Cassazione Civile, Ordinanza n. 06912/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva agito per ottenere, nei confronti dell'ente previdenziale e del Comune di Conversano, l'accertamento del diritto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva per il periodo 1980-1984, assumendo di avere svolto di fatto attività lavorativa alle dipendenze del Comune. Nel corso del giudizio la controversia era rimasta solo tra il lavoratore e l'ente previdenziale, anche per effetto di un precedente giudicato interno e di altre vicende processuali richiamate dalla Corte territoriale. Il Tribunale aveva esaminato la documentazione prodotta e ritenuto inconcludente la prova testimoniale, escludendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo insussistente l'obbligo dell'ente previdenziale di costituire la posizione contributiva in difetto della prova della subordinazione e qualificando le somme percepite come aventi natura assistenziale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava, in sintesi: nullità del giudizio riassunto per vizi formali e per errata iscrizione a ruolo; violazione del giudicato e degli artt. 112 e 353 c.p.c. per asserito travisamento della domanda originaria; omessa pronuncia su domande e prove concordemente offerte; violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e omessa decisione nel merito. Lamentava inoltre che il giudice di merito avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere il diritto alla regolarizzazione contributiva da parte dell'ente previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che le censure fossero formulate in modo promiscuo, sovrapponendo vizi eterogenei e non rispettando gli oneri di specificità e localizzazione degli atti e documenti richiamati; dall'altro, ha rilevato che il ricorso non colpiva la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata, cioè l'inesistenza nell'ordinamento di un'azione dell'assicurato diretta a ottenere la condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della posizione contributiva per omissioni del datore di lavoro. Secondo la Corte, in tale situazione l'assicurato dispone soltanto dell'azione per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 e dell'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., mentre l'ente previdenziale resta solo accipiens dei contributi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per denunciare vizi del procedimento di riassunzione, ma la Corte ritiene tali doglianze inidonee e comunque non decisive rispetto alla ratio della decisione impugnata.
Invocato per vizi formali dell'iscrizione a ruolo e della trattazione, senza accoglimento.
Invocato dal ricorrente in relazione alla riassunzione e all'organizzazione del ruolo; la Corte ne esclude la decisività ai fini dell'annullamento.
La Corte ribadisce che non vi è ultrapetizione né omessa pronuncia, poiché la domanda effettivamente proposta era una domanda di accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva con condanna dell'ente previdenziale.
La violazione di questa norma non può essere dedotta come semplice dissenso sulla valutazione delle prove; occorre allegare l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri del giudice.
La valutazione delle prove rientra nel libero convincimento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge solo perché non condivisa dalla parte.
Richiamato nel motivo come profilo di giudicato, ma la Corte ritiene che il ricorso non cogliesse la reale ratio della decisione impugnata.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama l'onere di produrre gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di improcedibilità/inammissibilità, oppure di indicarli specificamente e localizzarli.
È necessario specificare e localizzare gli atti e documenti richiamati nel ricorso; la mancata localizzazione incide sull'ammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte censura la mescolanza di censure eterogenee che pretendono di far valere indistintamente violazioni di legge e vizi motivazionali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non è il corretto paradigma per censurare una mera diversa valutazione delle prove o un preteso errore di fatto nel merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti stretti dell'omesso esame di un fatto decisivo; non basta la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
È indicata come rimedio esclusivo a favore dell'assicurato nel caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro: costituzione della rendita vitalizia.
È richiamato come rimedio risarcitorio residuo a favore dell'assicurato in caso di omissione contributiva del datore di lavoro.
art. 111 Cost.
È evocato dal ricorrente in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale, ma non conduce all'accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di omissioni contributive del datore di lavoro, l'assicurato non può ottenere la condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della propria posizione contributiva; i rimedi esperibili sono, a seconda dei presupposti, la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 e l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la sovrapposizione indistinta di censure eterogenee, ove non sia chiaro quali capi della sentenza si intendano impugnare e quale vizio sia effettivamente dedotto.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, perché tale apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Chi ricorre per cassazione deve indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, adempiendo agli oneri di specificità e di produzione previsti dagli artt. 366, n. 6, e 369 c.p.c.
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