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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9076 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasceva dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’IRAP 2004, con cui era richiesta la differenza d’imposta calcolata applicando l’aliquota del 5,25%, oltre a interessi e sanzioni. La società sosteneva che gli aumenti regionali dell’aliquota fossero sospesi e che fosse dovuta l’aliquota ordinaria del 4,25%; l’Amministrazione chiedeva in subordine l’applicazione dell’aliquota statale del 4,75% prevista per banche e soggetti assimilati. La CTR del Veneto, riformando la decisione della CTP di Verona, aveva determinato l’imposta al 4,75%. In Cassazione la società ha contestato: 1) che l’Ufficio potesse formulare in appello una diversa base giuridica della pretesa; 2) l’asserita estensione del principio di non contestazione alle questioni giuridiche; 3) l’applicazione dell’aliquota del 4,75%, sostenendo che la disciplina statale non consentisse di conservarla dopo la sospensione degli aumenti regionali. L’Amministrazione, con ricorso incidentale, ha sostenuto invece che la disciplina di sanatoria rendesse applicabile l’aumento regionale fino al 5,25%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale e ha compensato integralmente le spese. Ha ritenuto infondati i primi due motivi della società: la corretta aliquota è una questione giuridica che il giudice tributario può esaminare anche d’ufficio per determinare l’imposta dovuta per legge, sicché la domanda subordinata dell’Ufficio era legittima; inoltre, la CTR non aveva fondato la decisione sul principio di non contestazione. Ha respinto anche il motivo di merito della società e quello incidentale dell’Amministrazione: per il 2004 l’aumento regionale al 5,25% non era applicabile, ma la sospensione dell’aumento lasciava operante l’aliquota statale del 4,75% prevista per banche e soggetti assimilati, non quella ordinaria del 4,25% invocata dalla contribuente. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR del Veneto, che aveva riformato la sentenza della CTP di Verona e determinato l’IRAP 2004 al 4,75%.

Norme richiamate

  • Costituzione, artt. 23 e 53

    è la legge, secondo gli artt. 23 e 53 Cost., a stabilire direttamente gli effetti che si producono al verificarsi del presupposto delle singole imposte

    L’obbligazione tributaria deriva dalla legge al verificarsi del presupposto d’imposta, non dalla formulazione della pretesa nell’atto tributario. Il giudice può quindi individuare la corretta imposizione prevista dalla legge.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 16 e 45, comma 2

    L'aliquota Irap desunta dalla disciplina statale era, quanto alle banche, alle società finanziarie e simili, fissata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16 e art. 45, comma 2, in termini di misura minima su base nazionale al 4,75%.

    Per banche, società finanziarie e soggetti assimilati, la disciplina statale individuava l’aliquota del 4,75%. La sospensione degli aumenti regionali eccedenti non comportava il ritorno all’aliquota ordinaria del 4,25%.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a)

    la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a) e la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21, hanno disposto, per detto periodo, la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote in vigore per l'anno 2002.

    La sospensione impediva l’applicazione delle maggiorazioni regionali successive al 29 settembre 2002 nella parte in cui superavano le aliquote vigenti nel 2002, individuate sulla base della disciplina statale applicabile alla categoria di contribuente.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, commi 21 e 22

    La sospensione non può dirsi esclusa per effetto del citato art. 2, comma 22, sul quale l'amministrazione insiste, in quanto tale norma, che consente l'applicazione dell'imposta sulla base delle disposizioni adottate dalla legislazione regionale, si riferisce alle sole disposizioni regionali non conformi a quelle statali.

    La previsione del comma 22 non rendeva applicabile l’aumento regionale dell’aliquota: riguardava le disposizioni regionali non conformi alla normativa statale, categoria nella quale non rientrava la variazione dell’aliquota, potere attribuito alle regioni dall’art. 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l’obbligazione nasce dalla legge e non dalla motivazione dell’atto impositivo. Il giudice può dunque individuare la corretta disciplina giuridica e l’imposta effettivamente dovuta, anche se l’Amministrazione formula in giudizio una diversa argomentazione giuridica, purché resti nell’ambito della pretesa controversa.
  • Per gli aumenti regionali dell’IRAP soggetti alla sospensione prevista per il periodo considerato, occorre confrontare l’aumento con l’aliquota applicabile nel 2002 secondo la disciplina statale pertinente alla categoria del contribuente. La sospensione neutralizza la parte eccedente, ma non necessariamente azzera l’aliquota speciale statale già applicabile.
  • La norma che consente l’applicazione di disposizioni regionali non conformi a quelle statali non costituisce una sanatoria generalizzata di ogni aumento regionale: va verificata la specifica materia e se la disposizione regionale rientri effettivamente nella categoria prevista dalla norma.

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