Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la proroga del trattenimento disposta nei confronti di uno straniero già destinatario di un decreto di respingimento emesso dal Questore di Messina e trattenuto presso il C.P.R. di Torino. Il ricorrente aveva chiesto protezione internazionale e aveva sostenuto che il Tribunale di Torino, nel decidere sulla proroga, avrebbe dovuto rilevare la manifesta illegittimità dei decreti presupposti di respingimento, trattenimento e convalida, perché la domanda di asilo sarebbe stata già manifestata prima del respingimento e perché la precedente quarantena a bordo nave avrebbe integrato una illegittima restrizione della libertà personale, con violazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 5 CEDU. Deduceva quindi due motivi di ricorso per violazione di legge: il primo sull'illegittimità del respingimento rispetto alla domanda di protezione internazionale; il secondo sulla tardività e illegittimità della sequenza quarantena-respingimento-trattenimento.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha precisato che, nel giudizio di proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, il giudice deve verificare anche la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento che costituisce il presupposto del trattenimento, e ha corretto sul punto la motivazione del Tribunale ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.; tuttavia ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la prima manifestazione di volontà di chiedere asilo era stata rivolta non all'autorità competente ex art. 26 d.lgs. 25/2008 ma a un soggetto estraneo alla procedura, mentre la seconda era successiva al respingimento. Quanto alla quarantena precauzionale, ha ribadito che essa non integra trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998, ma incide solo sulla libertà di circolazione. Non essendosi costituita l'Amministrazione, nessuna statuizione è stata adottata sulle spese.
Norme richiamate
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il respingimento non è illegittimo per la sola allegazione di una volontà di chiedere protezione internazionale, se tale volontà non risulta validamente presentata all'autorità competente prima dell'adozione del provvedimento.
art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015
Il trattenimento del richiedente protezione internazionale può essere disposto e prorogato, ma il giudice deve verificare la regolarità della procedura e la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di respingimento.
La domanda di protezione internazionale rileva solo se formalizzata davanti alla Questura o ad altra autorità statuale tenuta alla trasmissione alle autorità competenti.
Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento il sindacato può investire incidentalmente la manifesta illegittimità dell'atto espulsivo o presupposto, per verificare la regolarità della procedura.
art. 13 Cost.
La quarantena precauzionale non è stata qualificata come restrizione della libertà personale, ma come limitazione della libertà di circolazione.
art. 5 CEDU
La detenzione a fini di espulsione è legittima solo se la procedura è regolare; da ciò deriva il controllo sulla manifesta illegittimità dell'atto presupposto.
art. 16 Cost.
La quarantena precauzionale incide sulla libertà di circolazione, che può essere limitata per motivi di sanità o sicurezza.
art. 1, lett. d), d.l. 19/2020
La quarantena precauzionale imposta ai provenienti dall'estero non introduce una misura limitativa della libertà personale, ma incide sulla libertà di circolazione.
La Corte ha corretto la motivazione del giudice di merito in diritto, pur confermando il rigetto della domanda.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Entrambi i motivi sono stati proposti come violazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il giudice non si limita al controllo formale del trattenimento, ma deve verificare incidentalmente anche la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto che ne fonda la regolarità procedurale.
- La volontà di chiedere protezione internazionale produce effetti ostativi sul respingimento solo se è stata validamente presentata all'autorità competente o ad altra autorità tenuta alla trasmissione della domanda; una mera dichiarazione resa a soggetti estranei alla procedura non è sufficiente.
- Una manifestazione di volontà di richiedere asilo successiva all'adozione del decreto di respingimento non può incidere sulla legittimità di un provvedimento già emesso.
- La quarantena precauzionale disposta in contesto emergenziale non integra, di per sé, trattenimento amministrativo ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998, ma incide sulla sola libertà di circolazione.
- Ai fini del sindacato sulla proroga del trattenimento, il giudice può correggere la motivazione del provvedimento impugnato, ma il ricorso resta infondato se la censura non dimostra una concreta illegittimità del titolo presupposto.
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