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Sentenza

Sentenza del 06/08/2021 n. 113 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Opposizione avverso avviso di accertamento emesso con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4 DPR 600/73 per il periodo d'imposta 2011. L'Ufficio aveva determinato maggiori redditi e reddito imponibile ai fini IRPEF per importo significativo rispetto al reddito dichiarato. La contribuente ha contestato l'accertamento esibendo documentazione comprovante la disponibilità di somme esenti o escluse dalla base imponibile (liberalità, proventi da cessione quote societarie e da cessione immobile qualificata come disinvestimento netto), affermando che tali disponibilità giustificavano le spese e superavano l'importo accertato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina di cui al D.L. n.78/2010 (modifiche all'art. 38 DPR 600/73) e ha ritenuto che la contribuente abbia fornito prova idonea dell'esistenza di disponibilità finanziarie per complessivi Euro 327.935, superiori all'importo accertato dall'Ufficio (Euro 327.475), superando così la presunzione di insufficienza del reddito dichiarato. Altre eccezioni processuali sollevate sono state ritenute assorbite. L'Ufficio è stato condannato alle spese di lite per il grado di appello (Euro 2.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 38, comma 4

    Nella versione novellata dal D.L. n.78/2010 il comma 4 consente al contribuente una più ampia facoltà di prova (anche presunzioni semplici e non solo documentale) per dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo o legalmente esclusi dalla base imponibile; non è più richiesto di provare dettagliatamente il nesso causale tra singoli movimenti finanziari e le specifiche spese.

  • D.L. n.78/2010

    Ha riformato i commi dell'art. 38 DPR 600/73 rendendo meno gravoso per il contribuente l'onere probatorio nel procedimento di accertamento sintetico; la riforma si applica ai periodi d'imposta dal 2009 in poi.

  • D.L. n.78/2010, art. 22

    Stabilisce l'efficacia temporale delle modifiche all'art. 38 per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore (31/5/2010), quindi le modifiche si applicano ai redditi 2009 in poi.

  • L. 212/2000, art. 12, comma 7

    La contribuente ha dedotto vizi procedurali (mancata redazione del processo verbale di chiusura/avviso ante tempus); tali eccezioni sono state ritenute assorbite dalla decisione di merito e quindi non decisive nel rigetto dell'appello dell'Ufficio.

  • DPR 600/1973, art. 42

    Richiamato dalla contribuente in relazione alla sottoscrizione dell'avviso; il Tribunale non ha ritenuto, nel caso concreto, che la firma digitale e le circostanze di notifica abbiano invalido l'atto alla luce della valutazione di merito.

  • DM 24/12/2012 (tabella A) - disciplina disinvestimenti

    La cessione dell'immobile del 30/10/2008 è stata qualificata come disinvestimento netto rientrante nella disciplina che permette di escludere dal reddito il provento nei limiti temporali previsti; ciò è stato valorizzato dalla contribuente per giustificare disponibilità non imponibili.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. sent. n. 8995/2014, n. 25104/2014, n. 5738/2018, n. 7757/2018)

    La Corte di Cassazione ha chiarito che, dopo la riforma, la prova contraria del contribuente riguarda l'esistenza, l'entità e la durata del possesso di redditi diversi o esenti e non l'ulteriore, gravosa prova del loro impiego esclusivo per le spese contestate; la prova può essere anche basata su presunzioni semplici e valutata liberamente dal giudice.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2010 dell'art. 38 DPR 600/73 il contribuente può superare l'accertamento sintetico dimostrando l'esistenza, l'entità e la durata di disponibilità finanziarie esenti o escluse dalla base imponibile; non è più chiesto di dimostrare nel dettaglio il nesso causale tra ciascuna entrata e ciascuna spesa.
  • L'onere dell'Ufficio è dimostrare l'esistenza delle spese e la loro riferibilità al contribuente; salvo ciò, il contribuente può utilizzare prove anche non esclusivamente documentali per confutare la presunzione di insufficienza del reddito dichiarato.
  • Se il contribuente dimostra con prova idonea (documentale o anche per presunzioni) disponibilità finanziarie complessive superiori all'incremento patrimoniale o al reddito sintetico accertato, la presunzione dell'Ufficio è vinta e l'accertamento deve essere annullato.
  • Le eccezioni procedurali (es. chiusura operazioni, tempi, firma dell'atto) possono essere rilevanti ma possono anche risultare assorbite se il giudice decide il merito favorevolmente al contribuente; dunque è preferibile sollevarle tempestivamente e con precisione probatoria.
  • In situazioni simili è utile documentare la provenienza dei fondi (rogiti, atti di cessione, bonifici, dichiarazioni di liberalità, estratti conto) e la tempistica del possesso delle disponibilità (entità e durata) per rendere efficace la prova contraria prevista dall'art. 38 novellato.
  • Il giudice valuta liberamente le prove e può ammettere presunzioni semplici; non è ragionevole richiedere al contribuente la ricostruzione precisa dei movimenti monetari a distanza di anni.

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