Parere n. 377/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-per revocazione del parere n. -OMISSIS- emesso sull'affare n. prot. 228/2023 con cui è stato dichiarato inammissibile il provvedimento di nomina datato 8 febbraio 2023 dell'ufficio procedimenti disciplinari del -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di revocazione, poiché ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia manifestata dal ricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ricorso straordinario per revocazione del parere con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento di nomina dell'ufficio procedimenti disciplinari del Ministero dell'interno
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto la revocazione di un precedente parere decisorio della Prima Sezione del Consiglio di Stato, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto contro il provvedimento di nomina dell'ufficio procedimenti disciplinari del Ministero dell'interno, datato 8 febbraio 2023. Ha dedotto la nullità del precedente parere per violazione del contraddittorio e un error in procedendo in relazione alla dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che non vi sarebbero reali elementi di differenziazione tra il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il rimedio previsto innanzi al Presidente della Regione Siciliana. Il Ministero dell'interno ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per revocazione. Dopo la comunicazione della relazione ministeriale e il deposito delle controdeduzioni, il ricorrente ha trasmesso una mail di rinuncia al ricorso.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso per revocazione. Le censure relative alla violazione del contraddittorio e all'error in procedendo non sono state esaminate nel merito.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell'ambito del quale è stato proposto il ricorso per revocazione, secondo quanto emerge dal testo.
r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
Il ricorrente ha richiamato il rimedio straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, sostenendo l'assenza di differenze sostanziali rispetto al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La Sezione ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso straordinario, quando determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per revocazione.
- Quando il ricorso per revocazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le censure dedotte, anche se attinenti a nullità o errori processuali del precedente parere, non devono essere esaminate nel merito.
Improcedibilità del ricorso straordinario per revocazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto per la revocazione di un precedente parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato, relativo all'impugnazione di un provvedimento di nomina dell'ufficio procedimenti disciplinari del Ministero dell'interno.
Premesse e questione sottoposta
Il precedente parere aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto contro il provvedimento di nomina dell'8 febbraio 2023. Il ricorrente ha chiesto la revocazione deducendo:
- la nullità del parere per violazione del contraddittorio;
- un error in procedendo in relazione alla dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione;
- l'assenza di differenze sostanziali tra il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso straordinario previsto innanzi al Presidente della Regione Siciliana ai sensi del r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
Sviluppo del procedimento
Il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione istruttoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per revocazione. La relazione è stata comunicata al ricorrente, che ha depositato controdeduzioni. Successivamente, il ricorrente ha trasmesso una mail di rinuncia al ricorso.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la rinuncia avesse determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Per tale ragione non sono state esaminate le questioni relative alla violazione del contraddittorio, all'error in procedendo, al difetto assoluto di giurisdizione e al rapporto tra i due rimedi straordinari.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La Sezione ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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