Cassazione Civile, Ordinanza n. 25903/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2009, un maggior reddito d'impresa e l'IVA. La CTR aveva rigettato l'appello incidentale del contribuente sul presunto mancato rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente e aveva accolto l'appello principale dell'Ufficio ritenendo legittimo l'accertamento induttivo per inattendibilità generalizzata della contabilità. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, assumendo che l'avviso dovesse essere annullato per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio; con il secondo ha dedotto vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che l'accertamento fosse stato ricondotto a una diversa base normativa rispetto a quella indicata in sentenza e che la CTR avesse omesso di valutare le giustificazioni e le prove offerte per superare le presunzioni dell'Ufficio, oltre a lamentare la carenza di motivazione dell'atto impositivo e della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva una delle rationes decidendi della CTR: il giudice regionale aveva infatti fondato il rigetto anche sull'avvenuto svolgimento di interlocuzioni e difese in contraddittorio in sede precontenziosa, circostanza non specificamente censurata dal ricorrente, con conseguente irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia perché non riguardava un fatto storico decisivo, ma una questione di qualificazione giuridica dell'accertamento, sia per difetto di autosufficienza, non essendo state riprodotte nel ricorso le prove asseritamente decisive. La censura sulla motivazione dell'avviso e della sentenza è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile; comunque la Corte l'ha giudicata infondata, osservando che l'atto impositivo conteneva gli elementi essenziali della pretesa e che la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'obbligo del termine dilatorio post-PVC non opera quando la CTR accerti in fatto che vi siano state interlocuzioni e difese in contraddittorio in sede pregiudiziale e, comunque, la censura è inammissibile se non investe tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Legittima l'accertamento induttivo in presenza di generale inattendibilità della contabilità.
La questione se l'accertamento sia stato effettuato ai sensi del comma 1 o del comma 2 non integra, di per sé, un fatto storico-naturalistico ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale deve riguardare un fatto storico decisivo e non può risolversi nella contestazione della qualificazione giuridica dell'accertamento.
Il procedimento in camera di consiglio non partecipata è stato svolto con contraddittorio regolarmente costituito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, anche se una sola di esse appare contestata nel merito.
- La deduzione della violazione del contraddittorio endoprocedimentale richiede la specifica contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sull'effettivo svolgimento di interlocuzioni difensive; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la qualificazione giuridica dell'attività accertativa dell'Ufficio, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il ricorso per cassazione è affetto da difetto di autosufficienza se non riproduce o indica compiutamente gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura, specie quando si assumano omesse valutazioni di prove decisive.
- Una motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consenta al contribuente di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente an e quantum; analogamente, la sentenza è motivata in modo adeguato se supera il minimo costituzionale.
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