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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9198 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Friuli-Venezia Giulia del 3 maggio 2010, che aveva respinto il suo appello e confermato l’accertamento relativo al 2003, con rideterminazione dei ricavi e del reddito d’impresa e riprese ai fini IVA, IRPEG e IRAP. Con un’unica doglianza articolata in due motivi, ha denunciato omessa motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice tributario non avesse considerato circostanze contenute nella decisione di proscioglimento del G.I.P. di Trieste relativa ai medesimi fatti. Ha inoltre contestato, richiamando le dichiarazioni di due dipendenti, la ricostruzione di maggiori incassi da elementi extracontabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni di improcedibilità dell’Agenzia: la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio risultava regolarmente depositata e la copia della sentenza impugnata era certificata conforme. Ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi perché il ricorso non indicava in modo autosufficiente le circostanze decisive della sentenza penale, né ne trascriveva o localizzava adeguatamente i passaggi rilevanti; inoltre, non spiegava la decisività di tali circostanze, considerato che il proscioglimento era derivato da riduzioni dell’imponibile tali da portare l’evasione sotto la soglia penale. La censura sulle prove non consentiva di rivedere in Cassazione gli apprezzamenti di fatto della C.T.R., che si era basata sul rinvenimento di contabilità parallela, documenti aziendali e fax indicanti quantitativi e prezzi superiori a quelli contabilizzati. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la società a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e comma 3

    la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poichè detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 c.p.c., comma 3

    Nel ricorso per cassazione contro una sentenza tributaria, se gli atti e i documenti della parte sono rimasti acquisiti al fascicolo d’ufficio e il ricorrente ne ha chiesto la trasmissione, non è necessario depositarli nuovamente per evitare l’improcedibilità.

  • Art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, comma 2 proc. trib. restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata

    La permanenza dei fascicoli di parte presso quello d’ufficio durante il processo tributario spiega perché il ricorrente non debba produrne nuovamente gli atti già acquisiti, salvo che abbia ottenuto irritualmente la restituzione del fascicolo.

  • Art. 369 c.p.c. (autosufficienza e deposito degli atti richiamati)

    di tali circostanze non è fatta alcuna autosufficiente indicazione nè in termini di trascrizione nel ricorso di parti salienti della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006), nè in termini di rinvio del ricorso a parti significative della decisione stessa contestualmente prodotta ( art. 369 cod. proc. civ. ) o adeguatamente localizzata nell'incarto processuale

    Quando il ricorso fonda una censura sul contenuto di un altro provvedimento, deve indicare in modo verificabile i passaggi pertinenti, trascrivendoli o rinviando con precisione al documento prodotto e alla sua collocazione processuale. La mancanza di tale indicazione può rendere il motivo inammissibile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e omologa disposizione del decreto IVA

    il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e l'omologa disposizione del decreto IVA consentono di procedere alla rettifica ricavi e redditi anche quando l'incompletezza delle dichiarazioni fiscali risulti da documentazione extracontabile ed in particolare da "contabilità in nero", costituita da appunti e informazioni aziendali.

    La rettifica dei ricavi e del reddito può fondarsi anche su documenti extracontabili e contabilità parallela, quando questi evidenzino l’incompletezza delle dichiarazioni; non è necessario che l’irregolarità emerga esclusivamente dai registri ufficiali.

  • Artt. 2709 e seguenti c.c.

    Si devono, infatti, ricomprendere tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e seg. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'azienda ed il risultato economico dell'attività svolta

    La nozione rilevante di scrittura contabile comprende anche documenti aziendali non formalmente inseriti nella contabilità ufficiale, se registrano operazioni d’impresa o rappresentano la situazione patrimoniale e i risultati economici.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Se è sicuramente devoluta al monopolio del giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione

    Spetta al giudice di merito valutare se gli elementi di fatto possiedano i requisiti per fondare presunzioni; tale apprezzamento non può essere sostituito in Cassazione con una nuova valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi invoca il contenuto di una sentenza o di un documento deve indicarne con precisione i passaggi rilevanti e la loro collocazione; una contestazione generica o un richiamo non localizzato può determinare l’inammissibilità.
  • Il proscioglimento penale non comporta automaticamente l’annullamento dell’accertamento tributario: occorre spiegare quali fatti accertati in sede penale siano pertinenti e perché incidano concretamente sulla pretesa fiscale.
  • La Cassazione non è una terza sede per rivalutare attendibilità e peso delle prove. La scelta degli elementi probatori e la valutazione delle presunzioni spettano al giudice di merito, salvo specifiche e ammissibili censure di legittimità.
  • Per l’accertamento tributario, documenti extracontabili, appunti, fax e contabilità parallela possono costituire elementi utilizzabili per dimostrare ricavi non dichiarati, se il giudice di merito ne valuta la rilevanza e la coerenza.

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