Cassazione Civile, Ordinanza n. 26777/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale avente ad oggetto un immobile in Messina, composto da piano terra e vano cantinato. Il locatore intimò dapprima sfratto per morosità per il mancato pagamento di canoni; la conduttrice si oppose, chiedendo termine di grazia e proponendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per asserite infiltrazioni e umidità nel vano cantinato. Le parti conclusero poi una transazione, con prosecuzione del rapporto e rinuncia del locatore ad alcune mensilità in parziale compensazione dei danni lamentati. In seguito vi fu un secondo sfratto per morosità, sfociato in ordinanza di rilascio e poi in un decreto ingiuntivo per canoni e oneri fino al rilascio. La conduttrice propose opposizione sostenendo, tra l'altro, che dopo l'ordinanza di rilascio non fossero più dovuti canoni ma solo un indennizzo inferiore, che gli interessi non dovessero essere al tasso convenzionale e che gli oneri condominiali non fossero provati. Il Tribunale riunì i giudizi, dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione del primo procedimento, rigettò la domanda risarcitoria della conduttrice, dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento nel secondo procedimento, revocò il decreto ingiuntivo ma condannò comunque la conduttrice al pagamento di una somma residua. In appello la conduttrice censurò la decisione su più profili, ma la Corte territoriale rigettò il gravame. In cassazione la società ricorrente articolò sei motivi: 1) nullità della sentenza e violazione del giusto processo per la sostituzione del giudice relatore con il presidente del collegio nella fase di estensione della sentenza; 2) violazione degli artt. 112 e 665 c.p.c. per l'ordinanza di rilascio, sostenendo che i presupposti non sussistessero perché la morosità era stata sanata; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento delle prove e della transazione; 4) violazione dell'art. 1223 c.c. nella liquidazione del danno emergente e del lucro cessante; 5) violazione degli artt. 1175, 1375, 1460, 1575 e 1576 c.c. per l'imputazione delle infiltrazioni e per il mancato riconoscimento della sospensione dei canoni; 6) violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese, lamentando la mancata compensazione per asserita soccombenza reciproca. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla procura speciale, poi ha dichiarato inammissibili i motivi: il primo perché la sostituzione riguardava solo l'estensione della sentenza e non alterava la composizione del giudice naturale; il secondo perché, pur osservando in astratto che l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. presuppone la persistenza della morosità, ha escluso l'interesse a censurarla poiché la successiva sentenza di merito aveva comunque dichiarato la risoluzione del contratto e negato ogni pregiudizio risarcibile; il terzo per difetto di corretta deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per carenza di decisività del preteso travisamento probatorio; il quarto e il quinto perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione; il sesto perché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile per il solo mancato esercizio di tale facoltà. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato in via preliminare l'eccezione del controricorrente sulla nullità della procura speciale per mancata firma digitale, rilevando che all'epoca il processo di cassazione non era telematico. Ha quindi esaminato i sei motivi di ricorso e li ha ritenuti tutti inammissibili: il primo perché la vicenda non integrava alcuna lesione del giudice naturale o del diritto di difesa; il secondo perché, anche se l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. presuppone la morosità, la censura era priva di interesse, essendo la risoluzione del contratto stata comunque confermata all'esito del merito; il terzo perché non configurava una corretta doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. e comunque non illustrava la decisività del preteso travisamento; il quarto e il quinto perché sollecitavano una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie; il sesto perché la scelta di non compensare le spese è espressione di potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la società ricorrente è stata condannata a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato solo nell'eccezione preliminare sulla procura speciale; la Corte esclude che fosse necessaria la firma digitale della procura nel caso concreto.
Citato dal controricorrente a sostegno dell'eccezione di nullità della notifica/procura; la Corte ne esclude l'applicazione impeditiva nel caso concreto.
Citato per sostenere la pretesa necessità della firma digitale, ritenuta non decisiva dalla Corte.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della denuncia di violazione del diritto di difesa.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento al giudice naturale precostituito per legge.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare la lesione del giusto processo.
art. 6 CEDU
Invocato dalla ricorrente in tema di giusto processo e imparzialità del giudice.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il vulnus al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato per censurare asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte osserva che la questione era stata comunque decisa.
La Corte osserva che l'ordinanza di rilascio presuppone la persistenza della morosità, ma la censura è comunque inammissibile per difetto di interesse.
Invocato per denunciare il travisamento delle prove; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché non correttamente prospettata.
Richiamato unitamente all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che si tratta di censura inammissibile se mira a una rivalutazione del merito.
Richiamato per contestare la liquidazione del danno emergente e del lucro cessante; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento del locatore e la sospensione dei canoni.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto di locazione.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'eccezione di inadempimento e della sospensione del pagamento dei canoni.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto.
Richiamato dalla ricorrente sempre con riguardo agli obblighi di manutenzione del locatore.
Citato nella sentenza di merito come base della risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa.
La Corte richiama la norma per affermare che la domanda di risoluzione per inadempimento, definita con cognizione piena, retroagisce al momento della proposizione della domanda stessa.
Richiamato per escludere che l'eventuale inosservanza del procedimento sommario possa di per sé fondare un pregiudizio risarcibile.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è facoltativa e discrezionale per il giudice di merito.
Citato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato dall'appellato come eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sostituzione del relatore con il presidente del collegio ai soli fini dell'estensione della sentenza non integra di per sé violazione del giudice naturale o del diritto di difesa, se la composizione del collegio giudicante resta invariata.
- La censura ex art. 665 c.p.c. sulla legittimità dell'ordinanza di rilascio per morosità è priva di interesse quando la successiva sentenza di merito abbia comunque pronunciato la risoluzione del contratto e escluso un autonomo pregiudizio risarcibile derivante dall'anticipazione del rilascio.
- Le doglianze che formalmente evocano gli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili se, in realtà, mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o non indicano con precisione il fatto decisivo asseritamente travisato.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito, della credibilità delle prove o delle risultanze istruttorie, essendo tali apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è censurabile in cassazione solo perché la parte ritenga sussistente soccombenza reciproca.
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