Parere n. 62/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori Domenico Francaviglia, Gioacchino Ivan Francaviglia, Tea Francaviglia e Giuseppe Francaviglia, contro il Comune San Giuseppe Jato, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 26 dell’11 luglio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 26 dell’11 luglio 2023
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune di San Giuseppe Jato ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni, di un manufatto edilizio realizzato asseritamente in assenza di titolo abilitativo, fatta eccezione per il piano terra con accesso da via Palermo n. 83. La questione centrale riguarda l’epoca di realizzazione e la consistenza originaria delle unità immobiliari insistenti sulle particelle catastali 574 e 883, nonché la necessità di stabilire se esse fossero già esistenti anteriormente al 1° settembre 1967, data individuata dai ricorrenti come decisiva ai fini dell’assenza dell’obbligo di licenza o concessione edilizia. I ricorrenti invocano una consulenza aerofotogrammetrica relativa al volo del giugno 1968, estratti di mappa, un nulla osta comunale del 25 agosto 1965 e relazioni di consulenze tecniche d’ufficio svolte in procedimenti civili. Il Comune sostiene invece che la fotografia aerea del 1968 non consenta di individuare con certezza la consistenza della porzione sulla particella 574 e che la porzione sulla particella 883 non esistesse ancora, sicché la maggiore consistenza sarebbe stata realizzata successivamente al 1° settembre 1967 e senza titolo edilizio. Il Comune richiama quindi i presupposti dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa sospende l’espressione del parere e dispone un ulteriore approfondimento istruttorio. Non viene quindi definito il merito del ricorso né viene assunta una decisione conclusiva sull’illegittimità dell’ordinanza di demolizione. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana dovrà acquisire, entro centoventi giorni dalla comunicazione amministrativa del parere, una relazione tecnica corredata da documenti ed elaborati grafici, predisposta con il contributo dei ricorrenti e del Comune. La relazione dovrà verificare: la corrispondenza tra la superficie planimetrica e le altezze risultanti dal progetto allegato al nulla osta del 25 agosto 1965 e le superfici e altezze dei corpi edilizi individuati nella consulenza aerofotogrammetrica del 9 marzo 2023; la precisa individuazione, sull’ingrandimento fotografico del volo del giugno 1968, delle particelle 574 e 883 e dei relativi subalterni; la corrispondenza tra tali particelle e i corpi A, B, C, D ed E della restituzione fotogrammetrica. Il Collegio avverte che l’eventuale mancato deposito della documentazione potrà consentire di desumere argomenti di giudizio sfavorevoli alla parte inadempiente ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e segnala inoltre le possibili responsabilità disciplinari, amministrative e penali derivanti dall’inerzia dell’amministrazione, nonché la possibilità di informare il competente ufficio regionale di vigilanza sugli enti locali.
Osservazioni
Epoca e consistenza della costruzione
È necessario verificare tecnicamente se le unità immobiliari e la relativa consistenza volumetrica fossero già esistenti anteriormente al 1° settembre 1967, tenendo conto del progetto allegato al nulla osta del 25 agosto 1965, della fotografia aerea del giugno 1968 e della consulenza aerofotogrammetrica del 9 marzo 2023.
Corrispondenza tra progetto del 1965 e manufatti esistenti
La relazione tecnica dovrà accertare se la superficie planimetrica del progetto di casa di abitazione dei coniugi Amato-Castagna corrisponda alle superfici dei corpi edilizi A, B, C, D ed E individuati nella consulenza della S.A.S. Tecnologie Digitali s.r.l., nonché se le altezze complessive dei piani coincidano.
Identificazione catastale e fotogrammetrica
Dovrà essere chiarita, mediante l’estratto di mappa del 1969 e l’ingrandimento fotografico del volo del giugno 1968, la corrispondenza inequivocabile delle particelle 574 e 883 e dei relativi subalterni con i corpi edilizi A, B, C, D ed E.
Inerzia del Comune
Il Comune, già invitato a fornire il necessario riscontro dopo il precedente parere interlocutorio, non ha trasmesso la documentazione richiesta. Il Collegio ribadisce l’obbligo di collaborazione istruttoria e avverte che l’inerzia potrà comportare conseguenze processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, responsabilità disciplinari, amministrative e penali.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e il rapporto dell’amministrazione resistente, richiamato con particolare riferimento all’art. 9.
Il Comune lo richiama quale fondamento dei presupposti per l’ingiunzione di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio; il Consiglio non ne definisce ancora in concreto l’applicazione.
Consente al giudice, quando abbia ordinato il deposito di documenti o informazioni rilevanti, di desumere argomenti di prova sfavorevoli dalla mancata ottemperanza della parte interessata.
È richiamato quale espressione di un principio generale posto a fondamento della possibilità di trarre conseguenze dalla mancata collaborazione istruttoria.
È richiamata dal rapporto comunale con riguardo alla verifica dell’eventuale presentazione di istanze di condono edilizio.
l. 724/1984
È richiamata dal rapporto comunale con riguardo alla verifica dell’eventuale presentazione di istanze di condono edilizio.
