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Parere

Parere n. 380/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l´annullamento del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli prot. n.473344, di revoca del nulla osta per lavoro subordinato identificato con il n. P-NA/L/Q/2024/-OMISSIS- del 10 luglio 2024, emesso dalla Prefettura di Napoli il 26 febbraio 2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202501054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere, tra cui la violazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 6, 7, 8 e 10-bis della medesima legge, nonché l’inesistenza o nullità dell’atto. In particolare, ha sostenuto che il preavviso di revoca trasmesso dalla Prefettura riguardasse un diverso lavoratore e un diverso nulla osta e che la convocazione, il preavviso e la revoca fossero stati inviati a un indirizzo PEC non indicato nell’istanza, mentre le comunicazioni all’indirizzo PEC dichiarato erano risultate non valide. Nel corso dell’istruttoria il Ministero ha riferito che la Prefettura avrebbe ripristinato o riaperto il procedimento, chiedendo l’improcedibilità per cessata materia del contendere. Il Collegio ha tuttavia rilevato che non è chiaro se il procedimento riaperto riguardi la pratica originaria del datore di lavoro iniziale oppure un diverso rapporto di lavoro, né se il ricorrente conservi interesse alla decisione del ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha sospeso l’emissione del parere e disposto ulteriori incombenti istruttori. Il Ministero dell’interno dovrà acquisire dal ricorrente una specifica dichiarazione sull’attualità dell’interesse a proseguire il ricorso, chiarire nei confronti di quali soggetti sia stato riaperto il procedimento amministrativo e integrare la relazione istruttoria. La relazione integrativa dovrà essere trasmessa al ricorrente, che potrà presentare difese entro i successivi venti giorni; l’Amministrazione dovrà poi inoltrare alla Sezione la relazione, gli allegati e le eventuali difese entro ulteriori dieci giorni. L’affare è stato rinviato a una successiva adunanza. Il Collegio ha precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Osservazioni

Attualità dell’interesse a ricorrere

Il Ministero deve acquisire dal ricorrente una specifica comunicazione circa l’attualità dell’interesse a proseguire il ricorso, poiché il mancato deposito di memorie difensive non consente di stabilire se l’interesse persista.

Riapertura del procedimento amministrativo

La relazione istruttoria deve chiarire se il procedimento riaperto riguardi la pratica originariamente avviata dal datore di lavoro iniziale oppure un diverso procedimento relativo a un altro datore di lavoro.

Valutazione dell’improcedibilità

Non può essere accolta allo stato la richiesta ministeriale di dichiarare l’improcedibilità per cessata materia del contendere o sopravvenuta carenza d’interesse, in assenza di chiarimenti sulla concreta portata della riapertura del procedimento e sull’interesse attuale del ricorrente.

Termini per gli adempimenti

Il Ministero deve adempiere entro trenta giorni dalla ricezione del parere, trasmettere contestualmente la relazione integrativa al ricorrente, consentire il deposito delle eventuali difese nei successivi venti giorni e inviare infine alla Sezione la documentazione completa entro ulteriori dieci giorni.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il procedimento è trattato nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere è interlocutorio e precede la decisione definitiva sull’impugnazione.

  • art. 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990

    La disposizione è invocata dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati dal provvedimento di revoca; il Collegio non si pronuncia ancora nel merito.

  • art. 21-nonies legge n. 241/1990

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla legittimità della revoca o dell’autotutela; il Collegio non esamina ancora la censura.

