Cassazione Civile, Ordinanza n. 06909/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice diretta a ottenere, nei confronti dell'INPS e del Comune di Conversano, la regolarizzazione della propria posizione contributiva per il periodo 1982-1988, assumendo di avere svolto di fatto attività lavorativa subordinata alle dipendenze del Comune. Nel corso della vicenda processuale, il Tribunale aveva escluso la subordinazione e la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con quattro motivi, vizi processuali e violazioni degli artt. 353, 168, 168-bis, 112, 115, 116, 156, 324 c.p.c., sostenendo che il giudizio riassunto fosse stato erroneamente incardinato come nuovo giudizio, che vi fosse stata violazione del giudicato interno e travisamento della causa petendi, oltre a omessa pronuncia e omesso esame di prove decisive. In sostanza, la ricorrente assumeva che la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere la domanda di accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva e che l'INPS avrebbe dovuto essere condannato a costituire la relativa posizione previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, non esiste un'azione dell'assicurato per ottenere la condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della posizione contributiva. Ha inoltre rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo e cumulativo, con mescolanza di vizi eterogenei, e che mancavano la trascrizione, la produzione e la specifica localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 353 c.p.c.
Richiamato come norma processuale dedotta come violata; la Corte ha escluso che i denunciati vizi del riassunto giudizio incidessero in concreto sul diritto di difesa o sulla validità della decisione.
art. 168 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte non ha ravvisato nullità rilevanti.
art. 168-bis c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per difetto di specificità e per mancata attinenza alla ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione, rilevando che la domanda era stata correttamente qualificata e che non vi era stata decisione extra petita.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di questa norma sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove offerte.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per chiarire che la diversa valutazione delle prove rientra nel libero convincimento del giudice di merito e non integra di per sé vizio denunciabile come violazione di legge.
art. 156 c.p.c.
Richiamato quale norma processuale dedotta come violata; la Corte non ha riconosciuto nullità rilevanti del procedimento.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al dedotto giudicato; la Corte ha escluso che vi fosse violazione del giudicato formale nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce l'onere di produrre, a pena di improcedibilità, gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, o di indicarne specificamente la presenza nei fascicoli secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
art. 369, terzo comma, c.p.c.
Richiamato per la modalità di deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio come alternativa alla produzione diretta degli atti in esso contenuti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per evidenziare l'inammissibilità della commistione tra errori di diritto e vizi motivazionali nella stessa censura.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per precisare il perimetro delle nullità processuali, distinto dai vizi di motivazione o di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per sottolineare che l'omesso esame di singoli elementi istruttori non coincide con il vizio denunciabile, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sull'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in sede di legittimità.
art. 13 della legge n. 1338 del 1962
La Corte indica che, in caso di omissione contributiva del datore di lavoro, il lavoratore conserva la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia.
art. 2116 c.c.
La Corte afferma che, oltre alla rendita vitalizia, resta esperibile il rimedio risarcitorio collegato all'omesso versamento contributivo.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo e all'effettività della tutela giurisdizionale; la Corte non accoglie la censura.
Massime di principio
- In caso di omesso versamento contributivo da parte del datore di lavoro, l'assicurato non può chiedere la condanna dell'ente previdenziale a regolarizzare la propria posizione contributiva; i rimedi tipici sono la domanda di costituzione della rendita vitalizia e l'azione risarcitoria contro il datore obbligato.
- La domanda diretta contro l'INPS di costituzione della posizione previdenziale è strutturalmente inidonea quando riguarda un'obbligazione contributiva che grava sul datore di lavoro, poiché l'ente previdenziale è soltanto destinatario del versamento e non debitore principale della contribuzione.
- Nel ricorso per cassazione non è consentita la mescolanza di censure eterogenee, con sovrapposizione di violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali senza autonoma e chiara articolazione dei singoli mezzi di impugnazione.
- Il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente, trascrivere o localizzare gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso; la mancata osservanza di tale onere rende la censura inammissibile.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non consiste nella diversa valutazione delle prove offerte dalle parti, ma nell'utilizzo da parte del giudice di prove non introdotte nel processo o acquisite fuori dai poteri officiosi.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
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