È richiamata dal rapporto comunale con riguardo alla verifica dell’eventuale presentazione di istanze di condono edilizio.
artt. 5 e 10 l.r. Sicilia 37/1985
Sono richiamati in relazione all’autorizzazione rilasciata nel 2010 per il piano terra di via Palermo n. 83, oggetto di cambio di destinazione d’uso da magazzino a ufficio.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende dall’accertamento dell’epoca di realizzazione e della consistenza di un manufatto edilizio, il Consiglio può disporre un supplemento istruttorio tecnico volto a coordinare titoli, mappe catastali, rilievi aerofotogrammetrici e documentazione progettuale storica.
- La prova dell’anteriorità dell’opera rispetto alla data rilevante per l’obbligo di titolo edilizio richiede non soltanto la dimostrazione dell’esistenza di una costruzione, ma anche la verifica della corrispondenza tra la consistenza storica documentata e quella attualmente oggetto dell’ordine di demolizione.
- La mancata ottemperanza a una richiesta istruttoria relativa a documenti o informazioni rilevanti può consentire al giudicante di desumere argomenti sfavorevoli nei confronti della parte inadempiente, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- L’amministrazione resistente è tenuta a cooperare effettivamente all’istruttoria del ricorso straordinario; un’inerzia grave e ingiustificata può assumere rilievo non solo processuale, ma anche disciplinare, amministrativo e penale, ove ne ricorrano i presupposti.
Ricorso straordinario contro l’ordinanza di demolizione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, esamina il ricorso straordinario proposto da alcuni proprietari contro il Comune di San Giuseppe Jato per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 26 dell’11 luglio 2023.
L’ordinanza ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni, di un manufatto edilizio ritenuto realizzato in assenza di titolo abilitativo, fatta eccezione per il piano terra con accesso da via Palermo n. 83.
Posizione dei ricorrenti
I ricorrenti sostengono che le unità immobiliari situate tra via Palermo e via Europa fossero già esistenti anteriormente al 1° settembre 1967. A sostegno della tesi producono una consulenza aerofotogrammetrica relativa al volo del giugno 1968, dalla quale risulterebbe l’esistenza delle unità immobiliari, nonché riferimenti a consulenze tecniche d’ufficio svolte in procedimenti davanti al Tribunale di Palermo.
Nel corso dell’istruttoria hanno inoltre depositato estratti di mappa degli anni 1969 e 2013 e un nulla osta per l’esecuzione di lavori di costruzione risalente al 25 agosto 1965, relativo al progetto di una casa di abitazione dei coniugi Amato-Castagna.
Posizione del Comune
Il Comune riferisce che nei propri archivi non risultano licenze, concessioni edilizie o istanze di condono relative all’intero edificio insistente sulle particelle 574 e 883. Risulta soltanto un’autorizzazione del 2010, ai sensi degli artt. 5 e 10 della l.r. Sicilia n. 37/1985, relativa al piano terra di via Palermo n. 83 e a un cambio di destinazione d’uso da magazzino a ufficio.
Secondo il Comune, la fotografia aerea del 1968 non consentirebbe di leggere con certezza la consistenza della porzione sulla particella 574, mentre la porzione sulla particella 883 non sarebbe esistente. La maggiore consistenza dell’edificio sarebbe quindi stata realizzata dopo il 1° settembre 1967 e in assenza di titolo edilizio, con conseguente applicabilità dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Precedente parere interlocutorio e necessità di ulteriori accertamenti
Il Collegio aveva già disposto un approfondimento istruttorio con il parere interlocutorio n. 172/2025. I ricorrenti hanno depositato ulteriore documentazione, mentre il Comune non ha fornito il riscontro richiesto.
Il Consiglio ritiene tuttavia necessario acquisire una relazione tecnica completa, corredata dalla documentazione e dagli elaborati grafici necessari. In particolare, occorre verificare:
- se le superfici planimetriche indicate nel progetto del 25 agosto 1965 corrispondano a quelle dei corpi edilizi individuati nella consulenza aerofotogrammetrica del 9 marzo 2023;
- se le altezze complessive dei piani risultanti dal progetto storico coincidano con quelle dei corpi edilizi rilevati;
- quali siano, sull’ingrandimento fotografico del volo del giugno 1968, le particelle catastali interessate dall’ordinanza;
- se le particelle 574 e 883 e i relativi subalterni corrispondano in modo chiaro e inequivocabile ai corpi A, B, C, D ed E della restituzione fotogrammetrica.
Conseguenze della mancata collaborazione istruttoria
La documentazione dovrà pervenire entro centoventi giorni dalla comunicazione amministrativa del parere. Il Collegio richiama l’art. 64, comma 4, c.p.a., quale base per desumere argomenti di giudizio sfavorevoli dalla mancata produzione di documenti o informazioni rilevanti.
Il Consiglio sottolinea inoltre che l’omessa trasmissione della relazione da parte dell’amministrazione potrebbe determinare responsabilità disciplinari, amministrative e penali, ove ne ricorrano i presupposti. Viene altresì prospettata la possibilità di informare il Dipartimento regionale competente per la vigilanza e il controllo sugli enti locali.
Conclusione
Il parere non definisce ancora il merito del ricorso. L’espressione del parere è sospesa e gli ulteriori incombenti istruttori sono demandati all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, secondo le modalità e nel termine indicati dal Collegio.
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