Cassazione Civile, Sentenza n. 11717/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
i ricorrenti impugnavano un accertamento analitico‑induttivo (art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n.600/1973) che aveva disconosciuto detrazioni IVA e ricostruito il reddito/ricarichi applicando percentuali rilevate per l'anno 2010 agli anni 2006 e 2007. Venivano contestati: la possibilità di utilizzare presunzioni con contabilità formalmente regolare, la rappresentatività e la tecnica di formazione del campione di merci scelto, e la traslabilità dei ricarichi da un anno di imposta ad altri. I ricorrenti sostenevano inoltre (implicitamente) la nullità degli atti impositivi, eccezione però ritenuta implicitamente rigettata dalla CTR e non riproposta con specifica censura motivazionale in cassazione.
La decisione
la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: l'accertamento analitico‑induttivo può fondarsi su presunzioni qualificate anche se la contabilità è formalmente regolare; l'Amministrazione può disconoscere detrazioni/ricostruire ricarichi sulla base di dati acquisiti (anche presso terzi) e di presunzioni, salvo che il contribuente dimostri l'infondatezza; la determinazione della percentuale di ricarico deve essere coerente con la natura dei beni, basata su campione appropriato e su media aritmetica o ponderale; le percentuali accertate in un anno possono essere utilizzate per anni anteriori o successivi in presenza di presunzione di continuità, salvo prova contraria fornita dal contribuente. La CTR aveva calcolato il ricarico sulla base delle fatture fornite dalla stessa società e la ricorrente non ha dimostrato mutamenti della composizione delle merci o del mercato giustificativi di percentuali diverse. Conclusione: ricorso rigettato, senza statuizione sulle spese causa la scarsa difesa dell'Agenzia in cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. n.600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
accertamento analitico‑induttivo del reddito di impresa (utilizzazione di prove presuntive qualificate)
consente all'Amministrazione di utilizzare presunzioni qualificate per la ricostruzione del reddito anche se la contabilità è formalmente regolare; non è necessario che siano previamente accertate irregolarità contabili
cod. civ., art. 2697
il contribuente è il soggetto più vicino al fatto da provare (mutamenti del mercato o dell'attività) e quindi grava su di lui l'onere di dimostrare che le percentuali usate negli altri anni non si applicano al periodo contestato
d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
presupposti processuali per il versamento
norma procedurale citata in relazione agli effetti processuali e agli obblighi di versamento a seguito della pronuncia; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- La contabilità formalmente regolare non impedisce all'Amministrazione di effettuare un accertamento induttivo basato su presunzioni qualificate: l'attendibilità sostanziale della contabilità può essere contestata mediante elementi esterni.
- La determinazione presuntiva della percentuale di ricarico deve rispettare criteri di coerenza con i beni, rappresentatività del campione e uso di una media aritmetica o ponderale; se tali criteri sono soddisfatti, il metodo è valido anche se il campione riguarda un anno diverso.
- Esiste una presunzione di continuità delle percentuali di ricarico fra anni fiscali: l'Amministrazione può utilizzare i dati di un anno per ricostruire altri anni, salvo che il contribuente provi specifici mutamenti del mercato o della propria attività che giustifichino percentuali diverse.
- L'onere della prova grava sul contribuente quando si discute la trasferibilità di ricarichi tra anni: è il contribuente che deve dimostrare la sussistenza di condizioni diverse in periodi diversi.
- In sede di impugnazione in cassazione non è ammissibile censurare direttamente il provvedimento impositivo quando il gravame riguarda la sentenza impugnata e questa si è già pronunciata motivatamente sulla questione (difetto di rappresentatività del campione deve essere censurato rispetto alla motivazione della sentenza).
- La scelta e la produzione delle fatture e dei campioni da parte del contribuente possono rafforzare la validità dell'accertamento se tali elementi sono stati utilizzati dall'Amministrazione per calcolare i ricarichi e ritenuti rappresentativi.
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