Sentenza del 06/08/2021 n. 1032 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - Impugnazioni - Ricorso in appello - Specificità motivi di impugnazione - Contestazione percorso logico-giuridico sentenza impugnata - Necessità - Semplice riproduzione motivi I grado - Inammissibilità- Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato ritenuto carente di specificità in quanto si è limitato a riprodurre le argomentazioni già svolte in primo grado senza indicare le specifiche statuizioni della sentenza che si intendono riformare e senza contenere una parte argomentativa volta a contestare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.
La decisione
L'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi; la decisione di primo grado è dunque rimasta confermata. Il giudice ha rilevato che la mera ripetizione delle argomentazioni di primo grado, in assenza di un'esposizione critica del ragionamento della sentenza impugnata e della precisa individuazione delle statuizioni contestate, non soddisfa i requisiti di forma e di contenuto richiesti per l'impugnazione in appello nel processo tributario.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (riordino del processo tributario)
Il quadro normativo del processo tributario richiede che l'atto di impugnazione contenga motivi specifici e l'indicazione delle statuizioni contestate; la giurisprudenza interpreta queste prescrizioni come esigenza di una esposizione argomentata delle ragioni di impugnazione, non della mera ripetizione delle difese svolte in primo grado.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (principio di specificità dei motivi di impugnazione)
La Corte ha affermato che è inammissibile l'appello che non contesti in modo puntuale il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata e che si limiti a riprodurre le deduzioni già proposte in primo grado.
Massime di principio
- L'atto di appello deve indicare in modo chiaro le specifiche statuizioni della sentenza che si intendono impugnare (dispositivo, motivazione, valutazione probatoria) e non limitarsi a esprimere un generico disaccordo.
- È necessario articolare, oltre alla domanda di riforma, una parte argomentativa che contesti il percorso logico-giuridico della decisione impugnata: evidenziare errori di diritto, contraddizioni, omissioni logiche o valutazioni probatorie errate.
- La semplice riproduzione delle difese svolte in primo grado è insufficiente: l'appello deve contenere nuovi elementi di critica rispetto alla motivazione del giudice di prime cure.
- Se la contestazione riguarda questioni di fatto, occorre indicare con precisione quale elemento probatorio sarebbe stato travisato, omesso o erroneamente valutato; se riguarda il diritto, va spiegato in cosa consista l'errore di interpretazione normativa.
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, conviene strutturare l'atto di impugnazione per punti (statuizione contestata; motivo di impugnazione; argomentazione concreta sullo sbaglio del giudice), corredando le censure con riferimenti normativi e giurisprudenziali pertinenti.
- Attenzione ai requisiti formali e ai termini: anche una motivazione sostanzialmente corretta può risultare inammissibile se l'atto non rispetta le prescrizioni formali previste dal processo tributario.
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