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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10276/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale del 2014, a seguito del quale l'autovettura di una persona fisica avrebbe riportato danni in conseguenza del tamponamento da parte di un autobus. In sede stragiudiziale era stata avanzata richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa e il veicolo era stato lasciato per alcuni giorni a disposizione per la perizia. Poiché la stima dei danni tardava e vi era necessità di utilizzare il mezzo, la danneggiata avrebbe incaricato una società di riparare l'automobile, cedendole in cambio il credito risarcitorio verso l'assicuratore. La società cessionaria conveniva quindi in giudizio la società di trasporto e l'assicurazione per ottenere il pagamento dei danni. Il giudice di pace dichiarava improcedibile la domanda per violazione del termine di 60 giorni previsto dal Codice delle assicurazioni per la stima dei danni; il tribunale rigettava l'appello. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza di appello per essere stata resa nei confronti di soggetti ritenuti non correttamente individuati, con richiamo all'art. 132 c.p.c. e al tema del litisconsorzio; 2) violazione dell'art. 2712 c.c. e omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private, sostenendo l'erronea applicazione della disciplina sul termine per la richiesta risarcitoria e sulla riparazione del veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che dalla stessa indicazione del ricorso emergeva la notificazione della sentenza impugnata al ricorrente, ma nel fascicolo non risultava depositata la relata di notificazione della sentenza, essendo stata prodotta soltanto la copia autentica della decisione. La Corte ha richiamato l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e l'orientamento secondo cui, quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il deposito della sola copia autentica priva della relata comporta improcedibilità del ricorso, senza che rilevi l'eventuale proposizione dell'impugnazione nel termine breve. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c., comma 1, n. 2

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza d'appello; la Corte non esamina il motivo nel merito perché il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione richiamate dalla ricorrente a fondamento delle censure, ma non scrutinati nel merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare il valore probatorio di alcuni documenti/fatti; la censura resta assorbita dall'improcedibilità.

  • Codice delle assicurazioni private, artt. 145 e 148

    Richiamati per sostenere che la riparazione del veicolo prima del decorso del termine previsto non avrebbe dovuto comportare improcedibilità; la Corte non entra nel merito della questione.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la sentenza risulti notificata, determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, base normativa per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se risulta che la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare anche la relata di notificazione della sentenza: la sola copia autentica della decisione non è sufficiente.
  • L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata integra improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., indipendentemente dal fatto che l'impugnazione sia stata proposta nel termine breve.
  • La verifica della procedibilità del ricorso è preliminare rispetto all'esame dell'ammissibilità e del merito dei motivi di ricorso.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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