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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19378/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa a IRPEF, ritenute alla fonte, provvigioni e redditi diversi per l'anno 2004, sostenendo che i crediti portati in compensazione derivassero da versamenti effettuati a titolo di anticipazione su indennità di cessazione del rapporto di lavoro da società poi fuse con la ricorrente, e producendo documentazione contabile e atti di fusione. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato la cartella; l'appello dell'Ufficio era stato accolto dalla CTR con riforma della decisione di primo grado, sulla base della generica affermazione che la documentazione fosse carente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 53 e 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione della documentazione prodotta e del principio di non contestazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi ai versamenti e alla documentazione contabile e societaria.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e quindi nulla. Ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è meramente apparente, e la sentenza è nulla, quando esista solo graficamente ma non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, restando insufficiente una formula apodittica o di stile.
  • Il giudice d'appello che riformi integralmente una decisione favorevole al contribuente deve spiegare in modo specifico perché la documentazione prodotta sia carente o insufficiente, soprattutto quando in atti risultino allegati documenti contabili e societari astrattamente idonei a supportare la pretesa difensiva.
  • In presenza di nullità della sentenza per motivazione apparente, i motivi che investono il merito della valutazione delle prove o l'omesso esame di fatti decisivi restano assorbiti.
  • Nel processo tributario, la decisione non può fondarsi su una generica affermazione di carenza documentale senza confrontarsi con le risultanze istruttorie e con le produzioni effettivamente versate in atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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