  • artt. 6, 7, 8 e 10-bis legge n. 241/1990

    Le norme sono richiamate quali disposizioni sulla partecipazione procedimentale e sul preavviso di rigetto, ma il Collegio rinvia ogni valutazione sostanziale all’esito dell’integrazione istruttoria.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta riapertura o riedizione del procedimento amministrativo non determina automaticamente l’improcedibilità del ricorso: occorre verificare in concreto se la riedizione riguardi il medesimo procedimento e se abbia eliminato l’utilità della decisione richiesta dal ricorrente.
  • Quando l’Amministrazione invoca la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza d’interesse, deve fornire elementi idonei a identificare con precisione l’atto o il procedimento sopravvenuto e il suo rapporto con l’oggetto del ricorso.
  • Prima di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria diretta ad acquisire dal ricorrente una dichiarazione sull’attualità dell’interesse alla decisione.
  • In presenza di una relazione istruttoria non sufficientemente chiara sull’identità dei soggetti e dei procedimenti coinvolti, il parere definitivo non può essere reso senza previa acquisizione dei necessari chiarimenti e senza assicurare al ricorrente la possibilità di interloquire.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e riapertura del procedimento

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un lavoratore straniero di nazionalità bengalese contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli.

Premesse e vicenda amministrativa

Al ricorrente era stato rilasciato un nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito della procedura avviata da un datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli. Non avendo ricevuto informazioni sulla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente aveva chiesto la convocazione e successivamente aveva presentato un’istanza di accesso agli atti.

La Prefettura aveva trasmesso al legale:

  • una lettera di convocazione per il 30 gennaio 2025;
  • un preavviso di revoca del 31 gennaio 2025;
  • il provvedimento di revoca del 26 febbraio 2025.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto plurime violazioni di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare il ricorso ai poteri di revoca o autotutela, il difetto di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e l’inesistenza o nullità dell’atto.

La censura principale riguarda l’erroneità delle comunicazioni procedimentali: il preavviso di revoca trasmesso dalla Prefettura sembrerebbe riferirsi a un diverso lavoratore e a un diverso nulla osta. Inoltre, convocazione, preavviso e provvedimento di revoca sarebbero stati inviati a un indirizzo PEC non dichiarato nell’istanza, mentre le comunicazioni effettuate all’indirizzo PEC indicato dal ricorrente non sarebbero andate a buon fine.

Istruttoria e posizione dell’Amministrazione

Il Ministero dell’interno, dopo i solleciti della Sezione, ha trasmesso la relazione istruttoria e le controdeduzioni della Prefettura. Secondo quanto riferito, la Prefettura avrebbe provveduto al ripristino o alla riapertura del procedimento, in attesa di acquisire i pareri dell’Ispettorato territoriale del lavoro e della Questura.

Il Ministero ha quindi chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che la documentazione non consentisse di comprendere se il procedimento riaperto riguardasse la pratica originariamente avviata dal primo datore di lavoro oppure un diverso procedimento relativo a un altro datore di lavoro presso il quale il ricorrente avrebbe sottoscritto un contratto.

Il Collegio ha inoltre osservato che il mancato deposito di memorie controdeduttive da parte del ricorrente non permetteva di stabilire se persistesse l’interesse alla decisione del ricorso. Pertanto, non era possibile pronunciarsi immediatamente sull’improcedibilità per cessata materia del contendere o sopravvenuta carenza d’interesse.

Incombenti istruttori

La Sezione ha disposto che il Ministero:

  • acquisisca dal ricorrente una specifica comunicazione sull’attualità dell’interesse a proseguire il ricorso;
  • chiarisca nei confronti di quali soggetti sia stato riaperto il procedimento istruttorio;
  • integri la relazione con tali informazioni;
  • trasmetta la relazione integrativa al ricorrente.

Il Ministero dovrà adempiere entro trenta giorni dalla ricezione del parere. Il ricorrente potrà svolgere attività difensiva nei successivi venti giorni e l’Amministrazione dovrà poi inviare alla Sezione, entro ulteriori dieci giorni, la relazione integrata, gli allegati e le eventuali difese.

Esito interlocutorio

Il Consiglio di Stato ha sospeso l’emissione del parere e rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Non è stata quindi adottata alcuna decisione definitiva sui motivi di ricorso né sulla richiesta ministeriale di improcedibilità. La Sezione ha avvertito che, in caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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