Cassazione Civile, Ordinanza n. 34540/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con recupero di IVA, IRES e IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva accolto in parte l'appello della società, annullando l'atto limitatamente a IRES e IRAP, sul rilievo che la società avesse provato in giudizio i redditi effettivamente conseguiti attraverso la puntuale indicazione analitica di fatture di acquisto e vendita, reputando non provato dall'Ufficio il maggior reddito accertato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse rimesso in discussione un fatto pacifico e ammesso dalla contribuente, cioè l'omessa indicazione in dichiarazione del reddito ai fini IRES e IRAP; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, lett. a) e d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 1 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, a fronte dell'omessa indicazione del reddito, dei ricavi e dei costi in dichiarazione, la CTR avrebbe dovuto riconoscere la legittimità della ricostruzione induttiva del reddito, senza valorizzare scritture e fatture prodotte; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e delle medesime norme tributarie, deducendo che la contribuente doveva provare non già l'esistenza di costi e ricavi in sé, ma che tali componenti fossero confluiti nella dichiarazione e che, quindi, sulle risultanze reddituali andassero versate le imposte dovute.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, e ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la decisione della CTR limitatamente ai capi relativi a IRES e IRAP, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha anche precisato che i documenti depositati tardivamente in primo grado, se confluiti nel fascicolo processuale, possono essere esaminati in appello nel rispetto della disciplina del processo tributario, e che la loro irrituale produzione può ritenersi sanata se ne sia stata comunque assicurata la disponibilità alla controparte.
Norme richiamate
È stato invocato come parametro del vizio di ultrapetizione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale utilizzata per denunciare il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 39, comma 2, lett. a) e d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di omessa indicazione dichiarativa e di irregolarità delle scritture.
Richiamato nel quadro delle norme sull'accertamento delle imposte sui redditi.
Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio in tema di dimostrazione dei componenti reddituali e della loro rilevanza dichiarativa.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha affermato che i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio nel processo tributario fino al passaggio in giudicato e ciò consente l'utilizzo in appello della documentazione già depositata in primo grado.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come disciplina del deposito documentale applicabile anche nel giudizio di appello tributario.
Richiamati per evidenziare la differenza tra processo civile ordinario e processo tributario quanto alla restituzione dei fascicoli di parte.
Richiamato in relazione alle forme di riproduzione del documento irritualmente prodotto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare la prova dell'esistenza di componenti reddituali contabili se ciò non consente di escludere la debenza dell'imposta sulle somme che, pur risultando dalle scritture, non siano state correttamente dichiarate; occorre verificare le conseguenze fiscali della mancata indicazione in dichiarazione.
- L'accertamento induttivo del reddito è legittimo quando l'omissione dichiarativa e le irregolarità contabili consentano all'Ufficio di ricostruire il reddito imponibile, salva la prova contraria del contribuente sulla reale entità dei ricavi e dei costi rilevanti.
- Nel giudizio tributario i documenti inseriti nel fascicolo di primo grado restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e possono essere esaminati in appello; l'irregolarità della modalità di produzione può ritenersi sanata se la controparte ha comunque avuto disponibilità del documento e possibilità di difesa.
- Ai fini della prova del reddito d'impresa, non è sufficiente dimostrare astrattamente l'esistenza di fatture o scritture contabili: occorre anche verificarne la rilevanza fiscale, la loro corretta confluenza in dichiarazione e la sussistenza dei requisiti normativi per il riconoscimento dei costi.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma contesta un presupposto che il giudice di merito non ha posto a fondamento della decisione.
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