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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19897/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il rifiuto di rimborso della tassa sulle concessioni governative (TCG) applicata ai contratti di abbonamento per utenza di telefonia mobile (periodo set. 2007 - ago. 2010). Contestava la legittimità del presupposto impositivo: a suo avviso l'abrogazione dell'art. 318 del DPR 156/1973 e la disciplina successiva (D.Lgs. 259/2003 e D.Lgs. 269/2001 nonché le direttive UE) avrebbero escluso che il contratto di abbonamento potesse costituire presupposto per la TCG, rendendo illegittima l'applicazione della tariffa (art.21 allegato DPR 641/1972). Inoltre deduceva conflitto con norme UE, difetto di base normativa (art. 23 Cost.), disparità di trattamento rispetto al servizio prepagato e che l'intervento legislativo del 2014 (d.l. n. 4/2014, art.2, c.4) fosse innovativo e non meramente interpretativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di 2M Servizi. Ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 9560/2014) e l'indirizzo della Corte di Giustizia europea secondo cui il contratto di abbonamento può essere equiparato a una licenza/autorità generale e quindi costituire fatto generatore della TCG. Ha ritenuto insussistenti i profili di illegittimità comunitaria e costituzionale dedotti, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 1

    I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

    Stabilisce il principio che gli atti elencati in tariffa sono assoggettati alla TCG; la Corte lo interpreta insieme alla voce tariffaria (art.21) come base normativa del prelievo sui contratti di abbonamento equiparati a licenze.

  • Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, art. 21

    Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ...)

    La voce tariffaria disciplina l'assoggettamento alla TCG; il rinvio formale all'art. 318 è da intendersi oggi riferito all'art. 160 del D.Lgs. 259/2003 e comprende le apparecchiature terminali per la telefonia mobile.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 160

    1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero. 2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

    Contiene la disposizione cui la tariffa va oggi riferita; la Corte ritiene che abbia trasfuso il contenuto dell'originario art. 318 e legittima l'equiparazione contratto di abbonamento/licenza quale presupposto della TCG.

  • D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4 (conv. L. 28 marzo 2014, n. 50)

    Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche ... si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

    Disposizione interpretativa autentica che ha chiarito e confermato l'ambito applicativo della tariffa: le 'stazioni radioelettriche' includono anche i terminali di telefonia mobile, rafforzando la base normativa della TCG.

  • D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269 (attuazione direttiva 1999/5/CE)

    normativa sull'omologazione e requisiti tecnici per immissione in commercio delle apparecchiature terminali

    Regola i requisiti tecnici e la messa in commercio degli apparati; la Corte osserva che tale disciplina non esclude l'assoggettamento alla TCG né il rinvio operato dal Codice delle comunicazioni.

  • Direttive UE rilevanti (direttiva 1999/5/CE; 2002/20/CE; 2002/19/CE; 2002/21/CE; 2002/22/CE)

    La Corte di Giustizia ha ritenuto che tali direttive non ostino all'applicazione di una tassa come la TCG sugli abbonamenti mobili: le direttive regolano aspetti tecnici, di accesso e autorizzazioni di reti/servizi e non coprono un prelievo che ha come base l'uso/abbonamento dell'utente.

  • D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318

    Articolo storico che originariamente qualificava le 'stazioni radioelettriche' come presupposto della tassa; abrogato ma il suo contenuto sostanziale è stato ritenuto trasfuso nell'art. 160 del D.Lgs. 259/2003.

  • D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, art. 3

    Regolava la verifica tecnica/omologazione dei terminali; integrava il continuum normativo che ha giustificato l'assoggettamento dei 'telefonini' alla TCG.

  • D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 202)

    Norma che aveva esplicitamente esteso l'assoggettamento dei telefoni cellulari alla TCG, confermando l'orientamento normativo del 'continuum' richiamato dalla Corte.

  • Costituzione, articoli invocati (art. 23, art. 3)

    I profili di illegittimità costituzionale sollevati (difetto di base normativa art.23 e disparità art.3) sono stati ritenuti infondati: esiste base normativa e la differenza di trattamento fra abbonamento e prepagato è giustificabile.

  • Giurisprudenza UE e nazionale citata (es. CGUE C-416/14 Fratelli De Pra; Cass. Sez. U. nn. 9560 e 9561/2014)

    La giurisprudenza comunitaria e le Sezioni Unite confermano che il contratto di abbonamento può sostituire la licenza/autorizzazione generale e che le direttive non impediscono l'applicazione della TCG; orientamento vincolante per la decisione.

Massime di principio

  • Se il testo tariffario fa rinvio a una norma amministrativa poi riformulata, va verificato se il contenuto sostanziale è stato trasfuso nella nuova norma: in presenza di tale 'continuità' la tariffa resta applicabile.
  • Un contratto di abbonamento a servizio di telefonia mobile può essere interpretato come equivalente a una licenza o ad una autorizzazione generale ai fini dell'applicazione della TCG, quando la normativa nazionale (o interpretazione autentica) lo preveda.
  • Le direttive UE che disciplinano requisiti tecnici e autorizzazioni di rete non impediscono di per sé l'applicazione di una tassa nazionale che abbia come base l'uso/abbonamento dell'utente, purché il prelievo non ricada sulla fornitura della rete o del servizio in senso stretto.
  • La disposizione legislativa di interpretazione autentica (interpretazione normativa) è ammissibile se la soluzione adottata rientra tra le possibili interpretazioni preesistenti; può quindi sanare contrastanti letture precedenti.
  • La differenza di trattamento fiscale tra utenti in abbonamento e utenti prepagati è giustificabile se sussistono differenze oggettive (continuità del servizio, obbligo di pagamento periodico) che impattano sul presupposto del tributo.
  • In contenziosi simili è fondamentale richiamare precedenti delle Sezioni Unite e della Corte di Giustizia: se esistono pronunce consolidate nella stessa direzione, le probabilità di successo del ricorso sono molto ridotte.
  • Prima di chiedere rimborsi verificare i termini di decadenza/ultratriennalità e sollevare eventuali questioni europee o costituzionali tempestivamente; il mancato richiamo di questioni processuali (es. decadenza) può essere decisivo per l'esito.

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