Cassazione Civile, Ordinanza n. 06900/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della speciale elargizione prevista dall'art. 3 della legge n. 466 del 1980, sostenendo che il rapporto di impiego con la Marina Militare fosse cessato a causa delle gravi infermità riportate nell'adempimento del dovere e, quindi, in ragione della sua qualità di vittima del dovere. I giudici di merito avevano rigettato la domanda rilevando che non ricorrevano i presupposti alternativi richiesti dalla norma per la concessione nella misura massima: l'invalidità permanente non era pari almeno all'80% ma al 30%, e inoltre il dipendente, pur dichiarato non idoneo al servizio militare, era stato ritenuto idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale del Ministero della Difesa, senza un'effettiva cessazione della capacità lavorativa e reddituale. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione di legge, in particolare dell'art. 3 della legge n. 466/1980 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse travisato i presupposti di fatto e di diritto e non avesse riconosciuto il beneficio nonostante la cessazione del rapporto per invalidità contratta quale vittima del dovere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la decisione di merito. Ha interpretato l'art. 3 della legge n. 466 del 1980 nel senso che la speciale elargizione nella misura massima è subordinata, in via alternativa, o al riconoscimento di un'invalidità permanente non inferiore all'80% oppure al riconoscimento di un'invalidità tale da comportare la cessazione del rapporto d'impiego. Nel caso concreto, tali presupposti non erano stati accertati dai giudici di merito: l'invalidità era pari al 30% e il lavoratore, pur non idoneo al servizio militare, era stato ritenuto idoneo a svolgere attività nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero, senza un apprezzabile pregiudizio alla prosecuzione della carriera. La Corte ha quindi affermato che il beneficio presuppone una situazione di sostanziale inoccupazione o di completa perdita della capacità lavorativa e reddituale, circostanza esclusa nella specie. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
prevede, per la concessione nella misura massima, due condizioni alternative: invalidità permanente non inferiore all'80% oppure invalidità che comporti la cessazione del rapporto d'impiego; il beneficio è collegato a una sostanziale perdita della capacità lavorativa e reddituale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata dal ricorrente per dedurre la violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La speciale elargizione prevista per eventi lesivi occorsi nell'adempimento del dovere è riconoscibile nella misura massima solo al ricorrere dei presupposti alternativamente indicati dalla legge; non basta la mera esistenza di un'invalidità o la sola non idoneità a una specifica mansione.
- Quando la norma collega il beneficio alla cessazione del rapporto d'impiego, il dato decisivo è l'effettiva compromissione della capacità lavorativa e reddituale in termini tali da impedire la prosecuzione del rapporto o la collocazione in attività alternative compatibili.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge non può sovvertire l'accertamento di merito sui presupposti fattuali del beneficio se la Corte territoriale ha correttamente applicato la disciplina sostanziale ai fatti accertati.
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