Cassazione Civile, Ordinanza n. 25614/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di cinque buoni fruttiferi postali della serie "O", acquistati nel 1983. La ricorrente lamentava che, in sede di rimborso effettuato tramite Poste Italiane, fosse stato applicato un tasso di interesse meno favorevole di quello che, a suo dire, risultava dal testo dei buoni e dalla disciplina originaria. La Corte d'appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla risparmiatrice e respinto le domande nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti. Con il ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, la parte ricorrente contestava: l'ammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la sufficienza della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 per rendere opponibile la variazione peggiorativa del tasso; l'interpretazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e delle preleggi; l'applicabilità dell'art. 1339 c.c.; la non applicabilità del principio iura novit curia ai decreti ministeriali; il richiamo a buona fede e correttezza contrattuale; nonché l'omesso esame della mancata informativa presso gli uffici postali e della mancata esibizione delle tabelle aggiornate. La ricorrente sollecitava anche una rivalutazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 citato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e perché non era stata adeguatamente dimostrata la genericità dell'appello. Ha ritenuto infondati i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, aderendo ai principi già espressi nella giurisprudenza recente e nel precedente leading case richiamato dalla stessa Corte, secondo cui nei buoni fruttiferi della serie in esame l'interpretazione del titolo non consente di isolare una singola indicazione dei rendimenti dell'ultimo decennio per ricondurla alla serie precedente, mentre l'integrazione suppletiva del rapporto consente di completare la disciplina del buono con i tassi previsti dal decreto ministeriale applicabile. Ha inoltre ribadito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale è sufficiente a rendere opponibile la variazione del tasso e che la questione di legittimità costituzionale non offriva elementi nuovi rispetto a quanto già vagliato dalla Corte costituzionale. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le censure sull'assenza di informativa e sulla mancata esibizione delle tabelle riguardavano, semmai, profili risarcitori e non l'opponibilità della variazione del tasso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non servono formule sacramentali, ma è necessario un minimo di specificità, anche in relazione al ricorso per cassazione che ne censuri l'ammissibilità.
Viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte valuta i singoli motivi nei limiti dei vizi denunciati e ne dichiara alcuni inammissibili per difetto di autosufficienza o per non confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973
La norma consente la variazione dei tassi dei buoni postali mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale; per i buoni di nuova emissione il meccanismo opera anche in via integrativa del regolamento negoziale quando il titolo sia incompleto o ambiguo sui rendimenti.
Richiamato per la sostituzione automatica di clausole; nella decisione si distingue tra sostituzione cogente del contenuto negoziale e integrazione suppletiva del contratto, utilizzata per completare la disciplina dei rendimenti mancanti.
La Corte richiama l'integrazione del contratto per legge in caso di incompleta o ambigua manifestazione della volontà contrattuale, specie quando il titolo non disciplini compiutamente i rendimenti di un periodo.
L'interpretazione deve considerare il senso letterale delle parole nel contesto complessivo del titolo e non isolare singole espressioni in modo da deformare la volontà negoziale.
Il contratto va interpretato secondo buona fede, valorizzando il significato obiettivo delle espressioni nel contesto complessivo e non attraverso letture frammentarie o forzate.
I buoni fruttiferi postali sono qualificati come titoli di legittimazione e non come titoli di credito; restano quindi estranei i principi di autonomia, incorporazione e letteralità propri dei titoli di credito.
Richiamato nel motivo relativo all'omesso esame di circostanze di fatto; la Corte però osserva che le deduzioni non incidono sull'opponibilità della variazione del tasso, ma eventualmente su un diverso piano risarcitorio.
Invocato dal ricorrente sul tema dell'onere della prova; la Corte reputa però non decisiva la doglianza, poiché la questione centrale non è la prova dell'avvenuta informativa presso gli uffici postali, ma l'efficacia della pubblicazione del decreto ministeriale.
