Cassazione Civile, Ordinanza n. 06896/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda volta a ottenere il riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione ad amianto, con conseguente declaratoria di decadenza dal diritto ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 47 citato, sostenendo che la decadenza avrebbe dovuto operare solo sui singoli ratei di pensione non rivalutati e non sul diritto sostanziale alla rivalutazione contributiva; con il secondo e il terzo ha formalmente denunciato la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, contestando nel merito il mancato riconoscimento del coefficiente di maggiorazione dell'1,5 per l'intero periodo di esposizione e il mancato accertamento dell'esposizione stessa. Il ricorrente ha anche chiesto la rimessione della causa alle Sezioni Unite per asserito contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la decadenza ex D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, sia per pensionati sia per non pensionati, e colpisce il diritto alla rivalutazione contributiva nel suo complesso, non i soli ratei di pensione. Conseguentemente, i motivi secondo e terzo, concernenti il merito del diritto alla rivalutazione e l'accertamento dell'esposizione, sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47
nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. con L. n. 438 del 1992
La decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie in materia di benefici contributivi per esposizione all'amianto, ogniqualvolta sia in discussione l'acquisizione del diritto a pensione o la determinazione della sua misura, inclusa la consistenza dell'anzianità contributiva utile.
conv. con L. n. 438 del 1992
Ha modificato il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 richiamato dalla Corte come base della decadenza.
conversione del D.L. n. 384 del 1992
Richiamata come legge di conversione della modifica normativa applicata alla decadenza.
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8
Disciplina il beneficio previdenziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, qualificato dalla Corte come beneficio autonomo, operante sulla contribuzione e strumentale all'accesso o all'incremento della pensione.
Norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione di legge dedotta col primo motivo.
Richiamato per l'istanza di rimessione del ricorso al Primo Presidente per la trattazione alle Sezioni Unite.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, ove applicabile.
Massime di principio
- La decadenza prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici si estende anche alle domande aventi a oggetto il riconoscimento di benefici contributivi che incidono sulla misura o sull'accesso alla pensione, quando tali benefici operano sulla contribuzione utile.
- Quando si chiede il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, la domanda riguarda un diritto autonomo e distinto dal semplice ricalcolo dei singoli ratei di pensione: la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione nel suo complesso e non solo le differenze relative ai ratei già maturati.
- Se il primo motivo di ricorso è infondato perché la pretesa è comunque soggetta a decadenza, restano assorbiti i motivi che attengono al merito del beneficio contributivo e all'accertamento dei relativi presupposti fattuali.
- Il beneficio contributivo per esposizione ad amianto, pur essendo funzionale al trattamento pensionistico, è qualificato come istituto autonomo perché incide sull'anzianità contributiva mediante un meccanismo legale di maggiorazione.
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