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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06921/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro instaurato con contratti di inserimento nel 2004-2005, inizialmente come allievi macchinisti con inquadramento al parametro 138 del CCNL autoferrotranvieri, poi trasformato in rapporto stabile con abilitazione da secondo agente e parametro 151. I lavoratori chiedevano: (a) il riconoscimento dell'indennità di funzione di verificatore e formatore prevista da un Accordo Tecnico del 4 marzo 2004, dalla data di conseguimento delle relative abilitazioni fino al 20 giugno 2006; (b) il pagamento di un'indennità forfettaria di 600 euro mensili, o altra somma di giustizia, sempre in base al medesimo accordo, dalla data di assunzione fino al 20 giugno 2006; (c) il riproporzionamento dell'indennità diaria oraria prevista dall'accordo integrativo aziendale del 20 giugno 2006, assumendo una media di trasferte mensili superiore a quella considerata e chiedendo il conguaglio delle somme dovute. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo l'accordo del 4 marzo 2004 inapplicabile ai ricorrenti perché limitato alla sede di Brescia, escludendo inoltre che l'accordo nazionale sul contratto di inserimento consentisse l'estensione di indennità non espressamente previste, e negando infine il diritto al riproporzionamento dell'indennità diaria per difetto del presupposto della trasferta. In cassazione i lavoratori deducevano: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere i giudici fondato la decisione su una limitazione geografica dell'accordo non contestata; violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere considerato nuova in appello la questione dell'ambito sub-aziendale dell'accordo; violazione dell'art. 342 c.p.c. in tema di specificità dei motivi d'appello; violazione dell'art. 58 d.lgs. 276/2003 e falsa interpretazione dell'accordo nazionale 14 dicembre 2004, sostenendo che ai lavoratori in inserimento potessero essere riconosciute indennità e maggiorazioni anche tramite accordi decentrati; violazione dell'art. 1362 c.c. e vizio processuale per il mancato rinnovo della CTU e della prova testimoniale sulla effettiva effettuazione delle trasferte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale condizionato della società. Ha ritenuto che le censure principali, nella sostanza, mirassero a contestare l'interpretazione degli accordi aziendali e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabili in cassazione se non entro limiti ristretti. In particolare, ha affermato che l'interpretazione di accordi aziendali o infra-aziendali è riservata al giudice di merito, mentre il sindacato diretto di legittimità è limitato ai contratti collettivi nazionali; perciò il primo motivo era inammissibile, e con esso, in via derivata, anche i motivi collegati alla medesima questione. È stato poi dichiarato inammissibile il motivo sul riproporzionamento dell'indennità diaria, perché volto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti principali alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione, sotto il profilo dell'art. 115, una valutazione del giudice di merito su contenuto e portata di un accordo aziendale non integrativa nazionale, specie se la censura mira in realtà a contestare l'accertamento fattuale e interpretativo compiuto nei gradi di merito.

  • art. 437 c.p.c.

    la questione della novità o meno in appello perde rilievo se la censura investe un accertamento interpretativo non sindacabile in cassazione; la decisione di inammissibilità assorbe il profilo processuale.

  • art. 342 c.p.c.

    la doglianza sulla specificità dei motivi d'appello è inammissibile quando la questione dedotta resta comunque estranea al perimetro del sindacato di legittimità perché implica l'interpretazione di un accordo aziendale rimessa al merito.

  • art. 58 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità della disciplina del contratto di inserimento e la possibilità di integrazioni decentrate; la Corte non ne accoglie la lettura, perché la questione concreta è risolta dall'inapplicabilità dell'accordo aziendale ai ricorrenti.

  • art. 2, par. c) accordo nazionale di rinnovo del CCNL 14 dicembre 2004

    secondo i ricorrenti consentirebbe il riconoscimento di indennità e maggiorazioni ai lavoratori con contratto di inserimento; la Corte non affronta nel merito la questione, ritenendola ultronea una volta esclusa l'applicabilità dell'accordo aziendale specifico.

  • art. 1362 c.c.

    il motivo che invoca i canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile perché, dietro la denuncia di violazione di legge, mira a ottenere una diversa lettura dell'accordo del 20 giugno 2006 e una nuova valutazione delle prove sulle trasferte.

  • art. 334 c.p.c.

    l'inefficacia del ricorso incidentale condizionato discende dall'inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 340 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla questione di riserva di appello o appello immediato avverso un'ordinanza ritenuta in parte qua sentenza, ma il motivo resta inefficace per la sorte del ricorso principale.

  • art. 279 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla natura decisoria del provvedimento del tribunale, ma la Corte non entra nel merito per l'inefficacia del ricorso incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il sindacato diretto di legittimità sull'interpretazione dei contratti collettivi è limitato ai contratti o accordi nazionali di lavoro, non agli accordi aziendali o infra-aziendali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del merito, soprattutto in presenza di doppia conforme e quando la censura mira sostanzialmente a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la conferma integrale della decisione di primo grado da parte della corte d'appello integra doppia conforme, con le conseguenze sui limiti di censura del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità determina, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli accordi aziendali o infra-aziendali è rimessa al giudice di merito e non è direttamente censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., che consente il sindacato diretto solo su contratti e accordi collettivi nazionali.
  • Quando una censura di legittimità, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio processuale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto di accordi e delle risultanze istruttorie, il motivo è inammissibile perché trasforma impropriamente la cassazione in un terzo grado di merito.
  • Se una statuizione di rigetto è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, le censure che investono questioni ulteriori o logicamente subordinate restano inammissibili o assorbite se non scardinano quella ratio.
  • La richiesta di rinnovare o rivalutare CTU e prova testimoniale è inammissibile in cassazione quando tende soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • In caso di doppia conforme, il controllo sulla motivazione e sul fatto storico risulta ulteriormente ristretto nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c. e dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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