I decreti ministeriali richiamati in materia di buoni postali e, per analogia, quelli in tema di usura bancaria, sono considerati fonti integrative del diritto conoscibili dal giudice indipendentemente dalle allegazioni di parte.
art. 1 preleggi
Richiamato nel quinto motivo in relazione al principio iura novit curia e alla natura degli atti ministeriali; la Corte non ne ricava un limite all'operatività della conoscenza officiosa del diritto integrativo.
Invocato insieme agli artt. 1337 e 1375 c.c.; la Corte non accoglie la tesi che buona fede e correttezza impongano una diversa opponibilità della variazione del tasso rispetto a quella derivante dalla pubblicazione del decreto.
Richiamato dal ricorrente in chiave di correttezza nelle trattative e negli obblighi informativi; la Corte ritiene tali profili estranei al tema dell'opponibilità della variazione del tasso, potendo al più rilevare in un'azione risarcitoria.
Richiamato in tema di esecuzione secondo buona fede; la Corte esclude che esso impedisca l'operatività della disciplina legale di variazione dei tassi e della sua pubblicazione ufficiale.
art. 47 Cost.
Evocato per la tutela del risparmio; la Corte richiama l'interpretazione già accolta, secondo cui l'integrazione dei tassi mediante decreto ministeriale non vulnera irragionevolmente l'affidamento del risparmiatore.
art. 3 Cost.
Richiamato nel profilo di legittimità costituzionale, ma la Corte ritiene che la Consulta abbia già escluso profili di irragionevolezza nella disciplina contestata.
art. 41 Cost.
Richiamato nel tentativo di rivalutare la costituzionalità della norma; la Corte non ravvisa nuovi elementi rispetto al precedente vaglio della Corte costituzionale.
art. 43 Cost.
Richiamato nella questione di costituzionalità, senza che la Corte vi riconosca elementi nuovi o decisivi.
art. 76 Cost.
Richiamato nel tentativo di rimettere nuovamente la questione alla Corte costituzionale; la Corte non ravvisa ragioni per un nuovo rinvio.
art. 97 Cost.
Evocato nel medesimo contesto costituzionale, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Richiamato in via comparativa sul tema dell'usura bancaria per affermare che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi sono fonti integrative del diritto e sono conosciuti d'ufficio dal giudice.
Massime di principio
- Nei buoni fruttiferi postali la disciplina dei rendimenti va interpretata considerando l'intero contenuto del titolo e non una singola indicazione isolata, soprattutto quando il documento rechi una tabella sostitutiva o una stampigliatura che segnali l'appartenenza a una diversa serie.
- Se il titolo è incompleto o ambiguo rispetto a una parte dei rendimenti, il regolamento negoziale può essere integrato suppletivamente con i tassi previsti dal decreto ministeriale applicabile, purché la legge lo preveda espressamente come fonte integrativa.
- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che modifica i tassi dei buoni postali è sufficiente a rendere opponibile la variazione per il futuro, senza necessità di una comunicazione individuale ai singoli sottoscrittori ai fini della validità della modifica.
- Le doglianze relative alla mancata informativa presso gli uffici postali o alla mancata esibizione delle tabelle aggiornate non incidono sull'opponibilità della variazione del tasso, ma possono semmai rilevare, se del caso e se dedotte, sotto il diverso profilo della responsabilità risarcitoria.
- L'appello è specifico quando individua i capi della sentenza impugnata, le ragioni della critica e la soluzione alternativa perseguita; nel ricorso per cassazione che contesti la declaratoria di inammissibilità dell'appello, occorre riportare puntualmente il contenuto delle censure per dimostrare in concreto la loro asserita genericità.
- I buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non titoli di credito: non operano integralmente i principi di autonomia, incorporazione e letteralità propri dei titoli di credito, con conseguente operatività di meccanismi di integrazione del rapporto previsti dalla disciplina speciale.
- I decreti ministeriali richiamati da una norma primaria e destinati a integrarne il contenuto possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice in base al principio iura novit curia.
- La disciplina che consente la variazione in peius dei tassi dei buoni postali emessi da soggetti pubblici può essere ritenuta costituzionalmente legittima quando opera solo per il futuro e bilancia tutela del risparmio e esigenze di contenimento della spesa pubblica.
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