Cassazione Civile, Sentenza n. 19901/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società contestava la tassazione di maggiori quote di ammortamento finanziario relative all'incremento del costo dell'opera autostradale (riconosciuto con lodo arbitrale e poi con convenzione) devolvabile gratuitamente alla scadenza della concessione. Chiese la rettifica dei redditi e il rimborso di imposte versate per il periodo d'imposta al 31.12.2001, sostenendo che l'incremento del costo dovesse essere assimilato all'ammortamento finanziario pluriennale previsto dall'art. 69 TUIR e che, in presenza di giudicati favorevoli su annualità precedenti, questi avessero efficacia estensiva. La CTR aveva escluso il diritto al rimborso ritenendo non provato il passaggio in cosa giudicata delle sentenze prodotte e valutando insufficiente l'onere probatorio della contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo all'efficacia del "giudicato esterno". Ha affermato che, quando la questione riguarda fatti o qualificazioni di carattere durevole per legge (come l'ammortamento finanziario dei beni devolvibili), il giudicato su una annualità può estendersi ad altre annualità trattabili come un unico periodo d'imposta. Ha censurato la CTR per non aver indicato in quale parte il giudizio attuale differisse da quelli già definiti con sentenze passate in giudicato e per aver escluso l'efficacia espansiva senza adeguata motivazione. Accogliendo il ricorso e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha accolto la domanda della Tangenziale e cassato la sentenza impugnata; gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 2909 cod. civ.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno: la sentenza passata in giudicato che accerta una situazione giuridica rilevante e durevole può precludere il riesame della stessa questione in giudizi successivi tra le stesse parti quando riguarda elementi di carattere pluriennale
art. 324 cod. proc. civ.
Riferito alla disciplina della formazione del giudicato e alla necessità di prova del passaggio in cosa giudicata delle precedenti decisioni prodotte
art. 69 TUIR (oggi art. 104 TUIR)
"Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la devoluzione di quote costanti di ammortamento finanziario. 2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione considerando tali anche le frazioni. ... 3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni ... la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita ... a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione."
La norma disciplina un ammortamento di natura pluriennale per i beni devolvibili: l'incremento del costo derivante da lodi arbitrali o variazioni del costo deve incidere sulle quote deducibili a partire dall'esercizio dell'incremento e lungo i residui anni di concessione, ragion per cui la qualificazione applicativa è durevole e idonea a generare efficacia estensiva del giudicato tra annualità
art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato rispetto all'onere di provare il passaggio in giudicato delle sentenze prodotte e all'onere della parte nel processo tributario
art. 2719 cod. civ.
Riferimento alla prova dei giudicati: la prova del passaggio in cosa giudicata delle sentenze deve essere fornita per attribuire efficacia esterna
art. 132 cod. proc. civ.
Indicata in relazione ai requisiti di motivazione della sentenza: la CTR doveva motivare adeguatamente l'esclusione dell'efficacia estensiva del giudicato
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte ha applicato questo articolo per decidere nel merito senza rinvio, ritenendo che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Il giudicato esterno può avere efficacia estensiva in materia tributaria quando riguarda elementi o qualificazioni di carattere durevole e pluriennale (es. regime di ammortamento per beni devolvibili): in tali casi una sentenza passata in giudicato su un'annualità può precludere il riesame della stessa questione in altre annualità tra le stesse parti
- L'autonomia dei periodi d'imposta non esclude automaticamente l'efficacia del giudicato esterno: va valutato se la questione sia relativa a fatti variabili per periodo o a elementi costitutivi durevoli della fattispecie tributaria
- La parte che invoca l'efficacia estensiva del giudicato deve provare il passaggio in cosa giudicata delle sentenze pregresse (certificazioni di cosa giudicata o documentazione idonea); il giudice di merito deve motivare specificamente se ritiene che le decisioni precedenti non abbiano rilevanza
- Se il giudice d'appello esclude l'efficacia estensiva del giudicato senza indicare in quale punto il nuovo giudizio differisca da quelli già definiti, la decisione può essere censurata per carenza di motivazione
- Quando, alla luce dei documenti e del diritto applicabile, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di legittimità può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza rinviare il giudizio per istruzione
- Nelle controversie fiscali che coinvolgono qualificazioni giuridiche o regimi normativi pluriennali (es. ammortamenti speciali, esenzioni/agevolazioni pluriennali) è strategico documentare e far valere precedenti decisioni definitive tra le stesse parti per sostenere richieste di rimborso su annualità diverse
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