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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31898/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente esercente la professione di parrucchiere per maggiori redditi d'impresa, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, relativi all'anno d'imposta 2007. L'accertamento era fondato sul rinvenimento, in sede di verifica della Guardia di Finanza, di documentazione extracontabile dalla quale l'Ufficio traeva elementi per rideterminare i corrispettivi e il reddito. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, limitandosi però a richiamare le valutazioni della CTP sulla riduzione del reddito accertato e sulla congruità del prezzo medio delle prestazioni, senza sviluppare una autonoma argomentazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e delle norme del processo tributario sul contenuto della sentenza, lamentando motivazione apparente e rinvio per relationem non sorretto da autonoma valutazione; con il secondo ha dedotto, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione delle norme sull'accertamento induttivo e presuntivo e sull'onere della prova in materia tributaria. Il contribuente è rimasto intimato e non ha resistito in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello meramente apparente e quindi nulla, perché la CTR si era limitata a un rinvio non motivato alla decisione di primo grado senza spiegare le ragioni dell'adesione alle censure dell'Ufficio né l'iter logico seguito. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, che dovrà riesaminare la controversia e motivare adeguatamente in relazione ai soli motivi di appello proposti dall'Agenzia delle entrate, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione delle regole sulla motivazione e sul contenuto formale della decisione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato; la motivazione apparente integra violazione costituzionalmente rilevante.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la loro assenza o apparenza determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    concorre a disciplinare l'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario la sentenza deve esporre succintamente i motivi in fatto e diritto della decisione; il difetto o la mera apparenza della motivazione ne comporta la nullità.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sull'accertamento induttivo; il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma sull'accertamento IVA; il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma sull'accertamento IVA; il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato con riferimento alle presunzioni semplici nell'accertamento tributario; il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato con riferimento alle presunzioni semplici nell'accertamento tributario; il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento all'onere della prova nel processo tributario; il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita a formule di adesione o a rinvii generici alla decisione di primo grado senza spiegare le ragioni della conferma e senza confrontarsi con i motivi di gravame.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello rende percepibile, mediante autonoma valutazione critica, le ragioni per cui ritiene infondati i motivi di appello e richiama in modo chiaro, univoco ed esaustivo i contenuti della decisione di primo grado.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre anche quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non permette di verificare se la decisione sia stata resa iuxta alligata et probata.
  • In presenza di una nullità della motivazione, l'accoglimento del motivo che la denuncia assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che attengano al merito della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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