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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34640/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a due società avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2012. I contribuenti avevano ottenuto l'accoglimento dei ricorsi in primo grado. L'Agenzia aveva quindi proposto appello, ma la commissione tributaria regionale aveva dichiarato il gravame inammissibile per tardività. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 38, comma 3, del d.lgs. 546/1992, dell'art. 6, commi 1 e 11, del d.l. 119/2018 convertito in l. 136/2018, nonché dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente calcolato la scadenza del termine, senza considerare la sospensione straordinaria dei termini prevista dalla normativa richiamata. Le controparti hanno resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del motivo per asserita novità e la correttezza della declaratoria di tardività.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente fondato. Ha qualificato la censura come error in procedendo, rilevando che la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. 119/2018 non è cumulabile con la sospensione feriale nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei periodi, ma nel caso concreto il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. risultava sospeso per effetto della disciplina sopravvenuta. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 6 aprile 2018, il termine ordinario sarebbe scaduto il 6 novembre 2018; tuttavia, essendo entrata in vigore il 24 ottobre 2018 la sospensione di nove mesi, l'appello proposto l'8 novembre 2018 doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che dovrà riesaminare la controversia anche nel merito e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    La censura è stata prospettata come violazione di legge, ma la Corte l'ha riqualificata come error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché investiva la correttezza processuale della declaratoria di tardività dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha affermato che il motivo, pur formalmente articolato come violazione di legge, era in realtà un error in procedendo e poteva essere riqualificato come tale.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente quale parametro del termine d'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei termini processuali tributari.

  • art. 6, commi 1 e 11, d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018

    sospensione dei termini di impugnazione

    La Corte ha applicato la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dalla norma, rilevando la tempestività dell'appello.

  • art. 327 c.p.c.

    È stato preso a riferimento il termine semestrale di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza di primo grado.

  • art. 1 l. 742/1969

    È stato richiamato per affermare che la sospensione straordinaria dei termini prevista dalla normativa speciale non si cumula con la sospensione feriale nei casi di coincidenza o sovrapposizione.

  • art. 16, comma 1, d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014

    Richiamato quale disposizione che ha novellato il testo dell'art. 1 l. 742/1969 in tema di sospensione feriale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una disciplina speciale può incidere sul computo del termine lungo per proporre appello.
  • La sospensione straordinaria dei termini processuali non si cumula con la sospensione feriale quando i rispettivi periodi coincidono o si sovrappongono; occorre quindi verificare in concreto il calendario delle sospensioni applicabili.
  • Una censura che investe la correttezza della declaratoria di tardività di un'impugnazione, pur dedotta come violazione di legge, può essere riqualificata dalla Corte come error in procedendo.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. deve essere calcolato tenendo conto delle sospensioni normative sopravvenute e della data di deposito della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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