Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17942/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce dall'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato, a favore di un avvocato, i compensi per l'attività difensiva svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, valorizzando l'annotazione "a visto PM" risultante dal registro informatico come indice della conoscibilità dell'atto da parte del Pubblico Ministero. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non provasse una comunicazione nelle forme di legge; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul P.M. la prova della concreta entrata dell'atto nella propria sfera di conoscibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la carenza della sommaria esposizione dei fatti richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. Inoltre, ha ritenuto comunque non superato il vaglio di cui all'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la questione di diritto era già stata decisa dal Tribunale in modo conforme all'orientamento della Cassazione. La Corte ha affermato che, per l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto di comunicazione/notificazione rituale, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Poiché il decreto era stato depositato il 6 ottobre 2018 e l'opposizione proposta il 19 dicembre 2019, essa risultava comunque tardiva anche applicando il termine lungo. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della qualità di organo propulsore del Pubblico Ministero e della mancata difesa degli intimati; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiama la comunicazione del decreto al difensore, alle parti e al pubblico ministero e consente l'opposizione ex art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    disciplina le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia con il rito sommario.

  • art. 136 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla prova della comunicazione/conoscibilità del decreto.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la Corte lo considera violato per carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa nel ricorso per cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione; nel caso concreto l'opposizione è stata ritenuta tardiva anche rispetto a tale termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione/notificazione manca o non è provata ritualmentе, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando manca la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., poiché il difetto impedisce una chiara comprensione delle vicende sostanziali e processuali.
  • La deduzione di vizi di comunicazione del provvedimento e di erronea ripartizione dell'onere probatorio non consente di evitare l'inammissibilità se, comunque, l'opposizione risulta proposta oltre il termine lungo applicabile.
  • Quando il giudice di merito decide in conformità a un orientamento consolidato della Cassazione, il ricorso che sollecita una diversa soluzione non supera il filtro di cui all'art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.