Cassazione Civile, Ordinanza n. 19378/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa a IRPEF, ritenute alla fonte, provvigioni e redditi diversi per l'anno 2004, sostenendo che i crediti portati in compensazione derivassero da versamenti effettuati a titolo di anticipazione su indennità di cessazione del rapporto di lavoro da società poi fuse con la ricorrente, e producendo documentazione contabile e atti di fusione. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato la cartella; l'appello dell'Ufficio era stato accolto dalla CTR con riforma della decisione di primo grado, sulla base della generica affermazione che la documentazione fosse carente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 53 e 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione della documentazione prodotta e del principio di non contestazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi ai versamenti e alla documentazione contabile e societaria.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e quindi nulla. Ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma sul controllo automatizzato richiamata come base della pretesa tributaria oggetto della cartella
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma sul controllo automatizzato IVA richiamata insieme all'art. 36-bis
art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza
art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per il procedimento camerale
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato come norma processuale tributaria asseritamente violata
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per la dedotta violazione sulle prove e produzioni in appello
richiamato per il principio di non contestazione e per la decisione sui fatti non specificamente contestati
richiamato tra le norme che si assumevano violate nella valutazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
ricorso per nullità della sentenza e violazione di norme processuali
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro del contenuto della sentenza tributaria e della motivazione
art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato come parametro della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
invocato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente, e la sentenza è nulla, quando esista solo graficamente ma non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, restando insufficiente una formula apodittica o di stile.
- Il giudice d'appello che riformi integralmente una decisione favorevole al contribuente deve spiegare in modo specifico perché la documentazione prodotta sia carente o insufficiente, soprattutto quando in atti risultino allegati documenti contabili e societari astrattamente idonei a supportare la pretesa difensiva.
- In presenza di nullità della sentenza per motivazione apparente, i motivi che investono il merito della valutazione delle prove o l'omesso esame di fatti decisivi restano assorbiti.
- Nel processo tributario, la decisione non può fondarsi su una generica affermazione di carenza documentale senza confrontarsi con le risultanze istruttorie e con le produzioni effettivamente versate in atti.
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