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Parere

Parere n. 381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora Alessia Battistella contro l’Università degli studi di Padova per l’annullamento delle comunicazioni informali del 26 luglio 2025, del provvedimento implicito al conseguente comportamento amministrativo e del silenzio-inadempimento sulla domanda di iscrizione al semestre filtro 2025/2026.

Giustizia amministrativa202501130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro le comunicazioni informali del 26 luglio 2025, il provvedimento implicito e il silenzio-inadempimento relativi alla domanda di iscrizione al semestre filtro 2025/2026, con istanza cautelare

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha dedotto di non aver potuto trasmettere tempestivamente il modulo di iscrizione al semestre filtro 2025/2026 perché fuori sede per un esame BLSD e impossibilitata ad accedere agli strumenti di stampa. Ha sostenuto di avere comunicato tempestivamente l'impedimento e di aver trasmesso il modulo nel primo momento utile. Sono state impugnate due comunicazioni e-mail dell'Università degli studi di Padova del 26 luglio 2025, ritenute atti lesivi irregolari, nonché il silenzio-inadempimento dell'amministrazione, per omessa attivazione del soccorso istruttorio e per violazione degli obblighi di motivazione, istruttoria e partecipazione. Nella memoria integrativa del 16 dicembre 2025 sono però emerse riferimenti all'Università degli studi di Bologna, che avrebbe negato l'accesso alle prove, nonché allegazioni generiche relative a un precedente diniego cautelare del TAR. La Sezione ha rilevato la scarsa intelligibilità del ricorso, le incongruenze tra l'atto introduttivo e la memoria integrativa e la mancanza della relazione istruttoria ministeriale.

Il parere

La Sezione non ha espresso alcuna decisione cautelare, di rito o di merito. Ha ritenuto di non poter formulare il parere allo stato degli atti, sia per la mancata trasmissione della prescritta relazione istruttoria da parte del Ministero dell'università e della ricerca, sia per la scarsa intelligibilità del ricorso e le incongruenze relative all'individuazione dell'amministrazione resistente e degli atti contestati. Ha ordinato al Ministero, entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere, di acquisire sollecitamente le osservazioni dell'Università degli studi di Padova e dell'Università degli studi di Bologna, trasmettere la relazione istruttoria e garantire il contraddittorio della ricorrente, alla quale dovranno essere comunicate le osservazioni delle Università con un congruo termine per le controdeduzioni. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza, con riserva di ogni decisione sull'istanza cautelare, sul rito e sul merito.

Osservazioni

Relazione istruttoria ministeriale

Il Ministero dell'università e della ricerca non ha ancora trasmesso la prescritta relazione istruttoria; tale omissione impedisce, allo stato, l'espressione del parere.

Individuazione delle amministrazioni coinvolte

Il ricorso introduttivo indica come amministrazione resistente l'Università degli studi di Padova, mentre la memoria integrativa del 16 dicembre 2025 riferisce condotte dell'Università degli studi di Bologna. Occorre acquisire le osservazioni di entrambe per chiarire la fattispecie e l'individuazione degli atti e delle amministrazioni coinvolte.

Contraddittorio procedimentale

Il Ministero dovrà inviare alla ricorrente le osservazioni delle due Università e assegnarle un congruo termine per eventuali controdeduzioni, trasmettendo poi tali elementi alla Sezione insieme alla relazione istruttoria.

Istanza di sospensione e merito

Ogni decisione sulla richiesta cautelare, sulle questioni di rito e sul merito del ricorso è stata espressamente riservata alla successiva trattazione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso presso il Consiglio di Stato; la Sezione rileva che il deposito è avvenuto irritualmente.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario costituisce il procedimento nel quale la Sezione deve rendere il parere, ma l'esame è sospeso per esigenze istruttorie e partecipative.

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'impugnabilità delle comunicazioni e-mail ritenute atti atipici ma lesivi; la Sezione non si pronuncia sul punto.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei principi di collaborazione e buona fede in relazione all'impedimento tecnico; la Sezione non esprime una valutazione definitiva.

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente con riferimento, rispettivamente, all'obbligo di motivazione e alla partecipazione procedimentale; ogni valutazione è rinviata.

  • artt. 6 e 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente sostiene che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e il contraddittorio procedimentale; la Sezione non decide la questione.

