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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26377/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a un'istanza di rimborso IRPEF e addizionali presentata da un ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova per gli anni d'imposta 1997-2007. Il contribuente assumeva che le ritenute operate dall'INPS sul trattamento previdenziale integrativo dovessero essere rimborsate, in quanto la prestazione doveva beneficiare della tassazione agevolata sull'87,50% dell'ammontare. In primo grado il ricorso era stato accolto, con dichiarazione di decadenza dal rimborso solo per alcune annualità. In appello la CTR rigettava sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale del contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7-bis e 13 del d.lgs. n. 124 del 1993 e dell'art. 48-bis TUIR, sostenendo che il trattamento previdenziale in questione non fosse riconducibile alla previdenza complementare o, comunque, che la CTR avesse errato nel ritenere applicabile il regime agevolato dell'87,50%. La Corte esamina anche il tema della disciplina transitoria del d.lgs. n. 47 del 2000 e del successivo art. 23 del d.lgs. n. 252 del 2005 per i vecchi iscritti e i vecchi fondi, rilevando però che il fondo del Consorzio era inquadrabile nella previdenza complementare e che, poiché il contribuente era andato in pensione nel 1992, i montanti erano tutti maturati prima della soppressione del fondo e restava applicabile il regime fiscale previgente.

La decisione

La Corte rileva che il fondo previdenziale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova integra una forma di previdenza complementare e che, per le prestazioni riferite a un vecchio iscritto a un vecchio fondo, trovava applicazione il regime fiscale ante riforma ai sensi dell'art. 23, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005, poiché i montanti erano maturati integralmente prima della soppressione del fondo. Tuttavia, nel dispositivo la Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente. Non applica inoltre l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7-bis d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi che il fondo non rientrasse nella previdenza complementare, ma la Corte ricorda che il trattamento del Fondo CAP Genova è qualificabile come previdenza complementare.

  • art. 13 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Norma invocata come base del regime previdenziale complementare; la Corte conferma l'assoggettamento del fondo a tale disciplina.

  • art. 48-bis TUIR

    È la disposizione richiamata per il regime fiscale delle prestazioni previdenziali complementari; per le prestazioni anteriori al 1 gennaio 2001 resta applicabile la tassazione sull'87,50%, mentre per quelle successive opera il diverso regime introdotto dalle riforme successive.

  • art. 12 d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

    Citato come disciplina transitoria richiamata nelle difese, in relazione alla permanenza della tassazione agevolata per chi sia andato in pensione prima del 1 gennaio 2001.

  • art. 10, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 47 del 2000

    Ha modificato il regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, prevedendo la tassazione sull'intero importo al netto delle somme già assoggettate a imposta.

  • art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    Per i vecchi iscritti a vecchi fondi stabilisce che ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a quella data; se i montanti sono maturati dopo, si applicano le nuove regole.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 47, comma 1, lett. h-bis, d.P.R. n. 917 del 1986

    Le prestazioni periodiche richiamate da questa disposizione sono quelle ricondotte alla previdenza complementare e al relativo regime fiscale.

  • art. 48, comma 7-bis, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per affermare che le prestazioni periodiche erano tassabili nella misura dell'87,50% dell'ammontare corrisposto.

Massime di principio

  • Le prestazioni erogate da un fondo pensionistico integrativo aziendale o consortile possono essere qualificate come previdenza complementare quando sono destinate a integrare la pensione pubblica e a garantire un adeguato tenore di vita al pensionato.
  • Per le prestazioni di previdenza complementare, il regime fiscale applicabile dipende dal momento di maturazione dei montanti e dalla disciplina transitoria: ai montanti maturati entro il termine previsto dalla normativa transitoria continua ad applicarsi il regime previgente, mentre ai montanti successivi si applica il nuovo regime di tassazione dell'intero importo al netto delle somme già tassate.
  • Nel caso dei c.d. vecchi iscritti a c.d. vecchi fondi, l'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005 distingue tra contribuzioni versate dopo l'entrata in vigore del decreto e montanti maturati entro il 31 dicembre 2006, ai quali resta applicabile il regime fiscale vigente a tale data.
  • Quando i montanti previdenziali sono integralmente maturati prima della soppressione del fondo e della riforma applicabile, il trattamento fiscale previgente si estende all'intera prestazione erogata.
  • In sede di legittimità, la corretta qualificazione della prestazione previdenziale e l'individuazione del regime transitorio applicabile sono decisive per stabilire se la tassazione debba avvenire sull'87,50% o sull'intero importo netto delle componenti già assoggettate a imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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