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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37198/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di assoggettare alla Gestione separata i compensi percepiti da una professionista iscritta ad albo per l'attività svolta nel 2009. La Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'INPS, ritenendo dovuta l'iscrizione alla Gestione separata perché l'attività era abituale e perché non era maturata la prescrizione, considerando la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi come indice di doloso occultamento. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione della normativa sulla Gestione separata, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'obbligo di iscrizione; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sul principio di non contestazione, deducendo che l'INPS non avesse provato l'abitualità dell'attività professionale e che il reddito fosse comunque inferiore a euro 5.000,00; 3) violazione delle norme sulla prescrizione contributiva, assumendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dal termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione della disciplina sulla Gestione separata e infondata l'eccezione di prescrizione, perché il termine decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e, nel caso concreto, la richiesta INPS era stata notificata il 1 luglio 2015 per contributi relativi al 2009, quindi tempestivamente. Ha invece accolto il secondo motivo, censurando la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto provata l'abitualità dell'attività per effetto della non contestazione: l'allegazione del carattere occasionale della prestazione integra mera difesa, non soggetta a preclusione, e l'abitualità va provata con elementi concreti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dal carattere abituale dell'attività svolta; la soglia reddituale di euro 5.000,00 non è il criterio dirimente quando l'attività sia abituale, ma riguarda l'area dell'attività autonoma occasionale.
  • L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che deve fondarsi su elementi concreti e presuntivi, come l'iscrizione all'albo, la partita IVA e l'organizzazione dei mezzi; non può essere desunta in via automatica dal solo ammontare del reddito.
  • L'allegazione della natura occasionale della prestazione costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto, sicché non è soggetta a preclusione processuale e non può essere neutralizzata dal solo principio di non contestazione se la questione è stata effettivamente posta in giudizio.
  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, poiché la dichiarazione fiscale del reddito è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo.
  • Ai fini della prescrizione contributiva rilevano anche eventuali differimenti normativi dei termini di versamento, che spostano in avanti il dies a quo della decorrenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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