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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06904/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere, nei confronti dell'INPS e di un ente locale, la regolarizzazione della propria posizione contributiva per il periodo 1 settembre 1981 - 30 novembre 1988, assumendo di aver svolto di fatto attività lavorativa alle dipendenze del Comune. Nei gradi di merito la domanda era stata respinta: era stata esclusa la prova di un rapporto di lavoro subordinato e si era ritenuto che le somme percepite avessero natura assistenziale. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) vizi processuali della riassunzione e nullità degli atti, con violazione delle norme sulla riassunzione e sul giudicato; (2) travisamento della domanda e violazione del giudicato formale, sostenendo che il giudizio si sarebbe indebitamente spostato sulla natura del rapporto di lavoro; (3) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che delle regole sulla valutazione delle prove, per mancato riconoscimento del preteso diritto alla costituzione della posizione contributiva; (4) violazione del diritto al giusto processo e omessa decisione nel merito, lamentando che la corte territoriale avesse valorizzato in modo errato gli esiti istruttori e non avesse accolto la domanda di regolarizzazione contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente applicato il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, l'assicurato non ha un'azione per ottenere la condanna dell'INPS alla regolarizzazione della posizione contributiva; residuano invece soltanto la domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 e l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. La Corte ha inoltre rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo e sovrapposto, non localizzavano né riproducevano gli atti e i documenti rilevanti, e tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sulla pretesa nullità della riassunzione e dell'attività processuale successiva.

  • art. 168 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul rito e sulla nuova iscrizione a ruolo del giudizio riassunto.

  • art. 168-bis c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi ai vizi formali della riassunzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la domanda era comunque quella di ottenere la regolarizzazione contributiva mediante condanna dell'INPS.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri riconosciuti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che la valutazione comparativa delle prove appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione, salvo vizi nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere la violazione del giudicato formale; la Corte osserva che non è stato dimostrato un vizio idoneo a sovvertire la decisione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva che la ricorrente non ha specificamente indicato e localizzato gli atti e i documenti su cui il ricorso si fondava.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama l'onere di produrre gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione, a pena di improcedibilità/inammissibilità nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per evidenziare l'inammissibilità della mescolanza e sovrapposizione di censure riferibili a diversi numeri del comma 1, nonché dei motivi formulati in modo da demandare alla Corte la selezione delle doglianze.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della modifica che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13 l. n. 1338 del 1962

    Indicato come rimedio alternativo a favore dell'assicurato: costituzione della rendita vitalizia per omissione contributiva del datore di lavoro.

  • art. 2116 c.c.

    Indicato come ulteriore rimedio azionabile dall'assicurato in caso di omissione contributiva, in alternativa alla domanda contro l'INPS di regolarizzazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto al giusto processo e all'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 53 d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato nel testo per la riformulazione del vizio di motivazione nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

  • l. n. 134 del 2012

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per i limiti del vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte afferma che la doglianza sulla mancata valutazione delle prove può al più ricadere in tale vizio, comunque non sussistente perché il fatto storico era stato esaminato.

Massime di principio

  • In caso di omissione del versamento contributivo da parte del datore di lavoro, l'assicurato non può chiedere la condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della posizione contributiva; i rimedi tipici sono la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 e l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c.
  • La domanda diretta contro l'INPS è inidonea quando l'obbligazione contributiva deriva dal rapporto di lavoro e il soggetto obbligato al versamento è il datore di lavoro, non l'ente previdenziale che opera solo quale destinatario del pagamento.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la sovrapposizione di censure eterogenee e la formulazione confusa dei motivi, perché non può essere rimesso alla Corte il compito di selezionare e qualificare le doglianze.
  • Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre allegare che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è sufficiente contestare la valutazione di attendibilità o maggiore persuasività delle prove.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve specificamente indicare e localizzare gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, altrimenti il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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