richiamare la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e Corte di Giustizia): le decisioni europee favorevoli all'ammissibilità della tassa sui contratti di abbonamento sono un elemento molto persuasivo per l'esito favorevole dell'amministrazione.
  • La qualifica della norma come 'interpretativa' o 'innovativa' è centrale: se il testo parlamentare e il contesto normativo mostrano che la disposizione era intesa a chiarire il senso di una norma già ambigua, il giudice la tratterà come interpretativa autentica e non come legge nuova retroattiva.

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