Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21928/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata a una contribuente in relazione a tre iscrizioni a ruolo: due effettuate dall'Agenzia delle Entrate per IRPEF, addizionali e IVA relative all'anno d'imposta 2014, e una dal Comune di Carini per l'anno d'imposta 2015, conseguenti a controlli automatizzati e formali ex artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in Commissione tributaria regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nelle more ha depositato una nota attestando di essersi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 1, commi 231-252, della L. n. 197/2022, producendo quietanza di pagamento e documentazione attestante l'assenza di debiti attuali riferiti alla cartella. L'agente della riscossione ha confermato che la cartella rientrava nella procedura di definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. n. 197/2022, l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Poiché era stata prodotta la prova del pagamento e la parte resistente aveva dato atto dell'avvenuta inclusione del carico nella procedura di definizione agevolata, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato solo come base dei controlli da cui derivavano alcune iscrizioni a ruolo oggetto della cartella impugnata.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato solo come base dei controlli da cui derivavano alcune iscrizioni a ruolo oggetto della cartella impugnata.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    Costituiscono la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie richiamata dalla parte per ottenere la chiusura del giudizio.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»

    L'estinzione del giudizio consegue solo se la definizione agevolata risulta effettivamente perfezionata e se nel processo viene prodotta la prova dei pagamenti effettuati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria del controricorrente, senza svolgere una specifica questione di diritto sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato in caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nel caso di definizione agevolata delle controversie tributarie, l'estinzione del processo presuppone non solo la dichiarazione di adesione, ma anche la prova documentale del perfezionamento della procedura mediante pagamento delle somme dovute.
  • La produzione in giudizio della quietanza di pagamento e di documentazione idonea a dimostrare l'assenza di ulteriori debiti relativi al carico definito è sufficiente a legittimare la dichiarazione di estinzione del processo.
  • Quando il giudizio si estingue per adesione a una definizione agevolata prevista dalla legge, le spese seguono la regola posta dalla disciplina applicabile e non si applica il c.d. doppio contributo unificato.
  • In presenza di una procedura di definizione agevolata perfezionata e riconosciuta anche dalla parte resistente, il giudice non esamina i motivi di ricorso e dichiara l'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.