Cassazione Civile, Ordinanza n. 21532/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un appaltatore aveva convenuto in giudizio il committente per ottenere il saldo del corrispettivo dovuto per lavori edili eseguiti, deducendo un residuo credito di euro 14.614,71 a fronte di un debito complessivo di euro 29.514,71 e di acconti già versati per euro 15.000,00. Il committente aveva contestato la domanda sostenendo di avere versato somme maggiori e, soprattutto, che le opere non erano state eseguite a regola d'arte, con presenza di vizi e difformità che avrebbero richiesto euro 16.800,00 per essere eliminate; per tale importo aveva proposto domanda riconvenzionale. Dopo la morte del committente, il processo era proseguito nei confronti degli eredi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale, condannando l'attore al pagamento di euro 1.008,25 oltre accessori. In appello, la corte territoriale aveva respinto l'impugnazione principale dell'appaltatore e accolto quella incidentale degli eredi, condannando l'attore al pagamento di euro 16.417,25 a titolo risarcitorio. Nel ricorso per cassazione l'appaltatore deduceva: 1) violazione degli artt. 2226 e 2697 c.c. e dell'art. 183, ultimo comma, c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza per mancata/tardiva denuncia dei vizi, mentre la prova della tempestiva denuncia avrebbe dovuto gravare sul committente; 2) violazione degli artt. 6 e 21 d.P.R. 633/1973 e degli artt. 1241 e 1253 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il credito per i lavori avrebbe dovuto essere maggiorato dell'IVA a titolo di rivalsa, pur non essendo stata emessa fattura, perché l'imposta sarebbe sorta solo al momento della compensazione tra corrispettivo e risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che l'eccezione di tardività della denuncia dei vizi era stata proposta oltre il termine utile, dovendo essere sollevata alla prima udienza di trattazione e non potendo essere rilevata d'ufficio; ha inoltre chiarito che la decadenza di cui all'art. 2226 c.c. è una decadenza posta a tutela di interessi disponibili e richiede specifica eccezione tempestiva. Sul secondo ha ritenuto infondato il richiamo all'IVA: il credito di rivalsa sorge in via civilistica solo con l'emissione della fattura e, in mancanza di fatturazione del corrispettivo, il prestatore non può pretendere l'imposta dal committente ai fini della regolazione dei rapporti di dare-avere. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata o tardiva denuncia dei vizi nelle opere comporta decadenza dalla garanzia; trattandosi di decadenza relativa a interessi disponibili, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita tempestivamente.
La censura sull'onere della prova è stata respinta perché la questione della tempestività della denuncia non incideva sul regime della rilevabilità officiosa dell'eccezione di decadenza.
ultimo comma; comma quarto (nel testo anteriore alla riforma del d.l. 35/2005)
L'eccezione di tardività della denuncia dei vizi doveva essere proposta alla prima udienza di trattazione; la deduzione nella memoria successiva è stata considerata tardiva.
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice salvo i casi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; nel caso esaminato la decadenza era posta a tutela di interessi individuali e quindi richiedeva eccezione di parte.
Per le prestazioni di servizi l'operazione si considera effettuata al pagamento del corrispettivo, salvo fatturazione o pagamento anticipati, ma ciò non consente di pretendere la rivalsa IVA in assenza di fattura.
Il prestatore deve addebitare l'imposta a titolo di rivalsa al committente tenuto al pagamento del corrispettivo, ma tale diritto presuppone l'emissione della fattura.
È richiamato dalla parte ricorrente in tema di fatturazione, ma la Corte ribadisce che la rivalsa IVA non è esigibile senza fattura emessa dal prestatore.
Richiamato nel motivo sull'IVA e sulla compensazione, ma ritenuto non decisivo ai fini della pretesa di rivalsa in mancanza di fatturazione.
Richiamato nel motivo sull'IVA e sulla compensazione, senza che ciò mutasse il principio secondo cui la rivalsa presuppone la fattura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati dichiarati sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La decadenza dalla garanzia per vizi dell'opera, quando tutela interessi disponibili delle parti, non è rilevabile d'ufficio dal giudice e deve essere eccepita dalla parte interessata nei tempi processuali previsti, altrimenti resta preclusa.
- Nel giudizio relativo a vizi dell'opera, la tempestività della denuncia incide sul diritto alla garanzia ma, una volta che la questione è rimessa all'iniziativa di parte, l'eccezione di decadenza segue le regole delle eccezioni in senso stretto.
- In materia di IVA sui lavori o sulle prestazioni di servizi, il credito di rivalsa del prestatore verso il committente è autonomo rispetto al credito per il corrispettivo, ma non può essere preteso in assenza di emissione della fattura.
- Ai fini dei rapporti civilistici tra prestatore e committente, la mera esecuzione della prestazione o la compensazione giudiziale non bastano, da sole, a fondare il diritto del prestatore ad addebitare l'IVA se la fattura non è stata emessa.
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