Cassazione Civile, Ordinanza n. 17008/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alle contribuenti in una controversia sulla riliquidazione dell'imposta di registro. Il ricorso era affidato a un unico motivo, incentrato sulla nullità del giudizio di appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un coobbligato, Pietro/Leonardo Alessandro Petrone, rimasto pretermesso nel grado di appello pur essendo litisconsorte processuale in relazione alla vicenda impositiva unica connessa all'imposta di successione della de cuius. Le contribuenti hanno resistito, sostenendo l'assenza di litisconsorzio e la correttezza del giudizio d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto che nel giudizio di secondo grado fosse stato pretermesso un litisconsorte processuale necessario, con conseguente nullità del procedimento di appello e della sentenza che lo aveva definito. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti del soggetto pretermesso e rinnovi la decisione anche nei suoi confronti, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.
Norme richiamate
in caso di causa inscindibile il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa
La norma è applicabile non solo al litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche al litisconsorzio necessario processuale; la sua violazione determina la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza
Il concetto di causa inscindibile ricomprende anche le ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, al fine di evitare giudicati contrastanti
imposta di registro
La controversia riguarda la riliquidazione dell'imposta di registro, ma la decisione si concentra sul vizio processuale di contraddittorio
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'impugnazione riguarda una vicenda impositiva unica che coinvolge più soggetti in posizione di coobbligazione o comunque in un rapporto sostanziale unitario, l'omessa partecipazione di uno di essi al grado di impugnazione impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte processuale pretermesso non determina l'inammissibilità dell'appello, ma la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza che lo conclude.
- Il vizio di omessa integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- La presenza di più parti nel primo grado deve persistere anche in appello quando ciò sia necessario a evitare decisioni contrastanti sulla medesima materia e tra i medesimi soggetti coinvolti nella stessa vicenda impositiva.
Come è indicizzato
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