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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25544/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione per eccesso di velocità, emesso dalla polizia locale di un unione di comuni, con sanzione pecuniaria e decurtazione di punti patente. Il destinatario proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, l'illegittimità del posizionamento dell'autovelox: da un lato per la distanza inferiore a un chilometro tra il segnale di limite di velocità e la postazione di rilevazione, come previsto dall'art. 25, comma 2, l. 120/2010 e dal capo 7.6 dell'allegato al d.m. 282/2017; dall'altro per il posizionamento dell'apparecchiatura rispetto al segnale di preavviso. Il giudice di pace rigettava, ma il tribunale accoglieva l'opposizione annullando il verbale. L'amministrazione ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita rilevazione d'ufficio di una questione non dedotta, cioè il mancato rispetto della distanza minima tra limite di velocità e autovelox; 2) dedotta illegittimità costituzionale e conseguente necessità di disapplicazione del capo 7.6 del d.m. 282/2017 perché irragionevole, in quanto equiparerebbe situazioni differenti; 3) censura sulla mancata verifica del difetto di interesse ad agire, poiché il ricorrente non avrebbe allegato di provenire dall'unica strada con limite inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la questione relativa alla distanza minima tra segnale di limite e postazione di rilevazione era comunque entrata nella materia del contendere perché dedotta, in sostanza, come illegittimo posizionamento dell'apparecchiatura a distanza inferiore a un chilometro dal cartello del limite di velocità. Ha rigettato anche il secondo motivo, ritenendo debole l'argomento letterale posto a base della richiesta di disapplicazione del decreto ministeriale e, comunque, non irragionevole la disciplina regolamentare richiamata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva una questione irrilevante rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha quindi condannato l'amministrazione soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 9, cod. strada

    norma sanzionatoria posta a fondamento del verbale per eccesso di velocità

  • art. 25, comma 2, l. 120/2010

    prevede che, fuori dei centri abitati, autovelox e simili non possano essere utilizzati o installati a distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità

  • capo 7.6 allegato al d.m. 282/2017

    specifica la computazione della distanza minima di un chilometro in caso di diverso limite massimo di velocità lungo un ramo dell'intersezione

  • art. 112 c.p.c.

    viene richiamato sul divieto per il giudice di pronunciare su questioni estranee alla materia del contendere e su fatti non allegati come base della decisione

  • art. 204 cod. strada

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme processuali, senza autonoma elaborazione decisoria

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di opposizione a sanzione amministrativa

  • art. 3 Cost.

    invocato per sostenere l'irragionevolezza della disciplina regolamentare, ma la Corte esclude la fondatezza della censura

  • artt. 4 e 5 l. 2248/1865 All. E

    richiamati come parametro per la disapplicazione di atti amministrativi ritenuti illegittimi

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di interesse ad agire, ma la censura è reputata irrilevante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a verbale per violazione del codice della strada, il divieto di pronunciare su questioni nuove non impedisce al giudice di valorizzare una censura che, pur formulata in termini diversi, rientri comunque nella medesima materia del contendere già introdotta con l'atto di opposizione.
  • La rilevazione d'ufficio è preclusa solo quando la decisione si fondi su fatti o titoli completamente estranei alla controversia; non quando il giudice si collochi entro il perimetro fattuale e difensivo delineato dall'opponente.
  • Una norma regolamentare che disciplini in modo uniforme la distanza minima tra il segnale di limite di velocità e la postazione di rilevazione non è irragionevole per il solo fatto di applicarsi anche a ipotesi di diverso limite preesistente o successivo, se la ratio è quella di garantire uniformità e semplicità applicativa.
  • La richiesta di disapplicazione di un atto amministrativo secondario in danno del cittadino deve poggiare su un contrasto normativo effettivo e convincente; non è sufficiente una lettura letterale fragile o contraddittoria della disposizione invocata.
  • È inammissibile la censura che investa un profilo privo di incidenza sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché manca di decisività rispetto alla statuizione resa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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