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Parere

Parere n. 376/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Italiana Petroli S.p.A. contro il Ministero dell'economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annullamento: a) in parte qua della determinazione prot. 6105 del 17 febbraio 2022 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione territoriale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta; b) della nota prot. 16963 del 1^ dicembre 2020 dell’Ufficio delle dogane di Savona; c) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso al precedente sebbene allo stato non conosciuto/conoscibile.

Giustizia amministrativa202300635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della prescrizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativa all'installazione di misuratori sulle condotte di un deposito fiscale di prodotti energetici sito in Savona.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, titolare di un deposito fiscale di prodotti energetici e di una tubazione collegata a una piattaforma a mare, ha impugnato la determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 17 febbraio 2022, nella parte in cui aveva respinto il ricorso gerarchico contro la prescrizione dell'Ufficio delle dogane di Savona del 1° dicembre 2020 relativa all'installazione, sulle condotte utilizzate per l'introduzione e l'estrazione dei prodotti dal deposito, di appositi misuratori con caratteristiche metrologiche da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio. I motivi dedotti, esaminati congiuntamente, hanno riguardato la violazione e falsa applicazione della disciplina sulle accise e degli atti dell'Agenzia, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost., il principio di non aggravamento del procedimento, nonché l'eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sproporzione, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente ha sostenuto che i misuratori sulle condotte fossero superflui rispetto alle telemisure già installate sui serbatoi, tecnicamente ed economicamente onerosi e di difficile realizzazione, soprattutto per le condotte in uscita. Ha inoltre chiesto, in corso di procedimento, l'accesso a un documento allegato alla relazione istruttoria dell'Amministrazione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Il contraddittorio è stato considerato pienamente garantito, anche in ragione del sopralluogo del 30 luglio 2025, svolto con la partecipazione di rappresentanti della ricorrente, nel quale erano state esaminate tre possibili soluzioni tecniche e individuata una soluzione condivisa. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1640/2023, la Sezione ha affermato che il d.lgs. n. 504/1995 attribuisce all'Amministrazione un ampio potere di controllo sull'intero deposito fiscale, anche mediante l'imposizione, a spese del depositario autorizzato, di strumenti di misura. Le esigenze di controllo fiscale giustificano la misurazione anche dei prodotti estratti in regime di sospensione d'accisa e non immediatamente destinati all'immissione in consumo, poiché tale regime comporta una sospensione dell'esigibilità dell'imposta e non una piena neutralità fiscale. Le telemisure sui serbatoi, operando essenzialmente mediante dati storicizzati e differenziali di giacenza, non sono state ritenute necessariamente sostitutive dei misuratori sulle condotte, idonei a rilevare direttamente il flusso in transito. La prescrizione non imponeva uno specifico modello di misuratore né una determinata collocazione, ma individuava l'obiettivo del controllo, lasciando al gestore la scelta delle modalità tecniche ed economiche più adeguate. La fattibilità concreta è risultata confermata dal sopralluogo e dalla nota tecnica predisposta dalla società incaricata dalla ricorrente, che aveva individuato tra le possibili soluzioni proprio quella successivamente ritenuta tecnicamente migliore. L'unica deroga all'obbligo di installazione è stata individuata nell'oggettiva impossibilità tecnica, da accertare caso per caso, non ravvisata nella fattispecie. Quanto alla richiesta di accesso, la Sezione ha precisato che il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria e non può contenere una domanda di accesso ai documenti.

Osservazioni

Primo e secondo motivo - Potere di controllo e necessità dei misuratori

Le censure, esaminate congiuntamente, sono infondate. Gli artt. 18 e 23, comma 13, del d.lgs. n. 504/1995 attribuiscono all'Amministrazione il potere di prescrivere, a spese del depositario autorizzato, opere, strumenti e apparecchiature necessari alla tutela degli interessi fiscali e alla misurazione dei prodotti. Il potere può riguardare il deposito fiscale nella sua interezza e non è escluso dalla presenza di sistemi telematici di misurazione sui serbatoi.

Primo e secondo motivo - Adeguatezza delle telemisure e misurazione dei flussi in uscita

Le telemisure storicizzate sui serbatoi consentono di ricostruire a posteriori il prodotto estratto mediante il differenziale di giacenza, ma non assicurano necessariamente la completezza e immediatezza del dato relativo al flusso in transito. Per i prodotti energetici movimentati in regime di sospensione d'accisa è pertanto legittima la prescrizione di misuratori sulle condotte in uscita.

