Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per più annualità, contestando alla contribuente maggiori IRPEF, addizionali, IVA e IRAP in relazione a redditi di lavoro autonomo non dichiarati, sulla base dell'omessa presentazione delle dichiarazioni, della mancanza di scritture contabili e dei movimenti bancari rilevati su un conto corrente intestato alla contribuente. La contribuente aveva giustificato i versamenti come elargizioni di un partner e come anticipi/rimborsi di terze persone per giocate al Lotto/Superenalotto. Nei giudizi di merito la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, in primo appello, aveva respinto quello dell'Ufficio ritenendo insufficiente la prova dell'Ufficio e non utilizzabile lo scritto anonimo. La Cassazione, con precedente ordinanza rescindente, aveva cassato tale decisione affermando che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può procedere in via induttiva e che l'onere di provare l'irrilevanza delle movimentazioni spetta al contribuente. Riassunto il giudizio, la CTR in sede di rinvio ha nuovamente confermato l'annullamento degli accertamenti, sostenendo tra l'altro che mancassero documentazione bancaria, autorizzazione all'accesso ai conti e prova della natura reddituale delle somme. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato extrapetizione ex art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato nel precedente giudizio di legittimità, violazione degli artt. 41 d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972 sulla natura induttiva dell'accertamento in caso di omessa dichiarazione, e violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova in materia di accertamenti bancari.
La decisione
La Corte ha accolto tutti i motivi del ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la CTR in sede di rinvio fosse incorsa in ultra petita nel valorizzare questioni non dedotte dalla contribuente, come la mancanza di documentazione bancaria e di autorizzazione agli accertamenti bancari. Ha inoltre ritenuto che il giudice del rinvio non si fosse attenuto al principio di diritto già enunciato, perché aveva nuovamente posto a carico dell'Ufficio un onere probatorio che, in presenza di omessa dichiarazione e di movimenti bancari rilevanti e continui, grava invece sulla contribuente, la quale deve fornire una prova analitica, operazione per operazione, della non imponibilità delle somme. La Cassazione ha ribadito che gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 prevedono una presunzione legale a favore dell'erario; che l'art. 41 d.P.R. 600/1973 consente, in caso di omessa dichiarazione, l'uso di presunzioni anche supersemplici; e che uno scritto anonimo può legittimamente fungere da innesco per le indagini. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, per nuovo esame attenendosi ai principi di diritto affermati.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio non può pronunciarsi su questioni non devolute dalle parti; nel caso concreto la CTR ha rilevato d'ufficio profili non contestati dalla contribuente, incorrendo in ultra petita.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione; la CTR non si è attenuta al dictum rescindente.
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore dell'erario; l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio producendo i dati dei conti, mentre spetta al contribuente dimostrare analiticamente la non imponibilità di ciascun versamento.
I dati acquisiti presso gli istituti di credito possono essere utilizzati come prova presuntiva di maggiori ricavi o operazioni imponibili, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
In caso di omessa dichiarazione l'Ufficio può procedere ad accertamento d'ufficio e ricorrere a presunzioni anche supersemplici, determinando l'inversione dell'onere probatorio.
In presenza dei presupposti per l'accertamento induttivo, l'Ufficio può determinare induttivamente l'imponibile IVA sulla base dei dati comunque acquisiti.
Il riparto dell'onere della prova segue la disciplina speciale degli accertamenti bancari e dell'accertamento d'ufficio; il contribuente deve provare i fatti impeditivi o la non rilevanza fiscale delle somme contestate.
La presunzione legale in materia bancaria opera in deroga ai requisiti delle presunzioni semplici; non è necessario il requisito di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d'ufficio e fondare la pretesa anche su presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- Quando l'accertamento si fonda su movimentazioni bancarie legittimamente acquisite, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio producendo i dati dei conti; spetta al contribuente fornire una prova analitica, riferita a ciascun versamento, della sua estraneità a operazioni imponibili.
- Il giudice tributario che decida in sede di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può reimpostare la lite su questioni nuove o non dedotte dalle parti.
- Uno scritto anonimo non può, da solo, fondare una prova piena, ma può legittimamente costituire il punto di partenza per l'attività istruttoria dell'Amministrazione.
- La qualificazione dei versamenti bancari come redditi imponibili non richiede, di per sé, la preventiva dimostrazione formale dell'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, potendo i movimenti stessi essere utilizzati per inferire l'esistenza di attività occultate e quantificarne il reddito.
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