Sentenza del 06/05/2015 n. 9074 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 3.729.997,19, relativa all’IRAP 2003 e comprensiva di imposta, interessi e sanzioni. La società contestava l’applicazione dell’aliquota del 5,25% prevista dalla normativa regionale veneta, sostenendo che gli aumenti regionali fossero sospesi e che fosse dovuta l’aliquota ordinaria del 4,25%. In subordine, la CTR aveva rideterminato l’imposta applicando l’aliquota statale del 4,75% prevista per banche e soggetti assimilati. In Cassazione la società ha dedotto: 1) che l’Agenzia non potesse introdurre in appello una diversa base giuridica della pretesa rispetto a quella indicata nell’atto fiscale, con pregiudizio del diritto di difesa; 2) che la CTR avesse indebitamente applicato il principio di non contestazione a questioni giuridiche; 3) che fosse errata l’applicazione dell’aliquota del 4,75%. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha sostenuto invece che la disciplina di sanatoria della L. n. 350/2003 consentisse di applicare l’aliquota regionale del 5,25%.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 17 marzo 2015, depositata il 6 maggio 2015, ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale e ha compensato integralmente le spese. Ha ritenuto infondati i primi due motivi della società: la corretta aliquota è una questione giuridica che il giudice tributario può esaminare per determinare l’imposizione dovuta per legge, e la CTR non aveva fondato la decisione sul principio di non contestazione. Ha respinto anche il terzo motivo della società e il ricorso incidentale dell’Agenzia: per il 2003 l’aumento regionale non poteva applicarsi nella parte eccedente l’aliquota statale in vigore nel 2002, ma per banche e soggetti assimilati tale aliquota era il 4,75%, non il 4,25%. È stata quindi confermata la decisione della CTR, che aveva rideterminato l’IRAP al 4,75%, escludendo l’aliquota regionale del 5,25%.
Norme richiamate
Costituzione, artt. 23 e 53
l'obbligazione tributaria non nasce dall'atto tributario (nella specie evocativo di una pretesa commisurata all'aliquota Irap del 5,25 %), ma dalla legge
La debenza del tributo e la sua misura derivano dalla legge al verificarsi del presupposto d’imposta, non dalla sola formulazione della pretesa nell’atto fiscale. Il giudice tributario può pertanto individuare la corretta imposizione dovuta.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 16 e 45, comma 2
L'aliquota Irap desunta dalla disciplina statale era, quanto alle banche, alle società finanziarie e simili, fissata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16 e art. 45, comma 2, in termini di misura minima su base nazionale al 4,75 %.
Per banche, società finanziarie e soggetti assimilati, la disciplina statale fissava al 4,75% l’aliquota di riferimento. Nel caso deciso, la sospensione degli aumenti regionali non comportava il ritorno all’aliquota ordinaria del 4,25%, ma confermava l’aliquota statale del 4,75% in vigore nel 2002.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a)
la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a), e la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21, hanno disposto, per detto periodo, la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote in vigore per l'anno 2002.
La sospensione riguarda gli aumenti regionali successivi al 29 settembre 2002 nella misura in cui determinano il superamento delle aliquote in vigore nel 2002, individuate sulla base della disciplina statale applicabile alla categoria del contribuente.
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21
la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a), e la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21, hanno disposto, per detto periodo, la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote in vigore per l'anno 2002.
La disposizione ha mantenuto, per il periodo rilevante, la sospensione degli aumenti regionali dell’IRAP nei limiti indicati dalla disciplina statale: non è applicabile la quota di incremento che porta l’aliquota oltre quella di riferimento vigente nel 2002.
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 22
tale norma, che consente l'applicazione dell'imposta sulla base delle disposizioni adottate dalla legislazione regionale, si riferisce alle sole disposizioni regionali non conformi a quelle statali.
La disciplina transitoria del comma 22 non rende applicabili tutti gli aumenti regionali sospesi: riguarda le disposizioni regionali non conformi ai poteri attribuiti alle Regioni dalla normativa statale. La variazione dell’aliquota, rientrando nel potere regionale riconosciuto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 446/1997, non consente di superare il limite derivante dalla sospensione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il giudice può determinare la corretta misura dell’imposta sulla base della legge, anche se l’Amministrazione prospetta in giudizio una diversa qualificazione giuridica della pretesa; ciò non costituisce di per sé una nuova pretesa né viola il diritto di difesa.
- La sospensione degli aumenti regionali dell’IRAP non implica necessariamente l’applicazione dell’aliquota ordinaria generale: occorre individuare l’aliquota statale vigente nel periodo di riferimento per la specifica categoria di contribuente.
- Quando la legge sospende gli aumenti regionali successivi a una certa data, l’aumento va neutralizzato nella parte eccedente l’aliquota di riferimento, senza eliminare un’aliquota speciale già prevista dalla legge statale per la categoria interessata.
- Una norma di sanatoria o di salvezza delle disposizioni regionali non va interpretata come convalida generalizzata di ogni aumento: occorre verificare se la disposizione regionale rientri nei poteri riconosciuti dalla legge statale e nei limiti posti dalla disciplina di sospensione.
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