Cassazione Penale, Sentenza n. 44925/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per quattro falsi ideologici (art. 483 c.p.), sostenendo che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 non costituiscono "atto pubblico" ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. e dunque non potevano integrare il reato di falso in atto pubblico; deduceva altresì vizi di violazione di legge e, in subordine, la prescrizione. I fatti contestati riguardano quattro autocertificazioni con dati falsi sul numero di imprese associate, prodotte nell'ambito di procedure per l'assegnazione di seggi camerali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 hanno funzione probatoria e sono considerate rese a pubblico ufficiale (secondo l'art. 76 d.P.R. 445/2000), sicché, quando risultano mendaci, integrano il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. La Corte ha inoltre escluso la prescrizione (termine di prescrizione non ancora maturato) e ha confermato la condanna con sospensione condizionale della pena già pronunciata in grado di merito, nonché la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Rilevato come normativa penale applicabile al falso ideologico del privato in atto pubblico; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato quando la dichiarazione sostitutiva ha funzione probatoria e viene resa a un pubblico ufficiale.
le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale
La Corte interpreta il comma come ponte verso la disciplina penale dei falsi: le autodichiarazioni che rientrano negli artt. 46 e 47 sono considerate rese a pubblico ufficiale e, per la loro funzione probatoria, possono essere assimilate ad atto pubblico ai fini dell'art. 483 c.p.
Attribuiscono alle dichiarazioni sostitutive la funzione probatoria riguardo a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza del dichiarante; tale funzione è elemento decisivo per considerarle rilevanti ai fini penali in caso di falsità.
art. 2699 c.c. e art. 2700 c.c.
Richiamati dalla difesa per sostenere una nozione più restrittiva di atto pubblico; la Corte però ritiene che, anche alla luce della normativa speciale (DPR 445/2000), le autodichiarazioni possono essere considerate con natura pubblicistica quando hanno specifica funzione probatoria.
Rammentata nella motivazione a supporto della tesi che le dichiarazioni sostitutive sono equiparate ad atti pubblici anche ai fini penali, in quanto destinate a essere trasfuse in atto pubblico raccolto dal pubblico ufficiale.
Richiamato dalla difesa ma ritenuto non pertinente dalla Corte rispetto alla questione centrale sull'integrazione del reato di falsità ideologica.
Massime di principio
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, quando siano dirette a pubblici ufficiali o destinate a provare fatti per finalità amministrative, possono essere considerate come rese a pubblico ufficiale e assumere rilievo pubblico ai fini dell'art. 483 c.p.
- Per integrare il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico occorrono: la falsità della dichiarazione, la destinazione a un pubblico ufficiale e la funzione probatoria attribuita all'atto dalla normativa; se questi elementi sono dimostrati, scatta la responsabilità penale.
- La mera circostanza che una dichiarazione sia destinata a essere trasfusa in un atto pubblico è sufficiente, se la legge le attribuisce funzione probatoria, a ricondurla nell'ambito degli atti pubblici ai fini penali; non è necessario che la dichiarazione sia redatta dal pubblico ufficiale stesso.
- In difesa conviene puntare su profili alternativi: contestare la mancanza di efficacia probatoria della dichiarazione per il caso concreto, la mancata destinazione a pubblico ufficiale, l'inesistenza della falsità materiale o la maturazione della prescrizione calcolata secondo termini e sospensioni previste.
- Quando le autodichiarazioni concorrono a determinare interessi pubblici rilevanti (es. composizione di organi pubblici, elezioni rappresentative) la probabilità che siano qualificate come atti con valenza pubblicistica è più alta.
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