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Parere

Parere n. 378/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal legale rappresentante sig.ra Squintu Margherita della Società Immobiliare New Spring S.r.l., contro il Comune di Merate, la Provincia di Lecco, e nei confronti di Gicar S.r.l., avverso la delibera n. 12 del 9 apr. 2024 di approvazione della variante al piano di governo del territorio - esame osservazioni e controdeduzioni;

Giustizia amministrativa202501041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro la delibera del Consiglio comunale di Merate n. 12 del 9 aprile 2024, di approvazione della variante al Piano di governo del territorio e di esame delle osservazioni e controdeduzioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato la delibera comunale n. 12 del 9 aprile 2024, con cui è stata approvata una variante al PGT di Merate e accolta l’osservazione n. 54, concernente l’inserimento, tra le destinazioni d’uso non ammissibili negli ambiti T6, T7 e T8, delle attività di commercio in media e grande struttura. La ricorrente ha dedotto che tale preclusione, incidente sull’area di sua proprietà classificata nel PGT vigente come T7 — tessuto misto produttivo, commerciale e terziario — sarebbe in contrasto con principi e disposizioni di rilievo costituzionale, regionale ed europeo. In via subordinata sono state impugnate anche la deliberazione n. 41 del 23 ottobre 2023, di adozione della variante generale al PGT, e gli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti. Il Ministero ha trasmesso una relazione istruttoria limitata all’istanza cautelare, concludendo per il rigetto della domanda per assenza di fumus boni iuris e periculum in mora. La ricorrente ha successivamente rinunciato alla domanda cautelare e chiesto la trattazione del merito.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso né ha deciso sull’illegittimità della preclusione urbanistica. Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, ha rilevato che, per poter procedere all’esame del merito, è necessaria una relazione istruttoria ministeriale completa, contenente specifiche controdeduzioni sui singoli motivi di ricorso. Ha quindi disposto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti depositi tale relazione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere e la trasmetta alla ricorrente, alla quale dovrà essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza, da fissarsi a cura del Presidente.

Osservazioni

Istruttoria sul merito del ricorso

La relazione ministeriale già depositata riguarda esclusivamente l’istanza cautelare e non consente l’esame del merito. Il Ministero dovrà predisporre una relazione istruttoria completa, con controdeduzioni specifiche rispetto a ciascun motivo di ricorso.

Contraddittorio procedimentale

La relazione di merito dovrà essere trasmessa alla ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

Domanda cautelare

La rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare rende non necessario l’esame dell’istanza sospensiva, senza che il parere si pronunci sulla fondatezza cautelare delle censure.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedimentale del ricorso straordinario e della possibilità di riservare motivi aggiunti; il parere applica inoltre la necessità di completare l’istruttoria prima dell’esame del merito.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è trattato in sede consultiva, ma il parere non definisce il merito della controversia e dispone ulteriori incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la relazione dell’amministrazione remittente riguarda soltanto l’istanza cautelare, il Consiglio di Stato non può esaminare il merito senza una relazione istruttoria specificamente riferita a ciascun motivo di ricorso.
  • La rinuncia alla domanda cautelare determina il venir meno della necessità di esaminare la sospensione dell’atto impugnato, ma non comporta la definizione del ricorso nel merito.
  • Prima dell’esame del merito di un ricorso straordinario, la relazione istruttoria deve essere portata a conoscenza del ricorrente, al quale deve essere assicurato un termine congruo per eventuali controdeduzioni, non inferiore a quello assegnato dal Consiglio di Stato.

Ricorso straordinario sulla variante al PGT di Merate

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società immobiliare privata contro il Comune di Merate e la Provincia di Lecco, con riferimento alla variante al Piano di governo del territorio approvata con deliberazione consiliare n. 12 del 9 aprile 2024. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria al Consiglio di Stato.

Oggetto della controversia

La deliberazione impugnata ha approvato la variante al PGT ed esaminato le osservazioni e controdeduzioni. In particolare, è stata accolta l’osservazione n. 54, presentata da servizi comunali, volta a individuare specificamente le destinazioni d’uso non ammissibili negli ambiti urbanistici comunali, con particolare riferimento al commercio in media e grande struttura e al commercio all’ingrosso.

L’immobile della ricorrente, situato nel Comune di Merate, era precedentemente compreso nei “Tessuti consolidati a prevalente destinazione non residenziale – P4”. Con il PGT vigente è stato classificato come “T7 – Tessuto misto produttivo, commerciale e terziario”. A seguito dell’accoglimento dell’osservazione n. 54, nelle zone T6, T7 e T8 è stata inserita, tra le destinazioni non ammissibili, la media e grande distribuzione.

Censure dedotte

La ricorrente ha sostenuto che la nuova preclusione alle attività di media e grande distribuzione contrasti con principi e disposizioni di rilievo costituzionale, regionale ed europeo. In via subordinata ha impugnato anche la deliberazione n. 41 del 23 ottobre 2023, relativa all’adozione della variante generale al PGT, oltre agli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti.

Istanza cautelare e attività istruttoria

Il Ministero ha trasmesso una relazione istruttoria limitata alla domanda cautelare, concludendo per il rigetto dell’istanza per assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. La ricorrente, con memoria del 25 novembre 2025, ha rinunciato alla trattazione della domanda cautelare e ha chiesto che il procedimento proseguisse con l’esame del merito.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare. Ha tuttavia rilevato che la relazione ministeriale disponibile è stata predisposta soltanto ai fini cautelari e non contiene controdeduzioni specifiche sui singoli motivi di ricorso. Pertanto, il merito non può essere esaminato allo stato degli atti.

Incombenti istruttori

Il Consiglio di Stato ha disposto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

  • depositi, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria di merito;
  • controdeduca specificamente a ciascun motivo di ricorso;
  • trasmetta la relazione alla ricorrente;
  • assegni alla ricorrente un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni.

Esito

Il parere ha natura interlocutoria. Non sono state valutate la legittimità della variante al PGT, la validità dell’inserimento del divieto di media e grande distribuzione negli ambiti T6, T7 e T8, né le ulteriori censure formulate dalla ricorrente. La causa dovrà essere fissata per una successiva adunanza dopo il completamento dell’istruttoria e il rispetto del contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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