Primo e secondo motivo - Proporzionalità, fattibilità e onerosità

La prescrizione non imponeva uno specifico tipo di misuratore né una determinata ubicazione, ma soltanto il risultato di controllo da conseguire, lasciando alla società la scelta della soluzione tecnica, economica e organizzativa più idonea. La fattibilità è stata confermata dal sopralluogo del 30 luglio 2025 e dalla nota tecnica ATEC del 10 maggio 2022, che aveva individuato più soluzioni possibili.

Primo e secondo motivo - Impossibilità tecnica

L'unica deroga all'obbligo di installazione può dipendere da un'oggettiva impossibilità tecnica, da valutare caso per caso. Tale impossibilità non è stata dimostrata ed è stata smentita dalle risultanze del sopralluogo, cui avevano partecipato procuratori speciali della ricorrente.

Richiesta di accesso al documento n. 12

La richiesta di accesso formulata nel corso del procedimento non può essere accolta nell'ambito del ricorso straordinario, che ha natura esclusivamente impugnatoria e non consente la proposizione di una distinta domanda di accesso ai documenti.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 504/1995

    Il depositario è obbligato “a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporli a controlli o accertamenti”; i depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e il depositario deve fornire i locali e le attrezzature necessarie, sostenendone le spese.

    La disposizione fonda gli obblighi di collaborazione, sottoposizione ai controlli e sostenimento delle spese necessarie alla vigilanza fiscale.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    “Tutte le opere necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l’installazione di strumenti di misura”.

    Attribuisce all'Amministrazione il potere di ordinare al depositario autorizzato l'esecuzione delle opere e l'installazione degli strumenti necessari alla tutela fiscale.

  • art. 23, comma 13, d.lgs. n. 504/1995

    Consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di prescrivere strumenti e apparecchiature per la misurazione e il campionamento dei prodotti energetici e di adottare sistemi telematici e informatici di verifica e controllo.

  • art. 18, comma 5, d.lgs. n. 504/1995

    “L'Amministrazione finanziaria può effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie”.

    Conferma l'ampiezza dei poteri di intervento e controllo dell'Amministrazione anche per finalità ulteriori rispetto a quelle strettamente tributarie.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 504/1995

    Il fatto generatore dell'accisa è individuato nella produzione o fabbricazione; l'immissione in consumo determina l'esigibilità dell'imposta.

    Il regime del deposito fiscale comporta una sospensione dell'esigibilità dell'accisa e non una completa irrilevanza fiscale dei prodotti movimentati.

  • art. 4 d.lgs. n. 504/1995

    Rileva ai fini dell'eventuale abbuono d'imposta per irregolarità o infrazioni verificatesi durante la circolazione in regime sospensivo.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. n. 504/1995

    Individua il depositario autorizzato mittente quale soggetto tenuto a garantire il pagamento dell'accisa in caso di irregolare svincolo, secondo il richiamo operato dal parere.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    Prevede la responsabilità per l'accisa in caso di svincolo irregolare e giustifica l'interesse pubblico a un controllo puntuale dei prodotti movimentati in regime sospensivo.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1995

    Individua nell'accertamento quantitativo e qualitativo del prodotto un principio cardine della disciplina delle accise.

  • art. 1, comma 2, lett. e) e g), d.lgs. n. 504/1995

    Rileva nella definizione del regime di sospensione d'accisa e della relativa disciplina dei depositi fiscali.

  • art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 504/1995

    Considera immissione in consumo anche lo svincolo irregolare di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo.

  • art. 67 d.lgs. n. 504/1995

    Costituisce la base normativa del regolamento ministeriale richiamato in materia di attuazione della disciplina del Testo unico delle accise.

  • d.P.R. 29 aprile 1975, n. 232, art. 1

    Le prescrizioni tecniche richiamate non sono state ritenute incompatibili con l'evoluzione tecnologica dei sistemi di controllo dei depositi fiscali.

  • d.m. n. 169/2009, artt. 4 e 5

    In quanto fonte subordinata adottata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, deve essere interpretato coerentemente con il d.lgs. n. 504/1995 e ne assicura l'attuazione.

  • art. 17, comma 3, legge n. 400/1988

    Individua la natura regolamentare ministeriale del d.m. n. 169/2009, fonte subordinata rispetto alla disciplina primaria del Testo unico delle accise.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La Sezione ha richiamato la preclusione della richiesta di accesso formulata soltanto dopo la trasmissione della relazione ministeriale al Consiglio di Stato.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    È richiamato, anche attraverso la sentenza n. 1640/2023, per affermare che il fatto generatore dell'accisa coincide con la produzione o fabbricazione.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    È richiamato per distinguere il momento genetico dell'obbligazione tributaria da quello dell'esigibilità dell'imposta.

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    Il parere è reso nell'ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non sviluppa uno specifico principio applicativo ulteriore.

  • sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1640/2023 del 16 febbraio 2023

    Precedente direttamente richiamato e condiviso sulla legittimità dei poteri di controllo dell'Amministrazione e sull'installazione di misuratori anche sulle condotte di erogazione di prodotti in regime sospensivo.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, 24 luglio 2020, n. 15862

    Richiamata per affermare che il deposito fiscale comporta una sospensione dell'imposta e non una piena neutralità impositiva.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, 5 aprile 2001, causa C-325/99, Van de Water

    Richiamata a sostegno della rilevanza fiscale dei prodotti soggetti ad accisa movimentati in regime sospensivo.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-81/15, Kapnoviomichania Karelia, punti 31 e 32

    Richiamata per il ruolo centrale attribuito al depositario autorizzato quale soggetto tenuto al pagamento dei diritti di accisa in caso di irregolarità o infrazione.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-95/19, Silcompa, punto 52

    La responsabilità del depositario autorizzato è “di tipo oggettivo e si basa non già sulla colpa dimostrata o presunta del depositario, bensì sulla sua partecipazione a un'attività economica”.

    La responsabilità oggettiva del depositario rafforza l'interesse pubblico a controlli completi e puntuali sul deposito fiscale.

Massime di principio

  • La disciplina delle accise attribuisce all'Amministrazione un ampio potere di controllo sull'intero deposito fiscale, comprendente la facoltà di imporre al depositario autorizzato, a proprie spese, l'installazione di strumenti di misura quando ciò sia necessario per la tutela degli interessi fiscali.
  • La presenza di sistemi telematici o informatizzati di misurazione sui serbatoi non esclude la legittimità di ulteriori misuratori sulle condotte quando questi siano necessari a rilevare direttamente e compiutamente i flussi di prodotto in transito.
  • La movimentazione di prodotti energetici in regime di sospensione d'accisa non è fiscalmente irrilevante: la sospensione riguarda l'esigibilità dell'imposta e non elimina l'obbligazione tributaria né la responsabilità del depositario autorizzato.
  • Una prescrizione amministrativa è compatibile con il principio di proporzionalità quando individua l'obiettivo di controllo senza imporre uno specifico strumento o una specifica collocazione, lasciando all'operatore la scelta della soluzione tecnica, economica e organizzativa più adeguata.
  • L'esenzione dall'obbligo di installare strumenti di misura può essere riconosciuta soltanto in presenza di un'oggettiva impossibilità tecnica, da verificare concretamente caso per caso; la mera onerosità o difficoltà organizzativa non è sufficiente.
  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avente natura esclusivamente impugnatoria, non può essere proposta una domanda autonoma di accesso ai documenti.

Legittimità dei misuratori sulle condotte di un deposito fiscale di prodotti energetici

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società titolare di un deposito fiscale costiero di prodotti energetici sito in Savona. La controversia riguarda la legittimità della prescrizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativa all'installazione di misuratori sulle condotte utilizzate per l'introduzione e l'estrazione dei prodotti dal deposito.

Premesse e svolgimento del procedimento

L'Ufficio delle dogane di Savona aveva imposto alla società sei prescrizioni per adeguare l'impianto al sistema INFOIL, tra cui l'installazione di misuratori sulle condotte con caratteristiche metrologiche da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio. La società aveva impugnato l'atto con un primo ricorso straordinario, dichiarato inammissibile perché rivolto contro un atto non definitivo; il precedente parere aveva tuttavia riconosciuto l'errore scusabile, poiché l'Amministrazione aveva indicato il ricorso straordinario come rimedio esperibile, e aveva rimesso la società in termini per proporre ricorso gerarchico.

Il ricorso gerarchico era stato accolto soltanto in parte, limitatamente alla circostanza che nell'impianto erano già presenti misuratori in entrata. La società ha quindi impugnato la determinazione del 17 febbraio 2022, nella parte in cui aveva respinto il ricorso gerarchico quanto alla prescrizione sui misuratori delle condotte.

La Sezione aveva respinto l'istanza cautelare e disposto acquisizioni istruttorie con i pareri interlocutori n. 312/2024 e n. 26/2025. Con il parere n. 689/2025 aveva poi chiesto aggiornamenti alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1640/2023, relativa a una controversia analoga e al rilievo del contraddittorio nella definizione delle prescrizioni tecniche.

Contraddittorio e sopralluogo

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha comunicato che il 30 luglio 2025 era stato svolto un sopralluogo presso il deposito, alla presenza di rappresentanti della società. In quella sede erano state esaminate tre possibili soluzioni tecniche ed era stata individuata una soluzione ritenuta tecnicamente migliore e sostanzialmente conforme a quella già descritta nella relazione ATEC del 2022.

