Cassazione Civile, Ordinanza n. 10422/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 relativa a IRES per l'anno d'imposta 2011. L'Ufficio aveva disconosciuto il credito d'imposta per la ricerca scientifica, ritenendo che fosse stato indebitamente compensato perché non correttamente indicato nel quadro RU del modello Unico. La contribuente sosteneva di aver poi presentato dichiarazione integrativa, qualificando l'errore come formale. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, in appello, aveva invece annullato la cartella, valorizzando la legittimità della dichiarazione integrativa e la documentazione del credito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi strettamente connessi: violazione dell'art. 1, commi 280-283, l. n. 296/2006 e dell'art. 5 d.m. n. 76/2008, per avere la CTR riconosciuto il credito e la emendabilità della dichiarazione nonostante la previsione di decadenza per l'omessa indicazione; e violazione delle stesse norme per avere ritenuto emendabile l'omissione anche dopo la scadenza dei termini, negando il carattere irretrattabile della dichiarazione omessa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR perché contraria al principio consolidato secondo cui, in tema di credito d'imposta per la ricerca scientifica, l'indicazione del beneficio nella dichiarazione dei redditi costituisce adempimento a pena di decadenza e ha natura negoziale, sicché non può essere sanata con il principio generale di emendabilità della dichiarazione fiscale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente contro la cartella. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato la resistente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
È la base della cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato.
art. 1, commi 280-283, L. 27 dicembre 2006 n. 296
È la disciplina richiamata dall'Ufficio per sostenere la decadenza dal credito d'imposta per ricerca scientifica in caso di mancata corretta indicazione in dichiarazione.
art. 5 d.m. n. 76 del 28 marzo 2008
È la disposizione invocata come fonte della decadenza e dell'onere di corretta indicazione del credito.
La Corte richiama il principio secondo cui il credito d'imposta per la ricerca scientifica va indicato nella dichiarazione del periodo d'imposta in cui il beneficio è concesso.
La Corte afferma che l'indicazione del credito nella dichiarazione è richiesta a pena di decadenza.
Massime di principio
- Nel regime del credito d'imposta per la ricerca scientifica, la corretta indicazione del beneficio nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta rilevante costituisce adempimento essenziale a pena di decadenza.
- L'omessa indicazione del credito non integra un mero errore materiale o di scienza, ma un comportamento dichiarativo con valenza negoziale, diretto a manifestare la volontà di fruire dell'agevolazione.
- Il principio generale di emendabilità della dichiarazione fiscale opera solo per correggere dichiarazioni di scienza e non può essere utilizzato per superare decadenze espressamente previste dalla legge per l'accesso a benefici fiscali.
- Quando la controversia riguarda esclusivamente la corretta applicazione della disciplina agevolativa e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza d'appello e decidere nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.
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