Cassazione Civile, Ordinanza n. 17739/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per far accertare l'illiceità del rapporto di appalto tra la società utilizzatrice e la società appaltatrice, sostenendo che l'appalto fosse solo apparente e che, in realtà, il datore di lavoro sostanziale fosse l'utilizzatrice; chiedeva quindi la costituzione di un rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato con quest'ultima, l'inquadramento nel livello contrattuale corrispondente alle mansioni asseritamente svolte, la riammissione in servizio e il pagamento di retribuzioni e differenze retributive. In subordine, aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del contratto di somministrazione a termine e delle proroghe, con conseguente riammissione al lavoro e risarcimento del danno. In cassazione ha dedotto sette motivi: i primi quattro contro l'utilizzatrice, per violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, errata ripartizione dell'onere della prova e mancata ammissione di prove testimoniali; gli ultimi tre contro l'appaltatrice/somministratrice, per asserita irregolarità della somministrazione, in particolare in relazione alla redazione e alla data certa del DVR e alla tardività delle eccezioni della controparte.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure sui primi quattro motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, soprattutto in presenza di doppia conforme; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva valutato in concreto le modalità di svolgimento del rapporto, escludendo la fraudolenza dell'appalto. Quanto ai motivi sulla somministrazione e sul DVR, ha reputato corretto l'approccio dei giudici di merito: il datore di lavoro deve provare l'aggiornamento del DVR, ma, una volta prodotto, è onere del lavoratore allegarne l'inadeguatezza; inoltre, l'eccezione sulla mancanza di data certa era stata formulata tardivamente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore di ciascuna controricorrente, con declaratoria del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
La verifica della liceità dell'appalto va compiuta considerando l'autonomia organizzativa dell'appaltatore e le concrete modalità di svolgimento del rapporto; l'inserimento della prestazione nel ciclo produttivo del committente non è di per sé decisivo se non emerge una fraudolenta eterodirezione da parte di quest'ultimo.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di somministrazione irregolare e redazione del DVR; la Corte non ne ha tratto un principio diverso da quello applicato in merito alla ripartizione degli oneri allegatori e probatori.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della contestazione sulla regolarità della somministrazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure sul DVR e tardiva l'eccezione proposta.
La violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri consentiti; non basta censurare il peso attribuito alle prove.
Non è denunciabile come violazione di legge la mera contestazione della valutazione comparativa delle prove compiuta dal giudice di merito.
Richiamato tra le norme invocate contro il diniego di prova; la censura è stata ritenuta in sostanza volta a una nuova valutazione del merito.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale; la Corte ha ribadito che la selezione delle prove appartiene al giudice di merito.
Richiamato nella censura sulla prova testimoniale; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione istruttoria del merito.
Invocato per la mancata ammissione di prove; la Corte ha ribadito l'insindacabilità in cassazione delle scelte istruttorie congruamente motivate.
Invocato in tema di poteri istruttori del giudice del lavoro; la Corte ha escluso un vizio di legittimità nella scelta di non disporre ulteriori prove.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di appalto di servizi, la liceità della dissociazione tra titolarità del rapporto e utilizzazione della prestazione va valutata in concreto, considerando l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, la provenienza delle direttive e il grado di ingerenza del committente; l'inserimento dell'attività nel ciclo produttivo del committente non basta da solo a dimostrare l'illiceità dell'appalto.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazione di legge, omesso esame o vizio di motivazione in richieste di nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- La mancata ammissione di prova testimoniale non integra di per sé vizio di legittimità quando il giudice di merito abbia ritenuto le allegazioni insufficienti o abbia escluso la rilevanza delle prove richieste, trattandosi di apprezzamento riservato al merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte in causa o attribuisca efficacia legale a elementi privi di tale valore; non è invece censurabile la mera scelta di attribuire maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- In materia di DVR, il datore di lavoro ha l'onere di provarne l'aggiornamento e la regolarità; tuttavia, una volta prodotto il documento, incombe sul lavoratore allegarne specificamente l'inadeguatezza, e le contestazioni tardive sono processualmente irrilevanti.
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