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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08903/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una pluralità di contratti di arruolamento stipulati tra un lavoratore e una società esercente servizi di navigazione/trasporto ferroviario-marittimo, nel periodo 9 dicembre 1997-4 novembre 2009, per prestazioni da svolgere su una rotta traghetto. Il giudice di primo grado, accertata la nullità delle clausole di durata apposte ai contratti, ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal primo imbarco, ordinando la riammissione in servizio e condannando la società al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. 183/2010; la Corte d'appello ha confermato il decisum, ma ha aumentato la base di calcolo dell'indennità includendo ulteriori voci retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione delle norme della navigazione sostenendo che l'assenza di una durata espressa non comportasse nullità del primo contratto ma conversione automatica ex art. 332 cod. nav.; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle preclusioni di merito, assumendo che il giudice d'appello avesse deciso su una domanda di nullità per frode alla legge non ritualmente proposta; (3) nullità per violazione del contraddittorio, per mancata assegnazione di termine sulle questioni rilevate d'ufficio; (4) violazione dell'art. 326 cod. nav. e dell'art. 1344 c.c., oltre a vizio motivazionale, contestando la qualificazione della reiterazione dei contratti come frode alla legge; (5) violazione dell'art. 373 cod. nav. in tema di prescrizione, assumendo che i diritti dovessero decorrere dalla cessazione di ciascun singolo imbarco; (6) violazione dell'art. 1372 c.c., lamentando l'erroneo mancato riconoscimento dello scioglimento del rapporto per mutuo consenso; (7) violazione dell'art. 32 l. 183/2010, contestando la misura dell'indennità risarcitoria. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto corretta la qualificazione di nullità della clausola di durata del primo contratto per mancanza di un termine o di un arco temporale massimo; ha escluso ultrapetizione e violazione del contraddittorio; ha ribadito che, nei contratti di arruolamento a termine, la successione di contratti può integrare frode alla legge ex art. 1344 c.c. anche oltre la disciplina astratta dell'art. 326 cod. nav., in presenza di reiterazione e altre circostanze fattuali; ha ritenuto inammissibile il motivo sulla motivazione per la doppia conforme e per difetto di specificità; ha affermato che l'azione di nullità della clausola illegittima è imprescrittibile e che la prescrizione dei crediti retributivi non era il tema decisivo; ha qualificato come giudizio di fatto, insindacabile in cassazione, l'esclusione del mutuo consenso; infine, ha ritenuto non scrutinabile la censura sulla quantificazione dell'indennità perché volta a una rivalutazione del merito. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice/armatrice. Ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'illegittimità delle clausole di durata dei contratti di arruolamento, la conversione del rapporto in tempo indeterminato dal primo imbarco e il diritto del lavoratore alla riammissione e all'indennità risarcitoria. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 332 cod. nav.

    La mera qualificazione del contratto come 'a viaggio' o 'a termine' non basta: se manca l'effettiva indicazione della durata o del viaggio, la clausola non è idonea a qualificare validamente il rapporto a termine e conduce alla conversione del rapporto.

  • art. 325 cod. nav.

    Richiamato congiuntamente alle norme sulla disciplina dei contratti di arruolamento, senza una autonoma elaborazione nel dispositivo argomentativo.

  • art. 326 cod. nav.

    La regola generale di conversione dopo successione ininterrotta di contratti a termine superiori a un anno è compatibile con la clausola 5 dell'accordo quadro, ma non esclude un ulteriore controllo sulla frode alla legge caso per caso.

  • art. 373 cod. nav.

    Non opera nel caso come decorrenza della prescrizione dei diritti invocati dalla società, perché qui viene in rilievo l'azione di nullità della clausola e non diritti nascenti da un contratto valido.

  • art. 1344 c.c.

    Il giudice deve verificare in concreto se l'uso reiterato di contratti a termine o di arruolamento realizzi una frode alla legge, valutando numero dei contratti, durata complessiva e circostanze fattuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice interpreta la domanda nel senso che essa ricomprenda anche la nullità per frode alla legge, essendo tale interpretazione riservata al merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa la denunciata preclusione poiché la questione è stata ritenuta già compresa nella domanda originaria.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le sole questioni di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro usato per dedurre le violazioni di legge nei motivi che la Corte ha esaminato e respinto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro usato per dedurre la nullità della sentenza per asserita violazione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile per difetto di decisività, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. e per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente e localizzare gli elementi di fatto su cui fonda il vizio motivazionale.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    La presenza di doppia conforme preclude il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo specifica dimostrazione di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 1372 c.c.

    La deduzione di risoluzione per mutuo consenso involge un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    L'indennità risarcitoria è parametrata alla retribuzione globale di fatto; la censura sulla sua quantificazione, se mira a una diversa valutazione di merito, è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contratti di arruolamento o di lavoro a termine, la mera denominazione del contratto come 'a termine' o 'a viaggio' non è sufficiente: occorre che il termine o il viaggio siano effettivamente determinati o determinabili secondo la disciplina applicabile, altrimenti la clausola è invalida e il rapporto può convertirsi a tempo indeterminato.
  • La reiterazione di contratti a termine può integrare frode alla legge quando sia utilizzata per eludere la regola di preferenza del rapporto stabile; il giudice deve accertare in concreto, sulla base del numero dei contratti, della loro durata complessiva e delle circostanze del caso, se l'assetto negoziale sia strumentale a coprire esigenze permanenti.
  • L'azione volta a far dichiarare la nullità della clausola illegittima del termine è imprescrittibile; la prescrizione dei crediti retributivi non può essere confusa con la prescrizione dell'azione di nullità.
  • Non sussiste ultrapetizione se il giudice interpreta la domanda come comprensiva della nullità per frode alla legge, purché tale lettura sia sorretta dal contenuto dell'atto introduttivo e non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • L'obbligo di instaurare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le pure questioni di diritto.
  • In cassazione non è sindacabile la rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito, né la quantificazione dell'indennità quando la censura solleciti solo una diversa ponderazione degli elementi fattuali; parimenti, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. è fortemente limitato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniMora
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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