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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9070 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI per il 1999, relativo ai fabbricati e alle costruzioni coperte realizzati dalla società sull’area demaniale concessa per lo stabilimento balneare. Il Comune sosteneva, con sei motivi, che la società fosse soggetto passivo ICI perché titolare di un diritto di superficie sui manufatti; contestava la qualificazione del rapporto concessorio come meramente obbligatorio e l’interpretazione dei relativi atti. Contestava inoltre la rilevanza della categoria catastale E/9, sosteneva che gli immobili non dichiarati al catasto non fossero per ciò solo sottratti all’imposta e difendeva la determinazione della base imponibile mediante stima del proprio Ufficio Tecnico, in assenza di rendita e di scritture contabili. La CTR della Toscana aveva accolto l’appello della società, ritenendo che per il 1999 la soggettività passiva andasse valutata in base alla concessione e che l’obbligo di rimuovere le strutture alla scadenza deponeva per un rapporto obbligatorio, non per un diritto reale; aveva inoltre escluso che il Comune potesse utilizzare retroattivamente la rendita D/8 attribuita nel 2005.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 17 marzo 2015 depositata il 6 maggio 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. I motivi non sono stati esaminati nel merito: i quesiti di diritto risultavano, salvo il profilo precisato per il secondo motivo, generici e astratti o non correlati alla decisione impugnata; per i vizi di motivazione mancava il necessario momento di sintesi; inoltre, per alcuni motivi, il ricorso non rispettava l’onere di autosufficienza, non riportando gli elementi essenziali dell’avviso o il testo degli atti concessori. È stata dichiarata inammissibile anche l’impugnazione nei confronti dell’Agenzia del Territorio, estranea ai precedenti gradi. La Corte ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società di riscossione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell’Agenzia. Resta quindi ferma la sentenza della CTR favorevole alla società e l’illegittimità dell’accertamento ICI per il 1999, senza che la Cassazione abbia deciso nel merito chi fosse soggetto passivo o quale fosse la corretta base imponibile.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Essi, infatti, risultano formulati - salvo che in ordine a quanto si verrà ad esaminare di seguito con riferimento al secondo - in modo generico ed astratto (cfr. tra le molte, Cass. civ. sez. unite 5 gennaio 2007, n. 36) senza alcun riferimento specifico alla fattispecie e - con riferimento ai denunciati vizi di violazione di legge, senza che, oltre al riferimento indicato delle norme che si assumono violate, sia specificamente indicata la correlativa statuizione della decisione impugnata che si assume erronea in diritto.

    Nel regime applicabile al ricorso, i motivi di violazione di legge dovevano concludersi con quesiti specifici, pertinenti alla controversia e riferiti alla statuizione impugnata; i vizi motivazionali richiedevano inoltre un distinto momento di sintesi sul fatto controverso e decisivo. Quesiti generici o la mancanza di tale sintesi comportavano l’inammissibilità.

  • Art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4

    In tema di ricorso per cassazione, in ipotesi di censura della pronunzia del giudice di merito per violazione dei canoni legali d'ermeneutica e per vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà contrattuale delle parti, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare nell'atto introduttivo il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua formulazione o della parte di essa in contestazione, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità - il quale non può desumere aliunde, neppure dalla stessa sentenza impugnata, gli elementi di giudizio necessari alla decisione che non risultino dal ricorso - in condizione di svolgere il suo compito istituzionale.

    Chi denuncia in Cassazione l’erronea interpretazione di un contratto deve riportare nel ricorso il testo dell’accordo, o della parte contestata, necessario a verificare la censura. La Corte non può ricostruire autonomamente contenuti contrattuali non trascritti; l’inosservanza dell’onere di autosufficienza rende il motivo inammissibile.

  • Art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992

    le Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. unite 16 febbraio 2009, n. 3692) affermarono il principio che, nel caso di proprietà superficiaria, l'assoggettamento dell'immobile all'ICI deriva già dal testo originario del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 e non dalla modifica apportatavi dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, che espressamente ha ricompreso tra i soggetti passivi il titolare del diritto di superficie, in ragione del carattere meramente interpretativo della norma del 1997.

    Secondo il principio richiamato dalla Corte, quando esiste una proprietà superficiaria l’immobile era già assoggettabile a ICI in base al testo originario dell’art. 3. La modifica del 1997, che menziona espressamente il titolare del diritto di superficie, ha carattere interpretativo. La pronuncia in esame non ha però accertato che la società fosse titolare di tale diritto.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il Comune ricorrente è venuto meno a siffatto onere, dando pertanto luogo all'inammissibilità del motivo, ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autosufficiente gli elementi necessari a valutare la censura. Nel caso di contestazione dell’interpretazione degli atti concessori, l’omessa trascrizione della regolamentazione rilevante ha reso inammissibile il motivo.

Massime di principio

  • Una pronuncia d’inammissibilità non equivale a una decisione di merito sulle tesi sostanziali: qui la Cassazione non ha stabilito se la concessione demaniale attribuisse alla società un diritto di superficie né se essa fosse soggetto passivo ICI per il 1999.
  • Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve confrontarsi puntualmente con la statuizione impugnata. Quesiti astratti, non collegati ai fatti e alla decisione concreta, possono impedire l’esame del merito.
  • Quando si denunciano vizi di motivazione e violazioni di legge, occorre rispettare i requisiti processuali specifici previsti per ciascun vizio; la loro formulazione cumulativa non sostituisce il necessario momento di sintesi relativo al fatto controverso.
  • Per contestare l’interpretazione di una concessione o di un contratto in Cassazione occorre riportarne nel ricorso il testo rilevante e indicare in modo verificabile quali canoni interpretativi sarebbero stati violati.
  • La decisione conferma soltanto, richiamando un precedente delle Sezioni Unite, che la proprietà superficiaria può comportare l’assoggettamento a ICI già secondo il testo originario dell’art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992; l’esistenza concreta di quel diritto va però accertata sulla base del titolo e dei fatti del singolo caso.

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