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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9071 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l’avviso di accertamento ICI per il 1999 relativo ai fabbricati e alle costruzioni coperte presenti sull’area demaniale di Tirrenia concessa per lo stabilimento balneare. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Pisa, la CTR della Toscana accolse l’appello: ritenne che, per il 1999, la soggettività passiva dipendesse dalla natura del rapporto concessorio e qualificò il diritto della società come meramente obbligatorio, anche in ragione dell’obbligo di rimuovere le strutture alla scadenza. Il Comune ricorse per cassazione con sette motivi, sostenendo, in sintesi, che la società fosse titolare di un diritto di superficie e quindi soggetto passivo ICI; contestò inoltre la qualificazione del rapporto e l’accertamento della categoria catastale, la mancata dichiarazione e accatastamento degli immobili e la determinazione comunale della base imponibile in assenza di rendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, senza decidere nel merito se la società fosse titolare di un diritto di superficie o dovesse l’ICI per il 1999. Ha giudicato i quesiti di diritto, salvo il profilo esaminato sul secondo motivo, generici e astratti e non adeguatamente correlati alle statuizioni impugnate; ha inoltre rilevato, per vari motivi, l’assenza del momento di sintesi richiesto per i vizi motivazionali e la carenza di autosufficienza, anche per la mancata trascrizione degli elementi essenziali dell’avviso e del testo contrattuale. La valutazione della CTR sulla natura obbligatoria del rapporto è quindi rimasta intangibile nel processo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche nei confronti dell’Agenzia del Territorio, non parte dei gradi di merito. La Corte ha escluso che fosse necessaria l’integrazione del contraddittorio con il concessionario della riscossione. Spese del giudizio di cassazione compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia, che non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il ricorso, in primo luogo, deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell'Agenzia del Territorio (indicata dal Comune ricorrente in ricorso come Agenzia del Territorio di Roma), che non è stata parte del doppio grado del giudizio di merito.

    La decisione applica il regime processuale ratione temporis dell’art. 366-bis c.p.c.: i motivi dovevano essere accompagnati da quesiti di diritto adeguati e, per i vizi motivazionali, da un distinto momento di sintesi. La loro formulazione generica o mancante ha determinato l’inammissibilità.

  • Art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4

    Il Comune ricorrente è venuto meno a siffatto onere, dando pertanto luogo all'inammissibilità del motivo, ex art. 366 c.p.c. , nn. 3 e 4.

    Quando si denuncia in cassazione la violazione dei canoni d’interpretazione contrattuale, il ricorrente deve riportare nel ricorso il testo integrale della regolamentazione contrattuale rilevante; la mancata trascrizione rende la censura non autosufficiente e inammissibile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3

    le Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. unite 16 febbraio 2009, n. 3692) affermarono il principio che, nel caso di proprietà superficiaria, l'assoggettamento dell'immobile all'ICI deriva già dal testo originario del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 e non dalla modifica apportatavi dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, che espressamente ha ricompreso tra i soggetti passivi il titolare del diritto di superficie, in ragione del carattere meramente interpretativo della norma del 1997.

    Se ricorre una proprietà superficiaria, l’immobile è soggetto a ICI in base al testo originario dell’art. 3; la successiva previsione espressa del titolare del diritto di superficie, introdotta nel 1997, è qualificata come interpretativa. La Corte richiama il principio, ma non decide se la società avesse effettivamente quel diritto.

  • Art. 1374 c.c.

    La disposizione è menzionata soltanto nell’argomento del Comune sulla possibile integrazione del contratto concessorio; la Corte non la interpreta né fonda su di essa la propria decisione.

  • Artt. 934, 952, 953, 954, 955 e 956 c.c.

    Sono le norme invocate dal Comune per sostenere la costituzione di un diritto di superficie sui manufatti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile e la Corte non ne ha deciso l’applicazione al caso.

  • Artt. 1362 e 1363 c.c.

    Sono le norme invocate dal Comune sull’interpretazione dei contratti. La relativa censura non è stata esaminata nel merito, perché il ricorso non riportava il testo contrattuale necessario al controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Una pronuncia di inammissibilità in cassazione non equivale a una decisione di merito sui presupposti sostanziali dell’imposta: qui la Corte non ha stabilito in via definitiva se il concessionario fosse titolare di un diritto di superficie o fosse soggetto passivo ICI per il 1999.
  • Nel regime dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, i quesiti devono essere specifici, riferiti alla controversia e confrontarsi con la statuizione impugnata; per i vizi motivazionali occorre inoltre indicare chiaramente il fatto controverso e decisivo. Quesiti astratti o privi di tale sintesi possono rendere inammissibile il ricorso.
  • Chi censura in cassazione l’interpretazione di un contratto deve trascrivere nel ricorso il testo integrale o almeno la parte contrattuale rilevante e gli elementi necessari a comprendere la censura: non è compito della Corte ricostruirli da fonti esterne al ricorso.
  • In materia ICI, se il concessionario è effettivamente titolare della proprietà superficiaria, l’assoggettamento all’imposta discende già dall’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992; tuttavia, la natura reale o obbligatoria del rapporto concessorio va accertata sulla base del titolo e dei fatti del caso concreto.
  • La decisione afferma che non sussiste litisconsorzio necessario tra l’ente titolare della pretesa tributaria e il concessionario della riscossione; inoltre, può essere superfluo integrare il contraddittorio con quest’ultimo quando il ricorso è già inammissibile per altre ragioni.

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