Cassazione Civile, Ordinanza n. 22387/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento che il rapporto intercorso con una società non fosse di agenzia, ma di lavoro subordinato dal 1 febbraio 2008 al 18 settembre 2014, con il correlato obbligo contributivo. Il Tribunale aveva accolto la domanda in parte e la Corte d'appello aveva confermato. La società, ricorrente in cassazione, ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2094, 1362 e 1742 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse superato la volontà negoziale espressa nel contratto senza un comportamento univoco delle parti idoneo a dimostrare una successiva diversa volontà; con il secondo ha lamentato violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c. e degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda facendo riferimento a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, insussistente e comunque non dedotto in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini della qualificazione del rapporto, prevalgono le concrete modalità di svolgimento della prestazione rispetto al nomen iuris attribuito dalle parti, anche quando il rapporto sia formalmente ricondotto all'agenzia o a una forma di lavoro autonomo; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e organizzativo della società, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'osservanza di direttive, la sostituzione di altri dipendenti, l'orario tendenzialmente costante e la non sopportazione dei costi del veicolo utilizzato. Quanto al vizio di ultra/extra petizione, la Corte ha rilevato che il giudice di merito si era limitato a svolgere un'argomentazione ulteriore e non decisiva, restando entro il perimetro della domanda di accertamento della subordinazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per la nozione di lavoro subordinato, la cui sussistenza va verificata soprattutto in base alle modalità concrete di esecuzione della prestazione.
È richiamato in relazione all'interpretazione del contratto, ma la Corte ribadisce che il dato letterale e il nomen iuris non prevalgono sulle modalità effettive del rapporto.
È richiamato per la qualificazione del rapporto di agenzia, esclusa in concreto dalla Corte di merito sulla base delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È la norma processuale invocata per il dedotto vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sui fatti, escludendo la censurabilità della valutazione fattuale della Corte d'appello nella nuova formulazione.
È richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ne esclude la violazione poiché il giudice di merito è rimasto nei limiti della domanda.
È richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi una sua violazione.
art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
È richiamato per la disciplina del lavoro a progetto, qualificato normativamente come forma particolare di lavoro autonomo.
art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
È richiamato per la conseguenza legale della mancata specificazione del progetto, che porta alla qualificazione del rapporto come subordinato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, il giudice deve privilegiare le concrete modalità di svolgimento del rapporto rispetto alla qualificazione formalmente attribuita dalle parti.
- L'inserimento del prestatore nell'organizzazione imprenditoriale, l'assoggettamento alle direttive del datore, la continuità dell'orario e le modalità di remunerazione sono indici significativi della subordinazione.
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile, se sorretta da motivazione esente dai vizi rilevanti, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura del rapporto.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso o pronunci su questioni estranee alla domanda; non sussiste se il giudice sviluppa una qualificazione giuridica ulteriore ma interna al perimetro della pretesa azionata.
- In materia di lavoro a progetto, la mancanza della specificazione del progetto può condurre ex lege alla riqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato.
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