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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20306/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'illegittima cessione di un ramo d'azienda: il rapporto del lavoratore era stato trasferito a una società cessionaria, ma tale cessione era stata poi dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato quanto all'accertamento dell'inopponibilità della cessione e all'ordine di riammissione in servizio presso la cedente. Dopo quell'accertamento, il lavoratore ha agito in via monitoria nei confronti della cedente per ottenere le retribuzioni non corrisposte dal momento della sentenza di primo grado sino al 31 dicembre 2020. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e il giudice di merito ha ritenuto dovute le retribuzioni solo dalla costituzione in mora della società (22 luglio 2019). In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato asseritamente formatosi sulla pretesa retributiva; (2) violazione delle norme sulla mora del creditore e sui rapporti di lavoro, sostenendo che la semplice intimazione scritta a ricevere la prestazione non bastasse a fondare la mora credendi; (3) violazione delle norme sull'adempimento del terzo e della disciplina dell'appalto, sostenendo che i pagamenti del cessionario dovessero liberare la cedente e che si dovesse applicare l'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; (4) ulteriore censura sulla mancata applicazione dell'adempimento del terzo e dell'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dal cessionario, richiamando Cass. sez. un. n. 2990/2018; (5) falsa applicazione delle norme sulla mora del creditore, degli artt. 2094 e 2099 c.c. e dell'art. 614-bis c.p.c., contestando che il diritto alle retribuzioni avesse una funzione deterrente nei confronti della datrice inottemperante all'ordine di riammissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva trascritto integralmente gli atti necessari a dimostrare la formazione del giudicato e, comunque, il giudicato riguardava una domanda diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella retributiva azionata nel giudizio monitorio. Ha poi ritenuto infondati i motivi dal secondo al quinto, affermando che, nella cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima o inopponibile, il rapporto di lavoro si ricostituisce de iure alle dipendenze del cedente, mentre l'eventuale prosecuzione di fatto presso il cessionario integra un diverso rapporto rilevante ex art. 2126 c.c.; perciò le prestazioni offerte al cedente e non ricevute senza giustificato motivo fanno sorgere la mora credendi e il correlato diritto alla retribuzione, senza che possa operare una detrazione dell'aliunde perceptum, trattandosi di rapporti distinti. La Corte ha escluso anche l'applicabilità dell'adempimento del terzo e della disciplina dell'appalto/somministrazione irregolare, rilevando che il pagamento del cessionario riguarda un debito proprio e non quello del cedente. Ha inoltre confermato le statuizioni sulle spese e ha condannato la società ex art. 96 c.p.c., oltre a dare atto del presupposto per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso, poi respinti o dichiarati inammissibili dalla Corte

  • art. 2909 c.c.

    invocato per il giudicato; la Corte esclude che vi fosse identità di domanda tra il giudizio precedente e quello retributivo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sul giudicato formale; la Corte nega la sua operatività sul credito azionato nel nuovo giudizio

  • artt. 1206, 1207, 1208, 1217 c.c.

    richiamati in tema di mora del creditore; la Corte ritiene corretta la decorrenza della mora credendi dal rifiuto ingiustificato della prestazione

  • art. 1256 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto dirimente alla luce della ricostruzione del rapporto di lavoro

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la qualifica di lavoro subordinato nel rapporto ripristinato de iure

  • art. 2099 c.c.

    richiamato per la retribuzione dovuta in corrispettivo della prestazione lavorativa

  • art. 2126 c.c.

    la Corte vi riconduce il diverso rapporto di fatto proseguito con il cessionario, distinto da quello ripristinato con il cedente

  • art. 1180 c.c.

    esclude l'adempimento del terzo, perché il pagamento del cessionario non estingue un debito altrui ma un debito proprio

  • art. 2036 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non applicato per la medesima ragione dell'inapplicabilità dell'adempimento del terzo

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    ritenuto inapplicabile perché disciplina la solidarietà nell'appalto e non la cessione di ramo d'azienda illegittima

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come disciplina di riferimento dall'orientamento su appalto illecito/somministrazione irregolare, ma escluso nel caso di specie

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato dalla ricorrente, senza accoglimento, nel contesto dell'adempimento del terzo e della somministrazione

  • art. 1676 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non pertinente alla fattispecie della cessione illegittima

  • art. 2112, comma 6, c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce la distinzione tra cessione illegittima e ipotesi diverse

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato per contestare una pretesa funzione deterrente delle retribuzioni; la Corte respinge la censura

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    base della condanna della ricorrente per abuso del processo, in ragione dell'istanza di decisione ritenuta non giustificata

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento di decisione accelerata e per la conseguente disciplina processuale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto alla composizione del collegio e alla compatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per escludere una causa di incompatibilità del consigliere

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato per escludere la ricorrenza di incompatibilità

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma non tale da scalfire il diritto alle retribuzioni maturate

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, senza esito favorevole

  • art. 23 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, senza accoglimento

  • art. 41 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, senza accoglimento

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, senza accoglimento

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce il giudicato è inammissibile se non sono trascritti integralmente gli atti processuali necessari a verificare l'identità tra la domanda precedente e quella proposta, poiché la sola trascrizione delle conclusioni non consente di ricostruire compiutamente la causa petendi originaria.
  • Il giudicato copre soltanto il dedotto e il deducibile rispetto alla domanda effettivamente decisa; non si estende alle sopravvenienze successive né a una pretesa diversa per petitum o per causa petendi.
  • Quando la cessione di ramo d'azienda è dichiarata illegittima o inopponibile al lavoratore, il rapporto si ricostituisce de iure alle dipendenze del cedente; se il lavoratore continua di fatto a prestare attività presso il cessionario, si configura un rapporto ulteriore e distinto, rilevante nei limiti dell'art. 2126 c.c.
  • In tale ipotesi, le prestazioni offerte al cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo determinano mora credendi e fanno sorgere il diritto alle retribuzioni, che sono corrispettivo della prestazione non eseguita per fatto imputabile al datore.
  • L'eventuale pagamento della retribuzione da parte del cessionario non integra adempimento del terzo rispetto al debito del cedente, perché concerne un debito proprio del soggetto che ha continuato a utilizzare di fatto la prestazione lavorativa; perciò non opera il meccanismo liberatorio previsto per l'adempimento altrui.
  • La disciplina della solidarietà del committente nell'appalto e quella dell'appalto illecito o della somministrazione irregolare non sono estensibili alla diversa fattispecie della cessione di ramo d'azienda illegittima, nella quale vengono in rilievo rapporti di lavoro distinti e autonome obbligazioni retributive.
  • Le retribuzioni dovute al lavoratore nel rapporto ripristinato non possono essere ridotte in base all'aliunde perceptum riferito al diverso rapporto di fatto con il cessionario, poiché tale percezione attiene a un rapporto separato e non al risarcimento del danno da mancato impiego presso il cedente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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