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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06916/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente aveva agito per ottenere, nei confronti dell'INPS e del Comune di Conversano, l'accertamento del diritto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva per il periodo 1 settembre 1981-30 novembre 1988, assumendo di avere svolto di fatto attività lavorativa subordinata alle dipendenze del Comune. Dopo che il giudizio era stato ricondotto, in sede di riassunzione, al solo rapporto tra il lavoratore e l'INPS, i giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provata la subordinazione e qualificando come assistenziali le somme percepite. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: vizi processuali nella riassunzione e nella nuova iscrizione a ruolo; violazione del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omessa pronuncia e omesso esame di fatti e prove decisive; violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e omessa decisione nel merito, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il diritto alla regolarizzazione contributiva da parte dell'INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul principio secondo cui, in caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, non esiste un'azione dell'assicurato diretta a ottenere dall'INPS la regolarizzazione della posizione contributiva. Ha inoltre rilevato la formulazione promiscua e affastellata dei motivi, la mancata trascrizione/localizzazione degli atti e documenti richiamati, l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito sulle prove e l'assenza di un vizio di ultrapetizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'INPS è rimasto intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato per denunciare asseriti vizi della riassunzione e della nullità dell'attività processuale, ma senza incidenza decisiva sulla soluzione adottata.

  • artt. 168 e 168-bis c.p.c.

    invocati dal ricorrente per sostenere la nullità della nuova iscrizione a ruolo e degli atti successivi.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    richiamati per sostenere omessa pronuncia, ultrapetizione e cattiva valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la violazione dell'art. 115 sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti.

  • art. 156 c.p.c.

    invocato in relazione alla dedotta nullità processuale, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la violazione del giudicato formale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce l'onere di produrre gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, a pena di improcedibilità/inammissibilità, o comunque di indicarli specificamente ai fini del reperimento.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per affermare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, a pena di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato in relazione ai motivi per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per i vizi processuali denunciati.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per i limiti del sindacato sul vizio motivazionale dopo la riforma del 2012; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 13 della legge n. 1338 del 1962

    indicato come unico rimedio, insieme all'azione risarcitoria, residuante in favore dell'assicurato per la mancata contribuzione datoriale.

  • art. 2116 c.c.

    richiamato come ulteriore rimedio risarcitorio esperibile dal lavoratore per l'omesso versamento dei contributi.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, l'assicurato non ha un'azione diretta per ottenere la condanna dell'INPS alla regolarizzazione della posizione contributiva; i rimedi tipici sono la richiesta di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 e l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c.
  • La domanda di regolarizzazione contributiva deve essere rivolta al soggetto obbligato al versamento dei contributi, cioè il datore di lavoro; l'INPS svolge, in tale schema, il ruolo di mero accipiens del pagamento e non può essere condannato a costituire la posizione contributiva in luogo del debitore principale.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi non possono essere formulati in modo promiscuo o sovrapposto: la mescolanza di censure eterogenee e la mancata individuazione dei singoli capi impugnati comportano inammissibilità.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve indicare e, nei limiti richiesti, produrre gli atti e documenti su cui fonda le censure, localizzandoli con precisione; la mancata specifica indicazione degli atti rilevanti determina inammissibilità.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra, da solo, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniProveSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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