  • art. 21 l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al silenzio-inadempimento; il tema resta impregiudicato.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure di difetto di motivazione e violazione dei principi di buon andamento; la Sezione non si pronuncia nel merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la mancata trasmissione della relazione istruttoria prescritta dall'amministrazione competente può impedire al Consiglio di Stato di esprimere il parere e giustificare la sospensione della trattazione.
  • Quando dagli atti emergono incongruenze sull'amministrazione resistente, sugli atti impugnati o sui fatti rilevanti, l'istruttoria deve essere integrata acquisendo le osservazioni delle amministrazioni potenzialmente coinvolte.
  • Prima della definizione del ricorso straordinario, le osservazioni acquisite in sede istruttoria devono essere portate a conoscenza del ricorrente, al quale deve essere assegnato un congruo termine per controdedurre, in attuazione del diritto di partecipazione.
  • In presenza di carenze istruttorie e di un atto introduttivo scarsamente intelligibile, il Consiglio di Stato può rinviare ogni decisione cautelare, processuale e di merito, riservandola alla successiva adunanza.

Ricorso straordinario sull'iscrizione al semestre filtro

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto da una studentessa contro l'Università degli studi di Padova in relazione alla domanda di iscrizione al semestre filtro 2025/2026. Il ricorso è stato presentato direttamente al Consiglio di Stato, ma il deposito è stato qualificato come irrituale.

Fatti dedotti dalla ricorrente

La ricorrente ha riferito di non aver potuto trasmettere tempestivamente il modulo il 25 luglio 2025 perché fuori sede per un esame BLSD e impossibilitata ad accedere agli strumenti di stampa. Ha dichiarato di avere comunicato tempestivamente l'impedimento tecnico e di aver inviato il modulo il 26 luglio, nel primo momento utile.

La ricorrente ha impugnato due e-mail che l'Università degli studi di Padova avrebbe inviato il 26 luglio 2025, sostenendo che tali comunicazioni avrebbero impedito l'iscrizione al semestre filtro. Le ha qualificate come atti lesivi irregolari, privi di protocollo, firma digitale, motivazione e adeguata istruttoria. Ha inoltre censurato il silenzio dell'amministrazione, sostenendo che avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio e che l'omessa risposta avrebbe integrato silenzio-inadempimento.

Incongruenze emerse nella memoria integrativa

Con memoria del 16 dicembre 2025, la ricorrente ha riferito che l'Università degli studi di Bologna avrebbe negato l'accesso alle prove sulla base della mancata iscrizione al semestre filtro, senza indicare un atto istruttorio, un provvedimento espresso o una comunicazione previamente notificata.

La memoria ha quindi introdotto un'ulteriore amministrazione, diversa da quella indicata nel ricorso introduttivo, e ha prospettato un diniego di accesso alle prove. La ricorrente ha inoltre fatto riferimento, in termini generici, a un precedente diniego di tutela cautelare da parte del TAR, senza indicare il numero di ruolo, il tribunale competente, gli atti impugnati o i motivi esaminati.

Carenze istruttorie

Il Ministero dell'università e della ricerca non aveva ancora trasmesso la prescritta relazione istruttoria. La Sezione ha ritenuto che tale omissione, insieme alla scarsa intelligibilità dell'atto introduttivo e alle incongruenze contenute nella memoria integrativa, non consentisse di esprimere il parere richiesto.

In particolare, non risultavano sufficientemente chiariti l'amministrazione effettivamente responsabile, gli atti lesivi, la sequenza procedimentale e la relazione tra la vicenda riferita all'Università degli studi di Padova e quella riferita all'Università degli studi di Bologna.

Contraddittorio e attività richiesta al Ministero

La Sezione ha disposto che il Ministero, entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere, solleciti entrambe le Università a trasmettere le rispettive osservazioni e acquisisca tutti gli elementi necessari per la relazione istruttoria.

Le osservazioni delle Università dovranno essere inviate anche alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un congruo termine per eventuali controdeduzioni. Il Ministero dovrà poi trasmettere alla Sezione la relazione istruttoria unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni della ricorrente.

Esito interlocutorio

La Sezione ha sospeso l'adozione del parere e rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Sono state espressamente riservate tutte le decisioni sull'istanza cautelare, sulle questioni di rito e sul merito del ricorso. Il parere, pertanto, non contiene alcuna valutazione definitiva sull'impugnabilità delle e-mail, sulla sussistenza del silenzio-inadempimento, sull'obbligo di soccorso istruttorio o sulla dedotta lesione del diritto allo studio e del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualePartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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