Cassazione Civile, Ordinanza n. 27030/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2006 emesso dal Comune di Valderice nei confronti di una società proprietaria di un opificio. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, annullando l'avviso e ordinando altresì all'Agenzia delle Entrate di procedere a una nuova determinazione della rendita catastale dell'immobile, escludendo beni strumentali e macchinari autonomamente utilizzabili. In appello, l'Agenzia delle Entrate ha dedotto che la CTP aveva pronunciato ultra petita, perché la contribuente non avrebbe proposto una specifica domanda nei suoi confronti, e la CTR ha accolto tale tesi dichiarando la nullità della statuizione sulla rendita. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Valderice, che era stato parte del giudizio di primo grado e autore dell'atto impositivo; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sul processo tributario e sulla disciplina catastale, sostenendo che l'impugnazione dell'avviso ICI comportava anche la contestazione della rendita catastale presupposta e che, quindi, la domanda di rideterminazione della rendita era ammissibile e non integrava ultrapetizione. Ha inoltre osservato che l'atto attributivo della rendita non le era stato notificato e che il diniego di autotutela non impediva la censura della rendita nel giudizio sull'ICI.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio di impugnazione dell'ICI non sussistesse un litisconsorzio necessario tra Comune e Agenzia delle Entrate, poiché la controversia sull'imposta e quella sulla rendita catastale sono autonome ma connesse da un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica; nel caso concreto, inoltre, il gravame dell'Agenzia era circoscritto alla sola statuizione sulla rendita e non investiva l'annullamento dell'avviso ICI, già consolidato. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la contribuente aveva effettivamente contestato la rendita catastale posta a base dell'avviso e aveva chiesto la sua rideterminazione, sicché la CTP non era incorsa in ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame nel merito della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
utilizzato come base per denunciare rispettivamente violazioni di legge e nullità processuali in cassazione
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1
richiamato per la disciplina del processo tributario e per la configurazione del rapporto tra giudizio tributario e regole processuali civili
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19
richiamato per affermare l'ammissibilità dell'impugnazione dell'atto consequenziale insieme all'atto presupposto non notificato
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53
richiamato nel motivo sul contraddittorio e sulle impugnazioni nel processo tributario
invocato dalla ricorrente a sostegno della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune
richiamato dalla Corte per affermare il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra giudizio sull'ICI e giudizio sulla rendita catastale, idoneo a giustificare la sospensione del processo
escluso come fondamento di un litisconsorzio necessario tra Comune e Agenzia delle Entrate nel giudizio sull'ICI
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la sua violazione perché la domanda di rideterminazione della rendita era stata effettivamente proposta
richiamato dalla ricorrente quanto alla notificazione dell'atto attributivo della rendita catastale
citato dalla ricorrente nel contesto della procedura DOCFA e dell'istanza di autotutela, senza che la Corte ne fondasse la decisione su tale norma
Massime di principio
- Nel giudizio tributario relativo all'ICI, la controversia sull'avviso di accertamento dell'imposta e quella sulla rendita catastale presupposta sono distinte ma collegate da un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica; tuttavia ciò non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario tra ente impositore locale e Agenzia delle Entrate.
- Quando l'impugnazione dell'atto impositivo investe, anche per ragioni di merito, la rendita catastale posta a base dell'imponibile, la domanda di rideterminazione della rendita è compatibile con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non integra ultrapetizione se risulta implicitamente o espressamente ricompresa nel petitum.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato; non ricorre invece se il giudice si pronuncia su una questione necessaria e strettamente connessa alla domanda proposta.
- Nel processo tributario sull'ICI, l'eventuale mancata impugnazione di una statuizione autonoma e la mancata estensione del gravame ad altre statuizioni delimitano l'oggetto del giudizio di appello, impedendo che il giudice di secondo grado estenda il controllo oltre i capi effettivamente devoluti.
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