Cassazione Civile, Ordinanza n. 33365/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di due avvisi di accertamento relativi a IRPEF e IVA, per gli anni d’imposta 2009 e 2010, con i quali l’Amministrazione finanziaria contestava a un esercente commerciale l’omessa tassazione di maggiori imponibili indicati negli atti. In primo grado la CTP aveva accolto solo il ricorso relativo al 2009 e rigettato quello relativo al 2010; in appello la CTR aveva rigettato gli appelli di entrambe le parti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione/falsa applicazione delle norme sull’accertamento induttivo e presuntivo (art. 54 d.P.R. 633/1972, art. 39 d.P.R. 600/1973, artt. 2727 e 2729 c.c.); omesso esame di un fatto decisivo relativo alla valutazione della pluralità delle attività commerciali svolte; violazione di norme costituzionali e processuali sulla motivazione della sentenza tributaria. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo a sua volta violazione delle norme sull’accertamento e omesso esame di un fatto decisivo relativo al criterio di ricarica media ponderata usato per il 2010. Prima della decisione nel merito, tuttavia, è stata esaminata l’istanza di cessazione della materia del contendere, fondata sull’adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018 e sul versamento integrale di quanto dovuto per entrambi gli anni.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia era stata validamente definita in via agevolata dal contribuente ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, con pagamento effettuato il 28 maggio 2019 per entrambi gli anni d’imposta. Poiché non risultava depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non era stato notificato alcun diniego entro il 31 luglio 2020, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Conseguentemente non ha esaminato i motivi del ricorso principale né di quello incidentale. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, senza liquidazione giudiziale.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma sulla rettifica/accertamento IVA oggetto delle censure del ricorso principale e incidentale, ma non esaminato nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sull’accertamento delle imposte sui redditi oggetto delle censure, ma non applicato nel merito per cessazione della materia del contendere.
Richiamato con l’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni, ma non valutato nel merito per estinzione del giudizio.
Richiamato con l’art. 2727 c.c. in tema di presunzioni semplici, senza decisione sul punto per sopravvenuta definizione agevolata.
art. 111, sesto comma, Cost.
Invocato nel terzo motivo del ricorso principale sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ma non esaminato nel merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ma la Corte non è entrata nel merito.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria, senza decisione nel merito.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato tra le norme processuali del giudizio tributario contestate nel terzo motivo, ma non scrutinato nel merito.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la motivazione della sentenza tributaria, senza esame nel merito per estinzione.
art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale; non oggetto di decisione di merito.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale; non oggetto di decisione di merito.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
comma 10; comma 12; comma 13
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie: la Corte la applica per dichiarare l’estinzione del giudizio in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto e in mancanza di diniego tempestivo.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria e non è stata proposta istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla disciplina speciale, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La presentazione della domanda di definizione agevolata e il versamento integrale di quanto dovuto impediscono la prosecuzione del giudizio, salvo tempestivo diniego o rituale istanza di trattazione nei termini stabiliti dalla legge speciale.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale e le spese restano regolate dalla disciplina speciale, a carico di chi le ha anticipate.
- Le censure sulla motivazione o sulla corretta applicazione delle norme di accertamento restano assorbite quando la controversia sia già stata definita in via agevolata e venga dichiarata l’estinzione del processo.
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