Cassazione Civile, Ordinanza n. 03074/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile a destinazione speciale censito in categoria D, relativo a un parco eolico. In origine l'ufficio aveva rettificato la rendita catastale proposta dalla contribuente, determinandola in euro 7.880,00 dopo l'entrata in vigore della disciplina del 2015 che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte territoriale aveva poi accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia, escludendo dalla rendita soltanto il valore della torre dell'aerogeneratore. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per non avere spiegato perché fosse stata esclusa solo la torre; 2) violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'onere di dimostrare la correttezza della rendita gravasse sull'amministrazione e non sulla contribuente; 3) violazione dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, perché nella stima sarebbero stati considerati elementi estranei al suolo, alle costruzioni e agli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente: la Corte territoriale aveva spiegato di avere condiviso solo in parte il metodo estimativo dell'ufficio, con esclusione della torre ma conferma delle altre componenti considerate, richiamando la disciplina catastale e la circolare tecnica applicata. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la decisione di merito non si era fondata su un improprio onere probatorio a carico della contribuente, bensì sulla ritenuta correttezza del calcolo dell'amministrazione; inoltre il motivo tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non indicava quali elementi di fatto fossero stati tempestivamente allegati né quali voci sarebbero state illegittimamente incluse; ha comunque rilevato che, nel merito, la censura era anche infondata, perché la disciplina dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, letta alla luce della normativa catastale e della circolare tecnica, consente di escludere solo gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, mentre restano rilevanti suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi. Conseguentemente sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ribadisce che non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il principio del 'minimo costituzionale' del controllo di legittimità sulla motivazione, limitato alle anomalie motivazionali estreme.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
norma invocata per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ritenuta però infondata la doglianza.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
la Corte osserva che la norma, per come invocata, non risulta applicabile ratione temporis alla fattispecie.
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per leggere la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato per la nullità della sentenza in caso di mancanza della motivazione.
la rendita catastale degli immobili D ed E va determinata con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
è richiamato nel quadro della disciplina catastale modificata dal 2015.
non è stato abrogato dalla legge del 2015 e continua a rinviare alle istruzioni della circolare tecnica sulla stima catastale.
art. 1, comma 244, l. 190/2014
attribuisce valore normativo, in via transitoria, alle istruzioni della circolare n. 6/T del 2012 per la disciplina catastale degli immobili speciali.
art. 10 R.D.L. n. 652/1939
base normativa della stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare.
artt. 15-26 d.P.R. n. 1142/1949
disciplinano il procedimento diretto di stima catastale.
artt. 27-30 d.P.R. n. 1142/1949
disciplinano il procedimento indiretto di stima catastale, fondato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012
in caso di rigetto dell'impugnazione, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
integra la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte la reputi sintetica o non condivisibile.
- La denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove, riservata al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo, le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e gli elementi di fatto rilevanti già dedotti nei gradi di merito.
- In materia di classamento catastale di immobili a destinazione speciale o particolare, la stima deve concentrarsi su suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, mentre restano esclusi macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo.
- Per gli impianti eolici, la rendita catastale deve essere determinata secondo i criteri tecnici della normativa catastale e delle istruzioni di prassi rese normative, con esclusione delle componenti impiantistiche destinate al solo processo produttivo e valorizzazione delle componenti immobiliari residue.
- La circolare tecnica sulla stima degli immobili speciali, richiamata dalla disciplina primaria, può fungere da criterio operativo vincolante nella determinazione della rendita catastale nei limiti in cui recepisce e specifica la normativa di legge.
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