La società ha successivamente confermato il proprio interesse alla decisione, contestando la legittimità e l'adeguatezza della soluzione individuata e chiedendo anche l'accesso a un documento allegato alla relazione istruttoria. L'Agenzia ha replicato che la prescrizione del 2020 era generica quanto alla concreta ubicazione e alle caratteristiche dei misuratori, lasciando alla società ampia discrezionalità nella scelta della soluzione tecnica.

La Sezione ha ritenuto pienamente garantito il contraddittorio, valorizzando lo svolgimento del sopralluogo e la partecipazione di due procuratori speciali della società, muniti di procura notarile.

Quadro normativo e poteri dell'Amministrazione

Il Consiglio di Stato ha richiamato gli artt. 5, 18 e 23 del d.lgs. n. 504/1995. Il depositario autorizzato deve sottoporre i prodotti ai controlli e fornire i locali e le attrezzature necessarie alla vigilanza fiscale, sostenendone le spese. L'Amministrazione può inoltre ordinare tutte le opere necessarie alla tutela degli interessi fiscali, compresa l'installazione di strumenti di misura, e può prescrivere strumenti e apparecchiature per la misurazione e il campionamento dei prodotti energetici.

L'art. 18, comma 5, del medesimo decreto conferma la possibilità di effettuare interventi e accertamenti tecnici anche per controllare, oltre agli aspetti tributari, il rispetto di disposizioni nazionali o dell'Unione europea.

La Sezione ha inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1640/2023, secondo cui il potere di controllo dell'Amministrazione può estendersi all'intero deposito fiscale e comprendere anche le condutture di erogazione di prodotti non immediatamente destinati all'immissione in consumo.

Rilevanza fiscale dei prodotti in regime sospensivo

Il regime di deposito fiscale non determina una piena neutralità impositiva, ma soltanto la sospensione dell'esigibilità dell'accisa. Il fatto generatore dell'imposta si collega alla produzione o fabbricazione del prodotto, mentre l'immissione in consumo ne determina l'esigibilità.

Per questa ragione, anche i prodotti estratti dal deposito e destinati alla movimentazione in regime sospensivo conservano rilevanza fiscale. La responsabilità del depositario autorizzato e la disciplina dello svincolo irregolare giustificano un controllo puntuale dei flussi, anche quando il prodotto non sia immediatamente immesso sul mercato.

La Sezione ha richiamato, in questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione sulla posizione centrale e sulla responsabilità del depositario autorizzato.

Necessità e adeguatezza dei misuratori sulle condotte

La Sezione ha ritenuto ragionevole la distinzione operata dall'Amministrazione tra le telemisure sui serbatoi e i misuratori installati sulle condotte. Le prime consentono di ricostruire a posteriori la quantità estratta attraverso il differenziale tra la giacenza iniziale e quella finale. I misuratori sulle condotte consentono invece di rilevare direttamente il flusso in transito dal serbatoio alla piattaforma in mare.

Poiché l'oleodotto è utilizzato per estrarre prodotti finiti in sospensione d'imposta, il sistema di controllo diretto dei flussi è stato ritenuto funzionale alla completezza e alla certezza dell'accertamento quantitativo. La presenza del sistema INFOIL e delle telemisure non rende quindi superflua la prescrizione ulteriore.

Proporzionalità e fattibilità concreta

La prescrizione non ha imposto un determinato modello di misuratore né una specifica collocazione. Essa ha individuato il risultato da conseguire, lasciando alla società la scelta degli strumenti e delle modalità di installazione più idonei anche sotto il profilo economico e organizzativo.

La Sezione ha quindi escluso la sproporzione della misura. La fattibilità tecnica è stata confermata sia dal sopralluogo del 30 luglio 2025 sia dalla nota tecnica ATEC del 10 maggio 2022, predisposta su incarico della stessa società, che aveva individuato tre possibili ubicazioni e indicato tra queste quella poi ritenuta tecnicamente migliore.

L'unica deroga ammissibile è stata individuata nell'oggettiva impossibilità tecnica di installazione, da verificare caso per caso. Nel caso concreto tale impossibilità non è stata dimostrata ed è stata anzi smentita dalle risultanze del sopralluogo.

Richiesta di accesso e conclusioni

La richiesta di accesso al documento n. 12 della relazione istruttoria non è stata esaminata come domanda autonoma, poiché il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria e non consente di introdurre una distinta domanda di accesso ai documenti. La Sezione ha inoltre richiamato la preclusione derivante dalla tardiva formulazione della richiesta ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971.

Il Consiglio di Stato ha concluso che i motivi di ricorso sono infondati e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Efficacia ed esecuzione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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